TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 7330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7330/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Roberto Cocozza
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Franco Canzerlo
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1° ottobre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Salerno, domandando la separazione personale dei coniugi.
[...]
Ha premesso che il matrimonio, contratto il 23 settembre 2013 in regime di separazione dei beni, ha portato alla nascita di due figli, (2019) e (2022), e che la famiglia ha vissuto nella Per_1 Per_2 casa coniugale sita in Montecorvino Pugliano, immobile intestato alla moglie e gravato da mutuo
1 r.g. 7330/2024
ipotecario, le cui rate sono state finora sostenute dal ricorrente. A causa di incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale è entrato in crisi e il ha abbandonato la casa, trasferendosi presso la Pt_1 sorella.
Il ricorrente ha dichiarato di non avere più redditi, essendo amministratore di una società con dichiarazione fiscale pari a zero per il 2023, mentre la resistente è risultata disoccupata ma proprietaria dell'immobile, di un conto corrente e di un'autovettura. Entrambi i coniugi non hanno posseduto altri beni immobili.
Alla luce di ciò, ha chiesto la separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli con Pt_1 collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle modalità di visita paterna,
l'attribuzione alla madre dell'assegno unico per i figli e un assegno di mantenimento complessivo di
€ 600,00. Ha chiesto inoltre che la moglie si facesse carico delle rate del mutuo e delle utenze, salvo accollo parziale da parte sua subordinato all'intestazione della casa ai figli con usufrutto alla madre.
Ha proposto anche la divisione al 50% delle spese straordinarie, la nomina di un esperto per il supporto genitoriale e l'ammissione alla prova testimoniale.
Con comparsa di costituzione depositata tempestivamente il 3 gennaio 2025, si è CP_1 costituita in giudizio, impugnando integralmente il ricorso e chiedendo la separazione con addebito al marito.
Ha premesso che il matrimonio è stato inizialmente felice, ma che il comportamento del , Pt_1 caratterizzato da infedeltà coniugale e atteggiamenti aggressivi, ha causato la rottura del rapporto. Ha contestato l'esistenza di incompatibilità caratteriali, sostenendo che la crisi è stata riconducibile esclusivamente alla condotta del marito, che ha mantenuto relazioni extraconiugali anche durante la gestazione della secondogenita.
La resistente, già direttrice di un centro estetico, ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, rimanendo priva di redditi e gravata da un finanziamento personale. Ha chiesto un assegno di mantenimento di € 1.200,00 complessivi (€ 400,00 per sé e € 800,00 per i figli), l'attribuzione dell'assegno unico, e indagini sui redditi e sul tenore di vita del ricorrente, che ha ritenuto superiore a quanto dichiarato.
Quanto all'affidamento, ha proposto un regime meno frammentato, con diritto di visita paterno limitato a due giorni a settimana e due weekend al mese, aderendo alle modalità proposte per festività
e vacanze, ma chiedendo alcune precisazioni sul piano genitoriale. Si è opposta alla prova orale articolata da controparte, ha chiesto l'ammissione della propria prova testimoniale e l'interrogatorio formale del . Ha domandato infine la condanna del ricorrente alle spese di lite. Pt_1
2 r.g. 7330/2024
All'esito della prima udienza, sono stati emessi i provvedimenti provvisori e la causa è stata, poi, a seguito di varie udienze interlocutorie, assunta in decisione.
In particolare, in prima udienza, il giudice ha recepito, in via provvisoria, il seguente accordo stabilito dalle parti:
«i minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza presso ciascun genitore, nel rispetto dell'indirizzo concordato.
Salvo diverso accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, cominciando con il pernotto della madre;
inoltre, durante la settimana, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini, la settimana in cui non ha il pernotto, il martedì, il giovedì ed il venerdì prelevandoli da scuola fino alle 20,30 (nel periodo estivo fino alle 21,30) ed la settimana in cui ha il pernotto i giorni di martedì e giovedì con gli stessi orari;
nel periodo natalizio, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori, ad anni alterni, un anno il 24, 25, 26 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 2 gennaio. Per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini gli anni dispari il giorno di Pasqua e Pasquetta e gli anni pari il sabato e la domenica della Palme.
Nelle vacanze estive per questo primo anno ciascuno dei genitori trascorrerà con i bambini una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. I bambini trascorreranno con ciascun genitore le rispettive feste di compleanno ed onomastico e festa del papà e della mamma.
Salvo festeggiamenti comuni, i bambini consumeranno un pasto nel giorno del loro compleanno ed onomastico con ciascuno dei genitori.
si obbliga a corrispondere per ciascun figlio la somma di € 250,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e concorre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori. Inoltre corrisponderà a la CP_1 somma di € 100,00 a titolo di mantenimento mensile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat. Quando la resistente comincerà a lavorare il mantenimento non sarà più dovuto ed il sig.
corrisponderà per ciascun figlio la somma di € 300,00 mensili entro il 10 di ogni Parte_1 mese.
Inoltre, dichiara che sia la madre dei bambini a percepire per intero l'assegno Parte_1 unico. La casa coniugale resta assegnata alla resistente. Inoltre, le parti dichiarando di valutare la possibilità di trasferire la nuda proprietà ai minori, con riserva di usufrutto in favore della resistente».
3 r.g. 7330/2024
Con ordinanza dell'11 luglio 2025, il Giudice delegato ha rigettato le richieste di prova e ha rimesso la causa in decisione.
Avverso tale ordinanza, ha proposto istanza di revoca limitatamente alle prove orali, CP_1 affinché il Giudice delegato valutasse meglio l'inammissibilità dichiarata. Di conseguenza, il Giudice ha stimolato il contraddittorio tra le parti e ha successivamente rimesso la causa al collegio.
In sede conclusionale, le parti hanno sostanzialmente reiterato le proprie richieste.
***
Tanto premesso in fatto, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per dichiarare richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Circa la domanda di addebito spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, essa appare non provata perché non vi sono sufficienti elementi documentali da cui poter trarre gli elementi della fattispecie.
D'altro lato, quanto alle prove orali, il Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza istruttoria di rigetto di ammissione dei capitoli proposti dalla resistente sia in relazione al proposto interrogatorio formale che alla istata escussione testimoniale.
Invero,
a) il capitolo 2 è inammissibile per genericità e suggestività: il capitolo cumula due condotte
(adulterio e aggressività) senza specificare tempi, modalità, episodi concreti. Inoltre, la formulazione è suggestiva e tende a orientare la risposta del teste su valutazioni soggettive;
b) il capitolo 3 è inammissibile per genericità e irrilevanza: la frequenza di alberghi ad ore, se non collocata in un contesto temporale e relazionale preciso, è generica. Inoltre, l'eventuale condotta extraconiugale è già oggetto di valutazione nel merito e non necessita di prova indiretta così formulata;
c) il capitolo 4 è inammissibile per genericità, perché non ha precisato il tipo di relazione e il nesso con la crisi coniugale;
d) il capitolo 5 è inammissibile per genericità e valutatività: il capitolo si fonda su giudizi soggettivi (“vita agiata”, “indigenza”) senza indicare fatti specifici, spese, beni o comportamenti concreti. È valutativo e non suscettibile di prova testimoniale;
4 r.g. 7330/2024
e) il capitolo 7 è inammissibile per irrilevanza e difetto di pertinenza: la comunicazione a terzi del proprio stato di infedeltà non è di per sé rilevante ai fini dell'addebito, se non accompagnata da condotte che abbiano inciso sulla convivenza. Inoltre, è indiretta e difficilmente verificabile;
f) il capitolo 8 è inammissibile per genericità e irrilevanza: il capitolo non specifica luoghi, tempi, né il nesso con la crisi coniugale o la capacità reddituale. È generico e non idoneo a dimostrare fatti giuridicamente rilevanti;
g) il capitolo 9 è inammissibile per genericità e suggestività: il capitolo è vago (“frequentazione femminile”, “molto tempo”) e non indica persone, circostanze, né il nesso causale con la crisi.
Inoltre, è formulato in modo suggestivo.
h) i restanti capitoli 1 e 6 divengono inammissibili per irrilevanza in conseguenza all'inammissibilità dei predetti capitoli e, in ogni caso, riguardano fatti che il ricorrente non ha contestato in modo specifico, ma che, di per sé considerati, sono privi di pregio ai fini dell'addebito.
La domanda di addebito non è, dunque, provata e non può essere accolta.
Quanto, invece, alle altre statuizioni, il Collegio ritiene che non siano sopraggiunti elementi tali da doversi sensibilmente discostare dall'accordo raggiunto in sede di prima udienza dalle parti stesse, seppure in via esclusivamente provvisoria.
Del resto, quanto ai figli minori, entrambe le parti domandano l'affidamento congiunto e, in merito, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi pregiudizievoli per negarlo.
Sussistono, dunque, i presupposti per disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre, che ha garantito continuità nella cura e nella gestione scolastica dei figli, come da sue dichiarazioni e da quanto riferito dai minori. Si ricorda, invero, che l'affidamento esclusivo rappresenta nell'odierno tessuto normativo,
l'extrema ratio, cui il giudice può ricorrere soltanto laddove la conflittualità o l'incomunicabilità tra i genitori sia pregiudizievole non per loro stessi bensì per la prole (arg. ex art. 337quater, comma 1
c.c.).
L'esercizio comune si specifica nel senso che le decisioni di maggiore interesse per i figli concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute sono prese di comune accordo tenendo conto della loro capacità, inclinazione naturale e aspirazioni (337ter c.c.). La regola corrisponde sostanzialmente a quella valevole nella normale situazione di convivenza dei genitori.
5 r.g. 7330/2024
L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà invece separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (ex art. 337ter, comma 3, c.c.). Le questioni di minore importanza concernenti interessi economici o personali dei figli possono di regola essere decise separatamente da ciascun genitore.
Quanto, poi, alla casa familiare, essa è già di proprietà del genitore collocatario (la madre) e, pertanto, alcun provvedimento va emesso in merito, anche perché nessuna delle parti lo ha invocato.
In relazione, poi, al diritto di visita, il Collegio ritiene che l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti sia equo, non pregiudizievole per i minori, bilanciato nell'esercizio della bigenitorialità e, da ultimo, sin ora funzionante.
Pertanto, salvo diverso accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, cominciando con il pernotto della madre;
inoltre, durante la settimana, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini, la settimana in cui non ha il pernotto, il martedì, il giovedì ed il venerdì prelevandoli da scuola fino alle 20,30 (nel periodo estivo fino alle 21,30) ed la settimana in cui ha il pernotto i giorni di martedì e giovedì con gli stessi orari;
nel periodo natalizio, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori, ad anni alterni, un anno il 24, 25, 26 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 2 gennaio. Per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini gli anni dispari il giorno di Pasqua e Pasquetta e gli anni pari il sabato e la domenica della Palme.
Nelle vacanze estive per questo primo anno ciascuno dei genitori trascorrerà con i bambini una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. I bambini trascorreranno con ciascun genitore le rispettive feste di compleanno ed onomastico e festa del papà e della mamma.
Salvo festeggiamenti comuni, i bambini consumeranno un pasto nel giorno del loro compleanno ed onomastico con ciascuno dei genitori.
In relazione, infine, alle statuizioni economiche, appare equo che corrisponda, per Parte_1 ciascun figlio, a la somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo CP_1 gli indici Istat e concorra nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori.
Così come appare equo che egli corrisponda a la somma di € 150,00 a titolo di CP_1 mantenimento mensile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'emissione del presente provvedimento.
Dell'assegno unico, pari a circa 400 euro, come si evince dalle memorie, beneficerà totalmente la madre.
6 r.g. 7330/2024
Tali statuizioni, cui già le parti erano pervenute, sono il precipitato della situazione reddituale emersa in via documentale.
Dalle memorie introduttive e dagli allegati documentali, infatti, risulta che , pur Parte_1 dichiarando reddito zero per l'anno 2023, ha in passato percepito redditi variabili tra € 5.000,00 e €
25.000,00 annui, ed è attualmente amministratore di una società. Inoltre, ha sostenuto nel tempo il pagamento delle rate semestrali del mutuo per l'immobile familiare, oscillanti tra € 3.691,67 e €
4.371,67, circostanza che, pur non traducendosi in reddito imponibile, denota una capacità contributiva non trascurabile.
Quanto ad la stessa risulta disoccupata e priva di redditi propri sin dal 2019, avendo CP_1 lasciato l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura dei figli. È gravata da un finanziamento personale di € 183,68 mensili e dalla rata del mutuo per la casa coniugale, pari a circa € 650,00 mensili. Non beneficia di alcun sostegno assistenziale, in quanto il suo stato di famiglia include i suoceri, circostanza che ostacola l'accesso a misure di welfare.
In tale contesto, appare giustificata la ripartizione degli oneri economici come sopra indicata:
- € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione,
- € 100,00 mensili per la madre, oltre rivalutazione,
- assegno unico interamente alla resistente pari a circa 400,00 euro,
- ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
Tali importi tengono conto della assenza di redditi attuali, della disparità di carichi familiari, e della capacità economica potenziale del ricorrente, desumibile dalle spese sostenute e dal tenore di vita documentato.
Nulla può, invece, statuire il Collegio circa l'ultima convenzione dell'accordo provvisorio “inoltre, le parti dichiarando di valutare la possibilità di trasferire la nuda proprietà ai minori, con riserva di usufrutto in favore della resistente”, poiché, come è noto, trattasi di finalità raggiungibile solo in via negoziale.
All'uopo appare, dunque, opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel
7 r.g. 7330/2024
mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nato a [...] il [...], Parte_1
CF: e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in motivazione;
C.F._2
B) rigetta la domanda di addebito proposta da parte resistente;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cetara (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 28 Parte II, Serie A, anno 2013).
D) affida i minori congiuntamente ad entrambi i genitori;
E) stabilisce, quanto al diritto di visita, che salvo diverso accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, cominciando con il pernotto della madre;
inoltre, durante la settimana, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini, la settimana in cui non ha il pernotto, il martedì, il giovedì ed il venerdì prelevandoli da scuola
8 r.g. 7330/2024
fino alle 20,30 (nel periodo estivo fino alle 21,30) ed la settimana in cui ha il pernotto i giorni di martedì e giovedì con gli stessi orari;
nel periodo natalizio, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori, ad anni alterni, un anno il 24, 25, 26 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 2 gennaio. Per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini gli anni dispari il giorno di Pasqua e Pasquetta e gli anni pari il sabato e la domenica della
Palme. Nelle vacanze estive per questo primo anno ciascuno dei genitori trascorrerà con i bambini una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. I bambini trascorreranno con ciascun genitore le rispettive feste di compleanno ed onomastico e festa del papà e della mamma. Salvo festeggiamenti comuni, i bambini consumeranno un pasto nel giorno del loro compleanno ed onomastico con ciascuno dei genitori;
F) Determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a far data dall'emissione del presente provvedimento;
G) Determina in € 250,00 l'assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli che il resistente
è tenuto a corrispondere mensilmente a favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
H) pone le spese straordinarie, per ogni figlio nella misura del 50%, a carico di parte resistente e di parte resistente;
I) stabilisce che sia la resistente a beneficiare dell'assegno unico;
J) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.11.25
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7330/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Roberto Cocozza
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Franco Canzerlo
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1° ottobre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Salerno, domandando la separazione personale dei coniugi.
[...]
Ha premesso che il matrimonio, contratto il 23 settembre 2013 in regime di separazione dei beni, ha portato alla nascita di due figli, (2019) e (2022), e che la famiglia ha vissuto nella Per_1 Per_2 casa coniugale sita in Montecorvino Pugliano, immobile intestato alla moglie e gravato da mutuo
1 r.g. 7330/2024
ipotecario, le cui rate sono state finora sostenute dal ricorrente. A causa di incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale è entrato in crisi e il ha abbandonato la casa, trasferendosi presso la Pt_1 sorella.
Il ricorrente ha dichiarato di non avere più redditi, essendo amministratore di una società con dichiarazione fiscale pari a zero per il 2023, mentre la resistente è risultata disoccupata ma proprietaria dell'immobile, di un conto corrente e di un'autovettura. Entrambi i coniugi non hanno posseduto altri beni immobili.
Alla luce di ciò, ha chiesto la separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli con Pt_1 collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle modalità di visita paterna,
l'attribuzione alla madre dell'assegno unico per i figli e un assegno di mantenimento complessivo di
€ 600,00. Ha chiesto inoltre che la moglie si facesse carico delle rate del mutuo e delle utenze, salvo accollo parziale da parte sua subordinato all'intestazione della casa ai figli con usufrutto alla madre.
Ha proposto anche la divisione al 50% delle spese straordinarie, la nomina di un esperto per il supporto genitoriale e l'ammissione alla prova testimoniale.
Con comparsa di costituzione depositata tempestivamente il 3 gennaio 2025, si è CP_1 costituita in giudizio, impugnando integralmente il ricorso e chiedendo la separazione con addebito al marito.
Ha premesso che il matrimonio è stato inizialmente felice, ma che il comportamento del , Pt_1 caratterizzato da infedeltà coniugale e atteggiamenti aggressivi, ha causato la rottura del rapporto. Ha contestato l'esistenza di incompatibilità caratteriali, sostenendo che la crisi è stata riconducibile esclusivamente alla condotta del marito, che ha mantenuto relazioni extraconiugali anche durante la gestazione della secondogenita.
La resistente, già direttrice di un centro estetico, ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, rimanendo priva di redditi e gravata da un finanziamento personale. Ha chiesto un assegno di mantenimento di € 1.200,00 complessivi (€ 400,00 per sé e € 800,00 per i figli), l'attribuzione dell'assegno unico, e indagini sui redditi e sul tenore di vita del ricorrente, che ha ritenuto superiore a quanto dichiarato.
Quanto all'affidamento, ha proposto un regime meno frammentato, con diritto di visita paterno limitato a due giorni a settimana e due weekend al mese, aderendo alle modalità proposte per festività
e vacanze, ma chiedendo alcune precisazioni sul piano genitoriale. Si è opposta alla prova orale articolata da controparte, ha chiesto l'ammissione della propria prova testimoniale e l'interrogatorio formale del . Ha domandato infine la condanna del ricorrente alle spese di lite. Pt_1
2 r.g. 7330/2024
All'esito della prima udienza, sono stati emessi i provvedimenti provvisori e la causa è stata, poi, a seguito di varie udienze interlocutorie, assunta in decisione.
In particolare, in prima udienza, il giudice ha recepito, in via provvisoria, il seguente accordo stabilito dalle parti:
«i minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza presso ciascun genitore, nel rispetto dell'indirizzo concordato.
Salvo diverso accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, cominciando con il pernotto della madre;
inoltre, durante la settimana, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini, la settimana in cui non ha il pernotto, il martedì, il giovedì ed il venerdì prelevandoli da scuola fino alle 20,30 (nel periodo estivo fino alle 21,30) ed la settimana in cui ha il pernotto i giorni di martedì e giovedì con gli stessi orari;
nel periodo natalizio, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori, ad anni alterni, un anno il 24, 25, 26 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 2 gennaio. Per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini gli anni dispari il giorno di Pasqua e Pasquetta e gli anni pari il sabato e la domenica della Palme.
Nelle vacanze estive per questo primo anno ciascuno dei genitori trascorrerà con i bambini una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. I bambini trascorreranno con ciascun genitore le rispettive feste di compleanno ed onomastico e festa del papà e della mamma.
Salvo festeggiamenti comuni, i bambini consumeranno un pasto nel giorno del loro compleanno ed onomastico con ciascuno dei genitori.
si obbliga a corrispondere per ciascun figlio la somma di € 250,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e concorre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori. Inoltre corrisponderà a la CP_1 somma di € 100,00 a titolo di mantenimento mensile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat. Quando la resistente comincerà a lavorare il mantenimento non sarà più dovuto ed il sig.
corrisponderà per ciascun figlio la somma di € 300,00 mensili entro il 10 di ogni Parte_1 mese.
Inoltre, dichiara che sia la madre dei bambini a percepire per intero l'assegno Parte_1 unico. La casa coniugale resta assegnata alla resistente. Inoltre, le parti dichiarando di valutare la possibilità di trasferire la nuda proprietà ai minori, con riserva di usufrutto in favore della resistente».
3 r.g. 7330/2024
Con ordinanza dell'11 luglio 2025, il Giudice delegato ha rigettato le richieste di prova e ha rimesso la causa in decisione.
Avverso tale ordinanza, ha proposto istanza di revoca limitatamente alle prove orali, CP_1 affinché il Giudice delegato valutasse meglio l'inammissibilità dichiarata. Di conseguenza, il Giudice ha stimolato il contraddittorio tra le parti e ha successivamente rimesso la causa al collegio.
In sede conclusionale, le parti hanno sostanzialmente reiterato le proprie richieste.
***
Tanto premesso in fatto, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per dichiarare richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Circa la domanda di addebito spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, essa appare non provata perché non vi sono sufficienti elementi documentali da cui poter trarre gli elementi della fattispecie.
D'altro lato, quanto alle prove orali, il Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza istruttoria di rigetto di ammissione dei capitoli proposti dalla resistente sia in relazione al proposto interrogatorio formale che alla istata escussione testimoniale.
Invero,
a) il capitolo 2 è inammissibile per genericità e suggestività: il capitolo cumula due condotte
(adulterio e aggressività) senza specificare tempi, modalità, episodi concreti. Inoltre, la formulazione è suggestiva e tende a orientare la risposta del teste su valutazioni soggettive;
b) il capitolo 3 è inammissibile per genericità e irrilevanza: la frequenza di alberghi ad ore, se non collocata in un contesto temporale e relazionale preciso, è generica. Inoltre, l'eventuale condotta extraconiugale è già oggetto di valutazione nel merito e non necessita di prova indiretta così formulata;
c) il capitolo 4 è inammissibile per genericità, perché non ha precisato il tipo di relazione e il nesso con la crisi coniugale;
d) il capitolo 5 è inammissibile per genericità e valutatività: il capitolo si fonda su giudizi soggettivi (“vita agiata”, “indigenza”) senza indicare fatti specifici, spese, beni o comportamenti concreti. È valutativo e non suscettibile di prova testimoniale;
4 r.g. 7330/2024
e) il capitolo 7 è inammissibile per irrilevanza e difetto di pertinenza: la comunicazione a terzi del proprio stato di infedeltà non è di per sé rilevante ai fini dell'addebito, se non accompagnata da condotte che abbiano inciso sulla convivenza. Inoltre, è indiretta e difficilmente verificabile;
f) il capitolo 8 è inammissibile per genericità e irrilevanza: il capitolo non specifica luoghi, tempi, né il nesso con la crisi coniugale o la capacità reddituale. È generico e non idoneo a dimostrare fatti giuridicamente rilevanti;
g) il capitolo 9 è inammissibile per genericità e suggestività: il capitolo è vago (“frequentazione femminile”, “molto tempo”) e non indica persone, circostanze, né il nesso causale con la crisi.
Inoltre, è formulato in modo suggestivo.
h) i restanti capitoli 1 e 6 divengono inammissibili per irrilevanza in conseguenza all'inammissibilità dei predetti capitoli e, in ogni caso, riguardano fatti che il ricorrente non ha contestato in modo specifico, ma che, di per sé considerati, sono privi di pregio ai fini dell'addebito.
La domanda di addebito non è, dunque, provata e non può essere accolta.
Quanto, invece, alle altre statuizioni, il Collegio ritiene che non siano sopraggiunti elementi tali da doversi sensibilmente discostare dall'accordo raggiunto in sede di prima udienza dalle parti stesse, seppure in via esclusivamente provvisoria.
Del resto, quanto ai figli minori, entrambe le parti domandano l'affidamento congiunto e, in merito, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi pregiudizievoli per negarlo.
Sussistono, dunque, i presupposti per disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre, che ha garantito continuità nella cura e nella gestione scolastica dei figli, come da sue dichiarazioni e da quanto riferito dai minori. Si ricorda, invero, che l'affidamento esclusivo rappresenta nell'odierno tessuto normativo,
l'extrema ratio, cui il giudice può ricorrere soltanto laddove la conflittualità o l'incomunicabilità tra i genitori sia pregiudizievole non per loro stessi bensì per la prole (arg. ex art. 337quater, comma 1
c.c.).
L'esercizio comune si specifica nel senso che le decisioni di maggiore interesse per i figli concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute sono prese di comune accordo tenendo conto della loro capacità, inclinazione naturale e aspirazioni (337ter c.c.). La regola corrisponde sostanzialmente a quella valevole nella normale situazione di convivenza dei genitori.
5 r.g. 7330/2024
L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà invece separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (ex art. 337ter, comma 3, c.c.). Le questioni di minore importanza concernenti interessi economici o personali dei figli possono di regola essere decise separatamente da ciascun genitore.
Quanto, poi, alla casa familiare, essa è già di proprietà del genitore collocatario (la madre) e, pertanto, alcun provvedimento va emesso in merito, anche perché nessuna delle parti lo ha invocato.
In relazione, poi, al diritto di visita, il Collegio ritiene che l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti sia equo, non pregiudizievole per i minori, bilanciato nell'esercizio della bigenitorialità e, da ultimo, sin ora funzionante.
Pertanto, salvo diverso accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, cominciando con il pernotto della madre;
inoltre, durante la settimana, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini, la settimana in cui non ha il pernotto, il martedì, il giovedì ed il venerdì prelevandoli da scuola fino alle 20,30 (nel periodo estivo fino alle 21,30) ed la settimana in cui ha il pernotto i giorni di martedì e giovedì con gli stessi orari;
nel periodo natalizio, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori, ad anni alterni, un anno il 24, 25, 26 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 2 gennaio. Per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini gli anni dispari il giorno di Pasqua e Pasquetta e gli anni pari il sabato e la domenica della Palme.
Nelle vacanze estive per questo primo anno ciascuno dei genitori trascorrerà con i bambini una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. I bambini trascorreranno con ciascun genitore le rispettive feste di compleanno ed onomastico e festa del papà e della mamma.
Salvo festeggiamenti comuni, i bambini consumeranno un pasto nel giorno del loro compleanno ed onomastico con ciascuno dei genitori.
In relazione, infine, alle statuizioni economiche, appare equo che corrisponda, per Parte_1 ciascun figlio, a la somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo CP_1 gli indici Istat e concorra nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori.
Così come appare equo che egli corrisponda a la somma di € 150,00 a titolo di CP_1 mantenimento mensile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'emissione del presente provvedimento.
Dell'assegno unico, pari a circa 400 euro, come si evince dalle memorie, beneficerà totalmente la madre.
6 r.g. 7330/2024
Tali statuizioni, cui già le parti erano pervenute, sono il precipitato della situazione reddituale emersa in via documentale.
Dalle memorie introduttive e dagli allegati documentali, infatti, risulta che , pur Parte_1 dichiarando reddito zero per l'anno 2023, ha in passato percepito redditi variabili tra € 5.000,00 e €
25.000,00 annui, ed è attualmente amministratore di una società. Inoltre, ha sostenuto nel tempo il pagamento delle rate semestrali del mutuo per l'immobile familiare, oscillanti tra € 3.691,67 e €
4.371,67, circostanza che, pur non traducendosi in reddito imponibile, denota una capacità contributiva non trascurabile.
Quanto ad la stessa risulta disoccupata e priva di redditi propri sin dal 2019, avendo CP_1 lasciato l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura dei figli. È gravata da un finanziamento personale di € 183,68 mensili e dalla rata del mutuo per la casa coniugale, pari a circa € 650,00 mensili. Non beneficia di alcun sostegno assistenziale, in quanto il suo stato di famiglia include i suoceri, circostanza che ostacola l'accesso a misure di welfare.
In tale contesto, appare giustificata la ripartizione degli oneri economici come sopra indicata:
- € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione,
- € 100,00 mensili per la madre, oltre rivalutazione,
- assegno unico interamente alla resistente pari a circa 400,00 euro,
- ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
Tali importi tengono conto della assenza di redditi attuali, della disparità di carichi familiari, e della capacità economica potenziale del ricorrente, desumibile dalle spese sostenute e dal tenore di vita documentato.
Nulla può, invece, statuire il Collegio circa l'ultima convenzione dell'accordo provvisorio “inoltre, le parti dichiarando di valutare la possibilità di trasferire la nuda proprietà ai minori, con riserva di usufrutto in favore della resistente”, poiché, come è noto, trattasi di finalità raggiungibile solo in via negoziale.
All'uopo appare, dunque, opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel
7 r.g. 7330/2024
mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nato a [...] il [...], Parte_1
CF: e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in motivazione;
C.F._2
B) rigetta la domanda di addebito proposta da parte resistente;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cetara (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 28 Parte II, Serie A, anno 2013).
D) affida i minori congiuntamente ad entrambi i genitori;
E) stabilisce, quanto al diritto di visita, che salvo diverso accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, cominciando con il pernotto della madre;
inoltre, durante la settimana, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini, la settimana in cui non ha il pernotto, il martedì, il giovedì ed il venerdì prelevandoli da scuola
8 r.g. 7330/2024
fino alle 20,30 (nel periodo estivo fino alle 21,30) ed la settimana in cui ha il pernotto i giorni di martedì e giovedì con gli stessi orari;
nel periodo natalizio, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori, ad anni alterni, un anno il 24, 25, 26 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 2 gennaio. Per le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini gli anni dispari il giorno di Pasqua e Pasquetta e gli anni pari il sabato e la domenica della
Palme. Nelle vacanze estive per questo primo anno ciascuno dei genitori trascorrerà con i bambini una settimana a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. I bambini trascorreranno con ciascun genitore le rispettive feste di compleanno ed onomastico e festa del papà e della mamma. Salvo festeggiamenti comuni, i bambini consumeranno un pasto nel giorno del loro compleanno ed onomastico con ciascuno dei genitori;
F) Determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a far data dall'emissione del presente provvedimento;
G) Determina in € 250,00 l'assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli che il resistente
è tenuto a corrispondere mensilmente a favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
H) pone le spese straordinarie, per ogni figlio nella misura del 50%, a carico di parte resistente e di parte resistente;
I) stabilisce che sia la resistente a beneficiare dell'assegno unico;
J) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.11.25
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi
9