CA
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 920/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. Bianchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A.R.M. De Carlo giusta procura in atti
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Cogliati Dezza giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4330/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso proponeva opposizione alla comunicazione preventiva Parte_1
d'iscrizione ipotecaria n. 097 76 2023 00003866 000 del 27 settembre 2023 in relazione alle seguenti cartelle esattoriali ad essa sottese, riferite a crediti dell' e della Cassa Forense: CP_1
- n. 097 2011 0245489426 000, notificata il 05/09/2012
- n. 097 2013 0103086471 000, notificata il 14/02/2013
- n. 097 2014 0008107675 000, notificata il 16/07/2014
- n. 097 2014 0298888856 000, notificata il 24/04/2015.
A tal fine, sull'assunto che vi era il suo interesse all'impugnazione per inapplicabilità al caso di specie della L. n. 215/2021, eccepiva: -l'inesistenza delle pretese creditorie e dei ruoli, in quanto non regolarmente formati e resi esecutivi;
-l'inesistenza della notifica dei predetti titoli e di successivi atti interruttivi;
-la prescrizione delle pretese creditorie. Concludeva conformemente.
2. Nel contraddittorio con l' e con la , con CP_1 Controparte_3 la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la domanda è inammissibile con riferimento alle cartelle n. 097 2013 0103086471 000 e n.
097 2014 0298888856 000, in quanto già oggetto del giudizio tra le parti definito con la sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 14 marzo 2022;
- con riguardo alle altre cartelle, il ricorrente si è limitato ad eccepire la prescrizione, stante la mancata notifica dei predetti titoli e di successivi atti interruttivi del termine. Tuttavia,
l'unico soggetto legittimato a contraddire sul punto è l , Controparte_4 cui competono detti incombenti, ma il ricorrente non ha convenuto in giudizio questo ente, precludendo al Tribunale di pronuncia nel merito della questione;
- va peraltro precisato che, in materia, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, il che esime l'Ufficio dall'ordinare l'integrazione del contradditorio ex art. 102 cpc nei confronti dall' . CP_5
2 3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 12 aprile 2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omesso rilievo che l'unico soggetto legittimato in giudizio è l'ente creditore e non l'agente della riscossione;
b) omesso rilievo che in questo giudizio è stato impugnato un atto differente dall'estratto di ruolo dedotto nel giudizio esitato dalla sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Roma, non ancora coperta giudicato;
c) omessa pronuncia sulla prescrizione, anche ai sensi dell'art. 615 cpc;
d) omessa pronuncia sull'inesistenza e sulla nullità delle notificazioni degli atti impositivi e degli atti interruttivi della prescrizione.
4. L' e la depositavano distinte memorie di CP_1 Controparte_2 costituzione nel grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, vale premettere che con la sentenza n. 16425/2019 la Suprema Corte ha affermato: “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art.
39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”.
Con la sentenza n. 15392/2015 e successive conformi, la Suprema Corte ha pure affermato: “In materia di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, qualora l'iscrizione ipotecaria sia stata impugnata solo quale mero atto conseguente, in funzione del recupero dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'asserita omessa notifica della cartella, la domanda non ha natura di opposizione all'esecuzione ma ha ad oggetto un ordinario giudizio di cognizione, che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, sicché la relativa decisione è soggetta, ex art. 24,
3 comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, ad appello e non a ricorso per cassazione che, ove proposto, è inammissibile”.
8. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9. In questo quadro normativo di riferimento, si deve allora dire che oggetto del presente giudizio sono i crediti per contributi e per premi, vantati -rispettivamente- dalla e dall' nei CP_2 CP_1 confronti del crediti in via di recupero esattoriale con le cartelle esattoriali sottese alla Pt_1 comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata dal debitore.
10. Ebbene, il Tribunale ha accertato, senza devoluzione al grado, che i crediti di cui alle cartelle n. 097
2013 0103086471 000 e n. 097 2014 0298888856 000 sono stati già sottoposti a vaglio giudiziario nell'ambito del giudizio introdotto dal con l'impugnazione di un estratto di ruolo, definito Pt_1 allo stato dalla sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Roma.
11. Di poi, dagli atti di causa risulta che i crediti di cui alle cartelle n. 097 2011 0245489426 000 e n. 097
2014 0008107675 000, pure oggetto di causa, sono stati già sottoposti a vaglio giudiziale nell'ambito del giudizio RG n. 24948/2023 introdotto dal avanti al Tribunale del lavoro di Roma con Pt_1
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 9048981917 del 23 giugno 2023, giudizio definito allo stato dalla sentenza n. 4020/2024 del 4 aprile 2024 (v. nel fascicolo di primo grado della
; v. memoria per l'udienza del 10 aprile 2024). CP_2
12. Di conseguenza, stante il generale divieto di bis in idem, è preclusa in questo giudizio un'ulteriore cognizione sui medesimi rapporti obbligatori.
13. Né per concludere in contrario vale l'argomento, speso al fine dall'appellante, secondo cui nei già menzionati giudizi sono stati impugnati atti differenti (ossia, rispettivamente: un estratto di ruolo,
l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), perché il giudizio di opposizione esattoriale avverso il recupero di contributi e premi, che rientra nella giurisdizione del
Giudice ordinario, è un giudizio sul rapporto obbligatorio e non certo su atti amministrativi e/o impositivi in sé considerati.
14. L'appello va quindi respinto, con questa diversa motivazione, restando assorbite tutte le ulteriori questioni dibattute tra le parti.
15. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal complessivo credito oggetto di causa, il cui importo totale si desume dall'ammontare dei crediti afferenti alle predette cartelle
4 esattoriali, quale annotato nel dettaglio della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
16. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del secondo grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in € 5.000,00, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 920/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. Bianchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A.R.M. De Carlo giusta procura in atti
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Cogliati Dezza giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4330/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso proponeva opposizione alla comunicazione preventiva Parte_1
d'iscrizione ipotecaria n. 097 76 2023 00003866 000 del 27 settembre 2023 in relazione alle seguenti cartelle esattoriali ad essa sottese, riferite a crediti dell' e della Cassa Forense: CP_1
- n. 097 2011 0245489426 000, notificata il 05/09/2012
- n. 097 2013 0103086471 000, notificata il 14/02/2013
- n. 097 2014 0008107675 000, notificata il 16/07/2014
- n. 097 2014 0298888856 000, notificata il 24/04/2015.
A tal fine, sull'assunto che vi era il suo interesse all'impugnazione per inapplicabilità al caso di specie della L. n. 215/2021, eccepiva: -l'inesistenza delle pretese creditorie e dei ruoli, in quanto non regolarmente formati e resi esecutivi;
-l'inesistenza della notifica dei predetti titoli e di successivi atti interruttivi;
-la prescrizione delle pretese creditorie. Concludeva conformemente.
2. Nel contraddittorio con l' e con la , con CP_1 Controparte_3 la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la domanda è inammissibile con riferimento alle cartelle n. 097 2013 0103086471 000 e n.
097 2014 0298888856 000, in quanto già oggetto del giudizio tra le parti definito con la sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 14 marzo 2022;
- con riguardo alle altre cartelle, il ricorrente si è limitato ad eccepire la prescrizione, stante la mancata notifica dei predetti titoli e di successivi atti interruttivi del termine. Tuttavia,
l'unico soggetto legittimato a contraddire sul punto è l , Controparte_4 cui competono detti incombenti, ma il ricorrente non ha convenuto in giudizio questo ente, precludendo al Tribunale di pronuncia nel merito della questione;
- va peraltro precisato che, in materia, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, il che esime l'Ufficio dall'ordinare l'integrazione del contradditorio ex art. 102 cpc nei confronti dall' . CP_5
2 3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 12 aprile 2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omesso rilievo che l'unico soggetto legittimato in giudizio è l'ente creditore e non l'agente della riscossione;
b) omesso rilievo che in questo giudizio è stato impugnato un atto differente dall'estratto di ruolo dedotto nel giudizio esitato dalla sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Roma, non ancora coperta giudicato;
c) omessa pronuncia sulla prescrizione, anche ai sensi dell'art. 615 cpc;
d) omessa pronuncia sull'inesistenza e sulla nullità delle notificazioni degli atti impositivi e degli atti interruttivi della prescrizione.
4. L' e la depositavano distinte memorie di CP_1 Controparte_2 costituzione nel grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, vale premettere che con la sentenza n. 16425/2019 la Suprema Corte ha affermato: “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art.
39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”.
Con la sentenza n. 15392/2015 e successive conformi, la Suprema Corte ha pure affermato: “In materia di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, qualora l'iscrizione ipotecaria sia stata impugnata solo quale mero atto conseguente, in funzione del recupero dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'asserita omessa notifica della cartella, la domanda non ha natura di opposizione all'esecuzione ma ha ad oggetto un ordinario giudizio di cognizione, che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, sicché la relativa decisione è soggetta, ex art. 24,
3 comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, ad appello e non a ricorso per cassazione che, ove proposto, è inammissibile”.
8. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9. In questo quadro normativo di riferimento, si deve allora dire che oggetto del presente giudizio sono i crediti per contributi e per premi, vantati -rispettivamente- dalla e dall' nei CP_2 CP_1 confronti del crediti in via di recupero esattoriale con le cartelle esattoriali sottese alla Pt_1 comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata dal debitore.
10. Ebbene, il Tribunale ha accertato, senza devoluzione al grado, che i crediti di cui alle cartelle n. 097
2013 0103086471 000 e n. 097 2014 0298888856 000 sono stati già sottoposti a vaglio giudiziario nell'ambito del giudizio introdotto dal con l'impugnazione di un estratto di ruolo, definito Pt_1 allo stato dalla sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Roma.
11. Di poi, dagli atti di causa risulta che i crediti di cui alle cartelle n. 097 2011 0245489426 000 e n. 097
2014 0008107675 000, pure oggetto di causa, sono stati già sottoposti a vaglio giudiziale nell'ambito del giudizio RG n. 24948/2023 introdotto dal avanti al Tribunale del lavoro di Roma con Pt_1
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 9048981917 del 23 giugno 2023, giudizio definito allo stato dalla sentenza n. 4020/2024 del 4 aprile 2024 (v. nel fascicolo di primo grado della
; v. memoria per l'udienza del 10 aprile 2024). CP_2
12. Di conseguenza, stante il generale divieto di bis in idem, è preclusa in questo giudizio un'ulteriore cognizione sui medesimi rapporti obbligatori.
13. Né per concludere in contrario vale l'argomento, speso al fine dall'appellante, secondo cui nei già menzionati giudizi sono stati impugnati atti differenti (ossia, rispettivamente: un estratto di ruolo,
l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), perché il giudizio di opposizione esattoriale avverso il recupero di contributi e premi, che rientra nella giurisdizione del
Giudice ordinario, è un giudizio sul rapporto obbligatorio e non certo su atti amministrativi e/o impositivi in sé considerati.
14. L'appello va quindi respinto, con questa diversa motivazione, restando assorbite tutte le ulteriori questioni dibattute tra le parti.
15. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal complessivo credito oggetto di causa, il cui importo totale si desume dall'ammontare dei crediti afferenti alle predette cartelle
4 esattoriali, quale annotato nel dettaglio della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
16. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del secondo grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in € 5.000,00, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
5