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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. R.G. 2974/2022 (cui è stato riunito il fascicolo n. R.G. 811/2023), promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Loi;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con distinti ricorsi -depositati in data 20.09.2022 e 13.03.2023-, e poi riuniti, Parte_1 proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 35720220001909304000 e
35720220004365817000, notificati il 12.08.2022 ed il 10.02.2023 e recanti l'intimazione a versare i contributi dovuti nella Gestione Commercianti oltre accessori, per un importo di euro 4.266,88 per il 2020, ingiunti col primo, e di euro 3.196,25 per il 2021, ingiunti col secondo.
A sostegno delle proprie prospettazioni, parte ricorrente censurava il fondamento comune dei due addebiti, ossia le risultanze dell'attività ispettiva condensatesi nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018018853 del 28.02.2019, con il quale i funzionari di vigilanza disconosciuto CP_1 il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il e la Cooperativa, avevano provveduto Parte_1 alla iscrizione d'ufficio del primo alla Gestione Commercianti, per l'attività da lui prestata in favore della cooperativa quale socio-lavoratore.
Dedotta la genuinità del rapporto di lavoro disconosciuto in sede ispettiva e ritenendo che l'onere di provare i presupposti dell'obbligazione contributiva veicolata dai titoli impugnati gravasse sull' , concludeva per la caducazione degli avvisi di addebito opposti col favore delle spese di CP_2 lite.
In entrambi i giudizi si costituiva l' resistendo nel merito ai ricorsi sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto ed in diritto ed invocandone l'integrale reiezione.
Ritenuta la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra i giudizi indicati, ne veniva -come detto- disposta la riunione e la causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe. All'esito di quest'ultima -celebrata con modalità di trattazione scritta- la controversia veniva definita mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Le opposizioni non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Punto nodale e dirimente della controversia, globalmente considerata, è chiaramente costituito dal sindacato sulla genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e la
Cooperativa Conbar, disconosciuto dagli ispettori verbalizzanti.
Le scarne argomentazioni profuse in ricorso si articolano esclusivamente sul piano astratto della compatibilità della qualifica di componente dell'organo gestorio di una società cooperativa con la contestuale instaurazione con essa di una relazione di lavoro dipendente, perché le prerogative datoriali potrebbero sempre essere esercitate dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
A fronte della specifica contestazione da parte dell'ente assicuratore, però -e differentemente da quanto sostenuto dal grava sull'assicurato che ambisce alla conferma dell'esistenza della Parte_1 relazione lavorativa e al relativo accredito dei contributi l'onere di dimostrare i presupposti costitutivi del diritto vantato.
Il riparto degli oneri, infatti, non va disegnato in base al dato occasionale della posizione processuale di attore e convenuto variabilmente assunta dalle parti, ma in base al dato sostanziale, che differenzia chi vanta la titolarità di un diritto da chi ne eccepisce l'inesistenza.
Insegna al riguardo la Suprema Corte che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle CP_ pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (Cass., sez. lavoro, 1399/2000); “Colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l'onere di provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa” Cass.
7139/2003; cfr anche Cass. sezione lavoro n. 809 del 19.1.2021).
Ad ogni modo, dall'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal ("sono amministratore Parte_1 unico e socio lavoratore della Coop. CONBAR. Lavoro qui da quando abbiamo iniziato l'attività imprenditoriale.
Le mie mansioni sono: barista, cassiere, compiti di carattere amministrativo, rapporti con cliente, fornitori”) emerge agevolmente la sussistenza dei presupposti fattuali da cui scaturisce l'obbligazione contributiva veicolata dai titoli impugnati, ossia la partecipazione attiva del ricorrente al lavoro aziendale della
Cooperativa, con carattere di abitualità e prevalenza. Il fondamento del carico previdenziale per cui è causa deve quindi intendersi -quantomeno nella sua materialità- pacifico in causa.
La questione attiene più che altro alla qualificazione giuridica di questa partecipazione prevalente ed abituale in termini di prestazione resa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, così come sostenuto in ricorso, rilevando tale qualificazione ai fini della corretta individuazione della gestione cui competono i relativi contributi previdenziali.
E allora, stante il disconoscimento operato dai verbalizzanti, non v'è alcun dubbio che sarebbe stato onere di parte ricorrente quello di allegare e dimostrare in questa sede la ricorrenza dei requisiti che giustificherebbero la qualificazione giuridica prospettata e quindi la riconduzione dei contributi alla gestione dipendenti anziché a quella commercianti.
Facendo coerente applicazione al caso concreto dei criteri di distribuzione degli oneri probatori appena delineati, il Tribunale non può non rilevare come il non abbia neppure Parte_1 compiutamente allegato i fatti costitutivi del diritto perché, come s'è detto, si è limitato ad alcune affermazioni astratte sulla potenziale compatibilità del ruolo di componente del C.d.a. con la posizione di lavoratore dipendente, senza dire nulla sull'attività che concretamente avrebbe svolto in esecuzione di tale relazione contrattuale, senza enucleare gli elementi sintomatici della sua eterodirezione e cioè la sottoposizione al potere di un datore di lavoro concretamente identificabile che realmente conformasse, impartendo ordini puntuali, il contenuto della sua prestazione alle esigenze aziendali ed esercitasse le prerogative direttive e disciplinari nei suoi confronti.
In effetti, la persona fisica che avrebbe 'vestito i panni' del datore di lavoro non è stata neppure individuata in ricorso, nel quale si fa invece generico ed inammissibile riferimento a “direttive impartite dall'assemblea”.
La lacuna assertiva, non colmabile in sede di escussione testimoniale, ha impedito che la causa avesse sfogo istruttorio, con esiti dirimenti ai fini del decidere.
Secondo l'orientamento espresso dal S.C., infatti, “Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, e cioè l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.” (Cass., sez. I, 24972/2013);
“Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.” (Cass., sez. I, 19596/2016); “Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato del componente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata quando - secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non sia provato che egli sia assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'organo di amministrazione della società.”
(Cass., sez. VI-I, 10396/2013); “La compatibilità della qualità di socio amministratore membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali con quella di lavoratore dipendente della stessa società deve essere verificata accertando in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica e in particolare lo svolgimento contro retribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.” (Cass., sez. lavoro,
9368/1996).
In difetto di una congrua allegazione e prova del vincolo di subordinazione disconosciuto in sede ispettiva, non può che concludersi per la conferma dell'addebito contributivo per cui è causa e, in definitiva, per il rigetto dei ricorsi riuniti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Latina, data di deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. R.G. 2974/2022 (cui è stato riunito il fascicolo n. R.G. 811/2023), promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Loi;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con distinti ricorsi -depositati in data 20.09.2022 e 13.03.2023-, e poi riuniti, Parte_1 proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 35720220001909304000 e
35720220004365817000, notificati il 12.08.2022 ed il 10.02.2023 e recanti l'intimazione a versare i contributi dovuti nella Gestione Commercianti oltre accessori, per un importo di euro 4.266,88 per il 2020, ingiunti col primo, e di euro 3.196,25 per il 2021, ingiunti col secondo.
A sostegno delle proprie prospettazioni, parte ricorrente censurava il fondamento comune dei due addebiti, ossia le risultanze dell'attività ispettiva condensatesi nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018018853 del 28.02.2019, con il quale i funzionari di vigilanza disconosciuto CP_1 il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il e la Cooperativa, avevano provveduto Parte_1 alla iscrizione d'ufficio del primo alla Gestione Commercianti, per l'attività da lui prestata in favore della cooperativa quale socio-lavoratore.
Dedotta la genuinità del rapporto di lavoro disconosciuto in sede ispettiva e ritenendo che l'onere di provare i presupposti dell'obbligazione contributiva veicolata dai titoli impugnati gravasse sull' , concludeva per la caducazione degli avvisi di addebito opposti col favore delle spese di CP_2 lite.
In entrambi i giudizi si costituiva l' resistendo nel merito ai ricorsi sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto ed in diritto ed invocandone l'integrale reiezione.
Ritenuta la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra i giudizi indicati, ne veniva -come detto- disposta la riunione e la causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe. All'esito di quest'ultima -celebrata con modalità di trattazione scritta- la controversia veniva definita mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Le opposizioni non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Punto nodale e dirimente della controversia, globalmente considerata, è chiaramente costituito dal sindacato sulla genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e la
Cooperativa Conbar, disconosciuto dagli ispettori verbalizzanti.
Le scarne argomentazioni profuse in ricorso si articolano esclusivamente sul piano astratto della compatibilità della qualifica di componente dell'organo gestorio di una società cooperativa con la contestuale instaurazione con essa di una relazione di lavoro dipendente, perché le prerogative datoriali potrebbero sempre essere esercitate dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
A fronte della specifica contestazione da parte dell'ente assicuratore, però -e differentemente da quanto sostenuto dal grava sull'assicurato che ambisce alla conferma dell'esistenza della Parte_1 relazione lavorativa e al relativo accredito dei contributi l'onere di dimostrare i presupposti costitutivi del diritto vantato.
Il riparto degli oneri, infatti, non va disegnato in base al dato occasionale della posizione processuale di attore e convenuto variabilmente assunta dalle parti, ma in base al dato sostanziale, che differenzia chi vanta la titolarità di un diritto da chi ne eccepisce l'inesistenza.
Insegna al riguardo la Suprema Corte che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle CP_ pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (Cass., sez. lavoro, 1399/2000); “Colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l'onere di provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa” Cass.
7139/2003; cfr anche Cass. sezione lavoro n. 809 del 19.1.2021).
Ad ogni modo, dall'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal ("sono amministratore Parte_1 unico e socio lavoratore della Coop. CONBAR. Lavoro qui da quando abbiamo iniziato l'attività imprenditoriale.
Le mie mansioni sono: barista, cassiere, compiti di carattere amministrativo, rapporti con cliente, fornitori”) emerge agevolmente la sussistenza dei presupposti fattuali da cui scaturisce l'obbligazione contributiva veicolata dai titoli impugnati, ossia la partecipazione attiva del ricorrente al lavoro aziendale della
Cooperativa, con carattere di abitualità e prevalenza. Il fondamento del carico previdenziale per cui è causa deve quindi intendersi -quantomeno nella sua materialità- pacifico in causa.
La questione attiene più che altro alla qualificazione giuridica di questa partecipazione prevalente ed abituale in termini di prestazione resa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, così come sostenuto in ricorso, rilevando tale qualificazione ai fini della corretta individuazione della gestione cui competono i relativi contributi previdenziali.
E allora, stante il disconoscimento operato dai verbalizzanti, non v'è alcun dubbio che sarebbe stato onere di parte ricorrente quello di allegare e dimostrare in questa sede la ricorrenza dei requisiti che giustificherebbero la qualificazione giuridica prospettata e quindi la riconduzione dei contributi alla gestione dipendenti anziché a quella commercianti.
Facendo coerente applicazione al caso concreto dei criteri di distribuzione degli oneri probatori appena delineati, il Tribunale non può non rilevare come il non abbia neppure Parte_1 compiutamente allegato i fatti costitutivi del diritto perché, come s'è detto, si è limitato ad alcune affermazioni astratte sulla potenziale compatibilità del ruolo di componente del C.d.a. con la posizione di lavoratore dipendente, senza dire nulla sull'attività che concretamente avrebbe svolto in esecuzione di tale relazione contrattuale, senza enucleare gli elementi sintomatici della sua eterodirezione e cioè la sottoposizione al potere di un datore di lavoro concretamente identificabile che realmente conformasse, impartendo ordini puntuali, il contenuto della sua prestazione alle esigenze aziendali ed esercitasse le prerogative direttive e disciplinari nei suoi confronti.
In effetti, la persona fisica che avrebbe 'vestito i panni' del datore di lavoro non è stata neppure individuata in ricorso, nel quale si fa invece generico ed inammissibile riferimento a “direttive impartite dall'assemblea”.
La lacuna assertiva, non colmabile in sede di escussione testimoniale, ha impedito che la causa avesse sfogo istruttorio, con esiti dirimenti ai fini del decidere.
Secondo l'orientamento espresso dal S.C., infatti, “Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, e cioè l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.” (Cass., sez. I, 24972/2013);
“Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.” (Cass., sez. I, 19596/2016); “Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato del componente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata quando - secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non sia provato che egli sia assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'organo di amministrazione della società.”
(Cass., sez. VI-I, 10396/2013); “La compatibilità della qualità di socio amministratore membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali con quella di lavoratore dipendente della stessa società deve essere verificata accertando in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica e in particolare lo svolgimento contro retribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.” (Cass., sez. lavoro,
9368/1996).
In difetto di una congrua allegazione e prova del vincolo di subordinazione disconosciuto in sede ispettiva, non può che concludersi per la conferma dell'addebito contributivo per cui è causa e, in definitiva, per il rigetto dei ricorsi riuniti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Latina, data di deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume