TRIB
Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 416/2025
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. ORNATI ANDREA;
[...]
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato che le clausole di cui al contratto di prestito personale oggetto di causa non paiono abusive ai sensi dell'art. 6 § 1 e dell'art. 7 § 1 della Direttiva 93/13/ CEE (cfr. SS.UU. Cass. n.
9479/2023 punto c.2 del dispositivo in relazione al punto a)
INGIUNGE A
) di pagare alla parte ricorrente, per le causali di CP_1 C.F._1
cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10.365,55;
2. gli interessi come richiesti nella domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 567,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come dovuti per legge ed oltre successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e non potrà più contestare l'eventuale abusività delle clausole ivi riportate.
La Spezia, 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. ORNATI ANDREA;
[...]
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato che le clausole di cui al contratto di prestito personale oggetto di causa non paiono abusive ai sensi dell'art. 6 § 1 e dell'art. 7 § 1 della Direttiva 93/13/ CEE (cfr. SS.UU. Cass. n.
9479/2023 punto c.2 del dispositivo in relazione al punto a)
INGIUNGE A
) di pagare alla parte ricorrente, per le causali di CP_1 C.F._1
cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10.365,55;
2. gli interessi come richiesti nella domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 567,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come dovuti per legge ed oltre successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e non potrà più contestare l'eventuale abusività delle clausole ivi riportate.
La Spezia, 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto