Decreto cautelare 18 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza breve 7 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 07/12/2021, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2021
N. 01469/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Torre Belfredo n. 125, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
- del provvedimento pubblicato il -OMISSIS- della Regione EN, per effetto del quale il ricorrente non è stato inserito nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali a tale provvedimento anche sconosciuti al ricorrente, ivi compresi il verbale della Commissione d'esame relativo alla valutazione della prova scritta del medesimo ricorrente ed i criteri di valutazione delle prove scritte adottati dalla medesima Commissione di cui chiede il deposito;
nonché, sempre in via cautelare, per l'ammissione con riserva del ricorrente a sostenere la prova orale del suddetto concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso:
- che con bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del EN, -OMISSIS- ha indetto un-OMISSIS-per conto delle -OMISSIS-.
- che il bando prevede lo svolgimento di tre distinte prove: una prova scritta; una prova pratica; una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli presentati dai candidati;
- che il ricorrente, -OMISSIS-, ha partecipato alla procedura e ha superato la prova scritta con il voto di 21/30;
- che il ricorrente ha tuttavia riportato una valutazione insufficiente nella prova pratica ed è stato escluso dal prosieguo della procedura;
Rilevato:
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso sulla base del seguente motivo unico articolato in più censure: Violazione e falsa applicazione DPR 483/1997. Violazione legge n. 241/1990. Violazione artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione del giusto procedimento per la valutazione delle prove d’esame. Motivazione insufficiente e perplessa. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento, irragionevolezza . Il ricorrente lamenta che la valutazione della Commissione sarebbe irragionevole e ingiusta e sarebbe viziata da difetto di motivazione in quanto:
a) la Commissione non avrebbe “ dato alcun voto neppure espresso in percentuale al ricorrente ”;
b) non sarebbero stati predeterminati né dal bando né dalla Commissione i criteri di valutazione degli elaborati;
c) la Commissione non avrebbe attribuito un giudizio alla prova del ricorrente e in assenza di criteri precisi predeterminati, l’attribuzione di una mera valutazione numerica non consentirebbe di ricostruire le ragioni del punteggio assegnato;
d) le sue prove dovrebbero ritenersi corrette sotto il profilo della chiarezza espositiva e della capacità di sintesi e comunque di qualità non inferiore, sotto il profilo contenutistico, a quelle degli altri candidati ammessi alla prova orale ;
- che con -OMISSIS-il ricorrente è stato ammesso con riserva alla prova orale del concorso;
- che, costituitasi in giudizio, -OMISSIS- ha prodotto gli atti del procedimento e ha contestato nel merito le censure proposte, dando atto altresì che il ricorrente ha superato la prova orale conseguendo il punteggio minimo;
- che con ordinanza -OMISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare ritenendo che “ allo stato l’esigenza cautelare manifestata dal ricorrente sia stata soddisfatta ”, e ha rinviato “ per il prosieguo della trattazione della causa alla camera di consiglio dell’1 dicembre 2021 ai fini dell’eventuale decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.” ;
- che in vista dell’udienza camerale -OMISSIS- ha depositato nei termini previsti una ulteriore memoria, mentre la replica -OMISSIS-del ricorrente risulta tardiva;
- che alla camera di consiglio dell’1 dicembre 2021 il ricorrente non è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione dopo breve discussione;
Considerato:
- che sussistono i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. per la decisione della causa in forma semplificata;
- che infatti alla luce delle difese e della documentazione prodotta dalla resistente le censure proposte dal ricorrente risultano manifestamente infondate;
- che, quanto alle censure di cui alle lett. a) e c) - secondo cui la Commissione non avrebbe dato alcun voto né alcun giudizio alla prova del ricorrente – ad escluderne la fondatezza è sufficiente il rilievo che dall’allegato F) al primo verbale della Commissione (documento 3 di -OMISSIS-), emerge come alla prova pratica del ricorrente sia stato attribuito il voto di 17/21 in ragione del seguente giudizio: “L’elaborato si presenta, da un punto di vista contenutistico, del tutto insufficiente per quanto riguarda l’inquadramento della presa in carico del caso in oggetto. Vengono esposte considerazioni di tipo legale-giuridico del tutto non pertinenti all’ambito di intervento della paziente. Viene indicata come seconda area di intervento la somministrazione di un farmaco controindicato in età fertile”;
- che, quanto alla censura di cui alla lett. c) - secondo cui né il bando né la Commissione avrebbero determinato i criteri di valutazione degli elaborati - da un lato, va evidenziato che il bando al paragrafo “ Commissione esaminatrice e prove d’esame ” stabilisce che la prova pratica “ verte su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto ”; inoltre sempre il bando chiarisce che “ la prova pratica consisterà in un caso clinico e i candidati dovranno sviluppare il proprio compito indicando l’inquadramento diagnostico, gli elementi di diagnosi differenziale e l’approccio terapeutico. La prova verrà effettuata con le medesime modalità previste per la prova scritta, una prova scelta da un candidato volontario tra tre prove ”. Dall’altro lato, va rilevato che la Commissione, nella seduta del -OMISSIS-, in attuazione dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 483 del 1997, ha previsto che: “ per l’attribuzione dei punteggi alla prova scritta e alla prova pratica seguirà i seguenti criteri e modalità di valutazione: - Congruità e completezza nell’illustrare i diversi aspetti dell’argomento; - Presenza di dati precisi riferiti ad elementi tecnici che dimostrino la reale conoscenza della materia da parte del candidato; - Pertinenza al tema; - Chiarezza concettuale nell’esposizione; - Capacità di sintesi; - Eventuali elementi di elevata originalità” ( documento n. 6 di -OMISSIS-, pagina 7 e 8) ;
- che la Commissione ha quindi predeterminato in modo sufficientemente preciso i criteri di valutazione degli elaborati;
- che per costante giurisprudenza quando i criteri di valutazione sono adeguatamente dettagliati, è sufficiente la mera espressione numerica del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086);
- che è infondata la censura di cui alla lett. d), con cui il ricorrente assume che le sue prove dovrebbero ritenersi “ formalmente corrette (sotto il profilo della chiarezza espositiva e della capacità di sintesi) e certo sostanzialmente assimilabili, sotto il profilo contenutistico, a quelle degli altri candidati ammessi alla prova orale ”, ciò “ anche senza aver avuto modo di visionare gli atti ”. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Commissione dispone infatti di ampia discrezionalità nella valutazione delle prove di concorso: nella specie il giudizio di insufficienza della prova pratica del ricorrente deve ritenersi, come detto, congruamente motivato mentre le censure del ricorrente sono generiche e prive di elementi di riscontro;
- che le ulteriori nuove censure, proposte dal ricorrente con la memoria del -OMISSIS-, risultano inammissibili in quanto irritualmente proposte con atto non notificato anziché con ricorso per motivi aggiunti, come richiesto ai sensi dell’art. 43 cod. proc. amm. e come eccepito da -OMISSIS-;
- che le istanze istruttorie con cui il ricorrente chiede l’esibizione degli elaborati degli altri concorrenti non possono essere accolte, non risultando tali documenti necessari ai fini della decisione del giudizio;
- che l’istanza di accesso agli atti, depositata dal ricorrente in data -OMISSIS-, non può essere esaminata essendo stata proposta ad una Amministrazione diversa dalla resistente e non potendo il giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto pertanto che il ricorso non possa essere accolto;
Ritenuto in ragione della peculiarità della fattispecie di compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.