CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4940/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carlentini - Via Cap. F. Morelli N. 6 96013 Carlentini SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2255/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 31/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 836 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti
Sarà decisa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 2255/05/2023 pronunciata dalla Corte di giustizia di I grado di Siracusa che ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 836 del 02.12.2021 (prot. 0021057 del 06.12.2021) per Imu anno 2016 del Comune di Carlentini di € 1.047,00
(cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l' intervenuto “giudicato esterno” a se favorevole;
la carenza di potere dell'Organo che ha approvato le aliquote dell'atto impugnato;
la violazione/errata applicazione di legge;
l' errato calcolo dell'Imposta; il difetto di motivazione, nonchè l'omesso esame di elementi di fatto dirimenti ai fini del giudizio.
Ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Carlenti il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Deve ritenersi “assorbente” il motivo di appello riferito al “giudicato esterno”.
1.- La Contribuente ha originariamente impugnato l'Avviso di accertamento n. 836 del 02.12.2021 per Imu anno 2016.
Il medesimo avviso è stato notificato dal Comune di Carlentini anche al marito della contribuente:
Nominativo_3.
Quest'ultimo ha proposto autonoma impugnazione (ricorso n. 244/2022 rgr) alla Corte di I grado di
Siracusa che si è concluso con sentenza di accoglimento n. 917/04/2022 rinviando l'atto al Comune di Carlentini per la rideterminazione dell'imposta (cfr. documentazione in atti).
2.- Il ricorso proposto dalla Contribuente/appellante si fondava (in breve) su plurimi motivi: prescrizione, carenza di potere dell'Organo, errato calcolo dell'Imposta e difetto di motivazione.
Alla porzione di terreno oggetto di pretesa era stato assegnato il valore di € 164.919,04 che veniva contestato anche attraverso la produzione dell'atto di compravendita del 10.12.2021 (Notaio Nominativo_4
in Barcellona Pozzo di Gotto) che aveva indicato un prezzo di € 76.000,00.
3.- Motivi identici venivano mossi anche con il ricorso promosso autonomamente dal marito della contribuente (Sig. Nominativo_3) che si concludeva con la citata sentenza di accoglimento n. 917/04/2022 con rinvio dell'atto al Comune di Carlentini per la rideterminazione della pretesa (cfr. Sentenza in atti).
Il ricorso proposto dalla Contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1, invece, si concludeva con sentenza di rigetto (cfr. sentenza in atti).
4.- Con la già citata sentenza n. 917 del 2022 è stato ritenuto che “ … Le aliquote IMU per l'anno 2016 sono state determinate dal Sindaco di Carlentini e non dal Consiglio Comunale, in violazione della riserva di attribuzione in favore di detto organo.
L'illegittimità delle aliquote - e conseguentemente della tariffa- non si traduce però nella nullità dell'atto, bensì della riviviscenza dell'ultima tariffa legalmente approvata dal Consiglio Comunale …” (cfr. sentenza citata in atti).
5.- Ritiene questo Collegio di non doversi discostare dall'orientamento di merito segnato dalla sentenza di
I grado appena citata: pertanto, il ricorso merita parziale accoglimento.
Il Comune di Carlentini è onerato di rideterminare l'imposta IMU sulla base dell'ultima tariffa legittimamente approvata.
- Per le argomentazioni che precedono l'appello va accolto.
In considerazione dell'intervenuto “giudicato esterno” vanno compensate le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Onera il Comune di Carlentini di rideterminare l'imposta IMU
In ragione dell'ultima tariffa legittimamente approvata.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN EN OR LI
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4940/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carlentini - Via Cap. F. Morelli N. 6 96013 Carlentini SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2255/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 31/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 836 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti
Sarà decisa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 2255/05/2023 pronunciata dalla Corte di giustizia di I grado di Siracusa che ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 836 del 02.12.2021 (prot. 0021057 del 06.12.2021) per Imu anno 2016 del Comune di Carlentini di € 1.047,00
(cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l' intervenuto “giudicato esterno” a se favorevole;
la carenza di potere dell'Organo che ha approvato le aliquote dell'atto impugnato;
la violazione/errata applicazione di legge;
l' errato calcolo dell'Imposta; il difetto di motivazione, nonchè l'omesso esame di elementi di fatto dirimenti ai fini del giudizio.
Ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Carlenti il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Deve ritenersi “assorbente” il motivo di appello riferito al “giudicato esterno”.
1.- La Contribuente ha originariamente impugnato l'Avviso di accertamento n. 836 del 02.12.2021 per Imu anno 2016.
Il medesimo avviso è stato notificato dal Comune di Carlentini anche al marito della contribuente:
Nominativo_3.
Quest'ultimo ha proposto autonoma impugnazione (ricorso n. 244/2022 rgr) alla Corte di I grado di
Siracusa che si è concluso con sentenza di accoglimento n. 917/04/2022 rinviando l'atto al Comune di Carlentini per la rideterminazione dell'imposta (cfr. documentazione in atti).
2.- Il ricorso proposto dalla Contribuente/appellante si fondava (in breve) su plurimi motivi: prescrizione, carenza di potere dell'Organo, errato calcolo dell'Imposta e difetto di motivazione.
Alla porzione di terreno oggetto di pretesa era stato assegnato il valore di € 164.919,04 che veniva contestato anche attraverso la produzione dell'atto di compravendita del 10.12.2021 (Notaio Nominativo_4
in Barcellona Pozzo di Gotto) che aveva indicato un prezzo di € 76.000,00.
3.- Motivi identici venivano mossi anche con il ricorso promosso autonomamente dal marito della contribuente (Sig. Nominativo_3) che si concludeva con la citata sentenza di accoglimento n. 917/04/2022 con rinvio dell'atto al Comune di Carlentini per la rideterminazione della pretesa (cfr. Sentenza in atti).
Il ricorso proposto dalla Contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1, invece, si concludeva con sentenza di rigetto (cfr. sentenza in atti).
4.- Con la già citata sentenza n. 917 del 2022 è stato ritenuto che “ … Le aliquote IMU per l'anno 2016 sono state determinate dal Sindaco di Carlentini e non dal Consiglio Comunale, in violazione della riserva di attribuzione in favore di detto organo.
L'illegittimità delle aliquote - e conseguentemente della tariffa- non si traduce però nella nullità dell'atto, bensì della riviviscenza dell'ultima tariffa legalmente approvata dal Consiglio Comunale …” (cfr. sentenza citata in atti).
5.- Ritiene questo Collegio di non doversi discostare dall'orientamento di merito segnato dalla sentenza di
I grado appena citata: pertanto, il ricorso merita parziale accoglimento.
Il Comune di Carlentini è onerato di rideterminare l'imposta IMU sulla base dell'ultima tariffa legittimamente approvata.
- Per le argomentazioni che precedono l'appello va accolto.
In considerazione dell'intervenuto “giudicato esterno” vanno compensate le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Onera il Comune di Carlentini di rideterminare l'imposta IMU
In ragione dell'ultima tariffa legittimamente approvata.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN EN OR LI