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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice Vera Colella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 151/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], nella sua qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale della figlia , nata in [...] il [...] e Persona_1
residente in [...]in Vado, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Enrico D'Ambrosio elettivamente domiciliato presso il suo studio in Urbino P.zzale E.
Gonzaga n. 2
- RICORRENTE IN OPPOSIZIONE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti del 22.03.2024,
Notaio Dott. in Roma, Rep. 37875/7313, in atti, elettivamente domiciliato in Persona_2
Urbino, presso l'Agenzia , Piazza della Repubblica n. 3 CP_1
- CONVENUTO -
Oggetto: indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980)
Conclusioni delle parti:
per il ricorrente come da ricorso;
per l' come da memoria di costituzione. CP_
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024 la ricorrente nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale della figlia ha proposto rituale opposizione avverso le Persona_1 conclusioni rese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 317/2023 RG dal c.t.u., dott. il quale aveva negato la sussistenza, in capo a delle Persona_3 Persona_1
condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda perché CP_
infondata, opponendosi alla rinnovazione della c.t.u., ritenendo esaustivo e corretto l'operato del consulente nominato nella fase cautelare.
Il giudizio è stato istruito mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. ; dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, sulle conclusioni delle parti, Persona_4
all'odierna udienza pubblica ha pronunciato la presente sentenza, decisa mediante lettura della motivazione contestuale al dispositivo.
La domanda è fondata, e merita accoglimento.
Il Ctu, dott. dopo aver visitato il ricorrente ed aver analizzato i documenti Persona_4
sanitari, ha espresso il seguente giudizio diagnostico: “epilessia in compenso farmacologico – non ha avuto crisi -; deficit cognitivo di grado lieve con difficoltà di apprendimento, autonomia e comunicazione.” e ha quindi concluso nei seguenti termini: “La minore Persona_1
risulta affetta dalla infermità di cui al giudizio diagnostico. Trattasi di minore riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L118/71 L 289/90)
e pertanto meritevole di + HG. Poiché la Corte di Cassazione - Controparte_2
sentenza 11329 del 7.6.1991 - afferma che “… anche per infanti che pure per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione … la quale comporti che
l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versa la persona, assume forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano”, sulla base della documentazione esaminata, dell'anamnesi, ritengo sussistano le condizioni medico biologiche per il riconoscimento di assistenza continua dalla consulenza NPI del 19.4.2024, con revisione a 1 anno.”.
Poiché le conclusioni del c.t.u. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
L'indennità di accompagnamento va, pertanto, riconosciuta in favore di a Persona_1
decorrere dalla data della consulenza NPI del 19.04.2024.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, stante il riconoscimento del requisito a partire da epoca successiva alla visita effettuata dal CTU in fase di ATP si compensano per metà e, per il principio della soccombenza, si pongono a carico dell' per la restante metà. CP_3
Visto il principio della soccombenza sono definitivamente a carico dell' le spese delle CP_
due ctu, già liquidate.
P.Q.M.
Pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da , nella sua qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale della figlia con ricorso del Persona_1
24.05.2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' CP_
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1 L. 18 del 1980 in capo a dalla data del 19.04.2024 con revisione a un Persona_1
anno;
- compensa per metà le spese processuali e condanna l' alla rifusione della restante metà delle CP_
spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano, per tale quota, in complessivi €
1.600,00 per compenso, oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della ctu, liquidate con separato CP_
provvedimento.
Urbino, 27.03.2025
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice Vera Colella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 151/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], nella sua qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale della figlia , nata in [...] il [...] e Persona_1
residente in [...]in Vado, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Enrico D'Ambrosio elettivamente domiciliato presso il suo studio in Urbino P.zzale E.
Gonzaga n. 2
- RICORRENTE IN OPPOSIZIONE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti del 22.03.2024,
Notaio Dott. in Roma, Rep. 37875/7313, in atti, elettivamente domiciliato in Persona_2
Urbino, presso l'Agenzia , Piazza della Repubblica n. 3 CP_1
- CONVENUTO -
Oggetto: indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980)
Conclusioni delle parti:
per il ricorrente come da ricorso;
per l' come da memoria di costituzione. CP_
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024 la ricorrente nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale della figlia ha proposto rituale opposizione avverso le Persona_1 conclusioni rese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 317/2023 RG dal c.t.u., dott. il quale aveva negato la sussistenza, in capo a delle Persona_3 Persona_1
condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda perché CP_
infondata, opponendosi alla rinnovazione della c.t.u., ritenendo esaustivo e corretto l'operato del consulente nominato nella fase cautelare.
Il giudizio è stato istruito mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. ; dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, sulle conclusioni delle parti, Persona_4
all'odierna udienza pubblica ha pronunciato la presente sentenza, decisa mediante lettura della motivazione contestuale al dispositivo.
La domanda è fondata, e merita accoglimento.
Il Ctu, dott. dopo aver visitato il ricorrente ed aver analizzato i documenti Persona_4
sanitari, ha espresso il seguente giudizio diagnostico: “epilessia in compenso farmacologico – non ha avuto crisi -; deficit cognitivo di grado lieve con difficoltà di apprendimento, autonomia e comunicazione.” e ha quindi concluso nei seguenti termini: “La minore Persona_1
risulta affetta dalla infermità di cui al giudizio diagnostico. Trattasi di minore riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L118/71 L 289/90)
e pertanto meritevole di + HG. Poiché la Corte di Cassazione - Controparte_2
sentenza 11329 del 7.6.1991 - afferma che “… anche per infanti che pure per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione … la quale comporti che
l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versa la persona, assume forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano”, sulla base della documentazione esaminata, dell'anamnesi, ritengo sussistano le condizioni medico biologiche per il riconoscimento di assistenza continua dalla consulenza NPI del 19.4.2024, con revisione a 1 anno.”.
Poiché le conclusioni del c.t.u. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
L'indennità di accompagnamento va, pertanto, riconosciuta in favore di a Persona_1
decorrere dalla data della consulenza NPI del 19.04.2024.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, stante il riconoscimento del requisito a partire da epoca successiva alla visita effettuata dal CTU in fase di ATP si compensano per metà e, per il principio della soccombenza, si pongono a carico dell' per la restante metà. CP_3
Visto il principio della soccombenza sono definitivamente a carico dell' le spese delle CP_
due ctu, già liquidate.
P.Q.M.
Pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da , nella sua qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale della figlia con ricorso del Persona_1
24.05.2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' CP_
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1 L. 18 del 1980 in capo a dalla data del 19.04.2024 con revisione a un Persona_1
anno;
- compensa per metà le spese processuali e condanna l' alla rifusione della restante metà delle CP_
spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano, per tale quota, in complessivi €
1.600,00 per compenso, oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della ctu, liquidate con separato CP_
provvedimento.
Urbino, 27.03.2025
Il giudice
Vera Colella