Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8289 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13922 del 2025, proposto da
ER CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Casillo, con domicilio eletto presso il suo studio in San Giuseppe Ves.No, via Aielli, n.237;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n.1104/2025, pubblicata in data 28/01/2025, emessa dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1104/2025, pubblicata il 23.2.2028.1.2025 e passata in giudicato, il Giudice adito ha così statuito: “ In accoglimento della domanda, accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015; Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici sopra indicati oltre accessori; condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, in complessivi €. 400,00, oltre spese generali l 15%, iva e cpa da distrarsi. .”.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 29.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
7. Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
8. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
10. Il Collegio, tenuto conto del notevole numero di ricorsi simili sui quali è costantemente chiamato a decidere, che denotano una situazione di criticità dovuta all’inerzia, persistente nel tempo, serbata dall’Amministrazione intimata, la quale non adempie all’obbligo, sulla stessa gravante, di corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente previsto per legge, e non ottempera neanche al giudicato discendente dalle sentenze del giudice ordinario, così determinando la necessità dell’instaurazione di un ulteriore giudizio innanzi al giudice amministrativo per ottenerne l’esecuzione, con esposizione esponenziale al pagamento di ulteriori spese per i giudizi che la vedono costantemente soccombente, ritiene di dover disporre l’invio di copia del presente provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, per quanto di eventuale competenza, nonché all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del resistente Ministero, con adempimenti a carico della Segreteria.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, nonché all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del resistente Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | NA TA |
IL SEGRETARIO