CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6584/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Pal. K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023167355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023167355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
L'ente impositore eccepisce l'inammissibilità della domanda perché la pretesa era già contenuta in atto di accertamento ritualmente notificato, dal che l'irretrattabilità del credito.
Senonché l'atto di accertamento, che risulta ritualmente notificato in dasta 5.4.2022, riguardava solo parte della pretesa oggi in discussione, quella relativa all'auto targata Targa_1 per il periodo settembre 2019/ agosto 2020, con le conseguenze indicate ma solo per tale posizione.
Nel resto, mancando ogni deduzione dell'ente impositore, l'opposizione è fondata.
Spese compensate per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'opposizione, con annullamento dell'atto per la sola parte che non si riferisce all'auto targata Targa_1 per il periodo settembre 2019/ agosto 2020;
compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6584/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Pal. K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023167355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023167355000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
L'ente impositore eccepisce l'inammissibilità della domanda perché la pretesa era già contenuta in atto di accertamento ritualmente notificato, dal che l'irretrattabilità del credito.
Senonché l'atto di accertamento, che risulta ritualmente notificato in dasta 5.4.2022, riguardava solo parte della pretesa oggi in discussione, quella relativa all'auto targata Targa_1 per il periodo settembre 2019/ agosto 2020, con le conseguenze indicate ma solo per tale posizione.
Nel resto, mancando ogni deduzione dell'ente impositore, l'opposizione è fondata.
Spese compensate per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'opposizione, con annullamento dell'atto per la sola parte che non si riferisce all'auto targata Targa_1 per il periodo settembre 2019/ agosto 2020;
compensa le spese.