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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1823/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] [...] e ivi residente nella Via Vicenza n. 457, Parte_1 C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Flaviana Vicari del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.08.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000228633 notificatagli il 21.07.2022 - a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 18.000,00, oltre spese, per CP_2 la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per l'anno 2011, giusta verbale di accertamento prot n. 6500.10/08/2017.0116009 -, della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato CP_2 l'annullamento per i seguenti motivi:
1- omessa contestazione dell'illecito;
2- prescrizione della pretesa sanzionatoria;
3- insussistenza del sanzionato illecito, esso opponente avendo adempiuto all'obbligazione contributiva di cui alla ritenuta omissione;
4- tardiva emissione dell'O.I. oltre i termini prescritti dalla L. n. 689/1981; e 5- difetto di motivazione. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_2 difendendo la correttezza del proprio operato, attesa la rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso all'O.I. opposta e il mancato compimento del termine di prescrizione delle irrogate sanzioni, decorrente dall'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016, attributivo della potestà sanzionatoria degli illeciti depenalizzati all' , e interrotto dalle eseguite notificazioni. Ha CP_1 nondimeno rappresentato di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato l'irrogata sanzione in € 919,17, rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato importo, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. A fronte della difesa e della produzione documentale dell' , l'opponente ha quindi CP_1 insistito in ricorso deducendo che “l' non ha dimostrato di aver rispettato il termine di cui CP_2 all'art. 14 della legge 689/81, pacificamente decorrente dal 6/02/2016, in quanto gli atti di accertamento sono stati notificati rispettivamente il 17/08/2017 e 06/09/2017, ben oltre il termine prescritto dalla norma in parola, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 citato”. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.10.2025.
***
Premessa la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, dall'opponente formulata per la prima volta nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 10.11.2023, l'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Riconosciuta la notificazione nell'agosto 2017 del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito sotteso all'O.I. opposta, deve quindi intanto ritenersi l'infondatezza del primo e del quinto motivo di opposizione, attesa la piena osservanza della sequenza procedimentale di legge e la conseguente valida motivazione per relationem dell'impugnato provvedimento sanzionatorio. Del pari destituite di fondamento si appalesano le censure afferenti alla tardiva emissione dell'O.I. opposta - la L. n. 689/1981 non prescrivendo all'uopo altro termine che quello prescrizionale di cui all'art. 28, per il quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (cfr. CASS. n. 21706/2018; CASS. n. 10348/2024) - e alla prescrizione dell'irrogata sanzione, il richiamato termine quinquennale non potendo nella specie certamente decorrere prima dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016, il cui art. 3 ha attribuito all' CP_1 la potestà sanzionatoria degli illeciti depenalizzati (cfr. CASS. N. 19897/2018, per la quale “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”), ed essendo quindi stato efficacemente interrotto dalla notificazione del verbale di accertamento e quindi dalla tempestiva notifica del provvedimento opposto. Quanto infine all'eccepita insussistenza del sanzionato illecito omissivo per eseguito versamento delle ritenute previdenziali per cui è causa, la doglianza non merita accoglimento perché non provata. Attesa dunque l'infondatezza delle formulate doglianze e la ragguardevole riduzione ex lege dell'irrogata sanzione, quest'ultima va confermata nella misura rideterminata dall' , con CP_1 conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al riliquidato importo sanzionatorio, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1823/2022 R.G.; dichiara dovuto dall'opponente il complessivo importo sanzionatorio di € Parte_1 919,17 e la somma di 6,60 per spese di notifica e conseguentemente annulla l'O.I. opposta per l'eccedenza; condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 12.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1823/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] [...] e ivi residente nella Via Vicenza n. 457, Parte_1 C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Flaviana Vicari del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.08.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000228633 notificatagli il 21.07.2022 - a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 18.000,00, oltre spese, per CP_2 la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per l'anno 2011, giusta verbale di accertamento prot n. 6500.10/08/2017.0116009 -, della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato CP_2 l'annullamento per i seguenti motivi:
1- omessa contestazione dell'illecito;
2- prescrizione della pretesa sanzionatoria;
3- insussistenza del sanzionato illecito, esso opponente avendo adempiuto all'obbligazione contributiva di cui alla ritenuta omissione;
4- tardiva emissione dell'O.I. oltre i termini prescritti dalla L. n. 689/1981; e 5- difetto di motivazione. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_2 difendendo la correttezza del proprio operato, attesa la rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso all'O.I. opposta e il mancato compimento del termine di prescrizione delle irrogate sanzioni, decorrente dall'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016, attributivo della potestà sanzionatoria degli illeciti depenalizzati all' , e interrotto dalle eseguite notificazioni. Ha CP_1 nondimeno rappresentato di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato l'irrogata sanzione in € 919,17, rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato importo, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. A fronte della difesa e della produzione documentale dell' , l'opponente ha quindi CP_1 insistito in ricorso deducendo che “l' non ha dimostrato di aver rispettato il termine di cui CP_2 all'art. 14 della legge 689/81, pacificamente decorrente dal 6/02/2016, in quanto gli atti di accertamento sono stati notificati rispettivamente il 17/08/2017 e 06/09/2017, ben oltre il termine prescritto dalla norma in parola, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 citato”. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.10.2025.
***
Premessa la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, dall'opponente formulata per la prima volta nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 10.11.2023, l'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Riconosciuta la notificazione nell'agosto 2017 del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito sotteso all'O.I. opposta, deve quindi intanto ritenersi l'infondatezza del primo e del quinto motivo di opposizione, attesa la piena osservanza della sequenza procedimentale di legge e la conseguente valida motivazione per relationem dell'impugnato provvedimento sanzionatorio. Del pari destituite di fondamento si appalesano le censure afferenti alla tardiva emissione dell'O.I. opposta - la L. n. 689/1981 non prescrivendo all'uopo altro termine che quello prescrizionale di cui all'art. 28, per il quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (cfr. CASS. n. 21706/2018; CASS. n. 10348/2024) - e alla prescrizione dell'irrogata sanzione, il richiamato termine quinquennale non potendo nella specie certamente decorrere prima dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016, il cui art. 3 ha attribuito all' CP_1 la potestà sanzionatoria degli illeciti depenalizzati (cfr. CASS. N. 19897/2018, per la quale “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”), ed essendo quindi stato efficacemente interrotto dalla notificazione del verbale di accertamento e quindi dalla tempestiva notifica del provvedimento opposto. Quanto infine all'eccepita insussistenza del sanzionato illecito omissivo per eseguito versamento delle ritenute previdenziali per cui è causa, la doglianza non merita accoglimento perché non provata. Attesa dunque l'infondatezza delle formulate doglianze e la ragguardevole riduzione ex lege dell'irrogata sanzione, quest'ultima va confermata nella misura rideterminata dall' , con CP_1 conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al riliquidato importo sanzionatorio, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1823/2022 R.G.; dichiara dovuto dall'opponente il complessivo importo sanzionatorio di € Parte_1 919,17 e la somma di 6,60 per spese di notifica e conseguentemente annulla l'O.I. opposta per l'eccedenza; condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 12.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella