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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20009 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 20009/2021, viste le note di trattazione aticamente dagli avv.ti Marra e Urso nell'interesse di sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza Parte_1 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 30/07/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento adottato il 12/10/2023) pronuncia la seguente SENTENZA tra
, nato a [...] il [...], (C. F.cod.fis. Parte_2
), residente in [...] difeso per mandato reso in atti dall'avv. Maurizio Parisi - C.F._2
PEC , il quale elegge domicilio digitale presso il Email_1 proprio indirizzo di posta elettronica certificata
attore Contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._3 ivi residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e non, dagli Avvocati Carmelo Marra e Valentina Urso, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata, presso il loro studio in Messina via G. Grillo 61.
Convenuta e contro
, nato a [...] il [...], c. f.: , e CP_1 C.F._4 residente in [...], al n.1B-52 Sarton Road, Clayton, (sobborgo di Melbourne);
, nato a [...] il [...], c. f.: CP_2 C.F._5 residente al n.1 Lemon Grove, Mount Waverley (Victoria - Australia),
, nata a [...] il [...], c. f.: CP_3 C.F._6 residente al n.2/129 Alexandra Avenue, South Yarra (Melbourne -
[...]
Australia). Convenuti contumaci Oggetto: usucapione.- Pag. 1 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
In fatto ed in diritto
L'attore conveniva in giudizio i convenuti chiedendo che fosse accertata e dichiarata in suo favore la compiuta usucapione dei seguenti beni: fabbricato sito in MA (ME), piano terra, Via Spinoso in catasto al foglio 11 particella 265 cat. C/2; fabbricato sito in MA (ME), piano terra, Via Spinoso in catasto al foglio 11 particella 1226 cat. A/4 e fondo sito in MA (ME) Via Spinoso in catasto al foglio 11 particella 262, di are 3,08, a suo dire posseduti dal 1996, pubblicamente, pacificamente, continuativamente ed ininterrottamente, uti dominus.
Fra i convenuti si costituiva solamente con comparsa datata Parte_1
10.09.2021 domandando, nel merito, di: “Rigettare integralmente le domande, eccezioni e deduzioni proposte con l'atto di citazione dal Sig. , in Parte_2
quanto destituite di fondamento in fatto e diritto e non provate;
2) rigettare la domanda di declaratoria di usucapione a favore del Sig. per quanto Parte_2
oggetto del testamento pubblico a favore della convenuta , Parte_1
nonché ogni altra domanda in tal senso formulata che si ponga in contrasto con la posizione della convenuta;
3) Accertare e dichiarare che il Sig. era CP_4
nel pieno possesso degli immobili di via Spinoso ed in particolare dell'immobile di cui al foglio 11 part. 265, da tempo immemorabile e fino alla sua morte;
4)
Accertare e dichiarare che il Sig. ha esercitato il proprio diritto di CP_4
proprietario sugli immobili in maniera piena ed esclusiva, pacificamente ed ininterrottamente fino alla sua morte, pagando imposte e tasse e risultando titolare delle utenze ivi allacciate, di cui corrispondeva i relativi importi;
5) rigettare ogni altra domanda dell'attore…” con la sua condanna “… alla refusione integrale delle spese di lite”.
Pag. 2 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
Con le note scritte datate 1.11.2021, depositate in sostituzione della prima udienza fissata per l'11/11/2021, la predetta convenuta oltre a riportarsi a “… tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate nella comparsa di costituzione …”, eccepiva preliminarmente “…che non è stato espletata la mediazione tra le parti pur vertendosi in materia di diritti reali, declaratoria di usucapione, e, quindi, in materia per cui la mediazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010…” e chiedeva “… che il Giudice dichiari la improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, con regolamentazione delle spese di giudizio a carico di ” e in subordine “… nel caso di rigetto dell'eccezione di CP_5
improcedibilità della domanda, chiede che la causa venga rinviata con concessione di termini ex art. 183 VI comma, c.p.c.”.
Parte attrice con le proprie note scritte datate 3/11/2021 depositate in sostituzione sempre per la udienza dell'11.11.2021 chiedeva di “…disporre la rinnovazione della citazione nei confronti dei convenuti e CP_2 CP_3
assegnando all'attore un congruo termine… -e- … che il termine per la presentazione della domanda di mediazione di cui all'art. 5 Decreto legislativo
04/03/2010 n° 28 sia assegnato dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti convenuti. In via meramente gradata chiede siano concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie”.
All'esito della udienza dell'11.11.2021 rilevato che “… il mancato esperimento della fase di mediazione determina, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28., l'improcedibilità delle domande giudiziali relative alla materia per la quale è obbligatoria come nel caso di specie;
che
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
Pag. 3 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
che nel caso di specie parte convenuta ha svolto tale eccezione…”, era ordinato “… a parte attrice di svolgere la mediazione obbligatoria, avviandola nel temine di legge e fissa per ogni consequenziale statuizione la udienza del 27.10.2022”.
E così alla udienza del 27.10.2022, “… atteso che quanto dedotto dalla parte attrice, in merito all'avvio della mediazione non è documentato;
considerato il disposto all'esito della udienza dell'11.11.2021…”, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12.10.2023 nel corso della quale parte attrice compariva dichiarando la propria “… rinuncia agli atti del processo non avendo potuto notificare ai convenuti e CP_6 CP_2 CP_3
residenti in [...]l'atto di citazione né il ricorso per mediazione”. Parte
[...]
convenuta, da parte sua comparendo precisava “… le conclusioni riportandosi
a quelle svolte nella propria comparsa di costituzione e risposta e ai successivi atti e verbali di causa rilevando che in materia di mediazione obbligatoria nel caso in cui la stessa non sia espletata la domanda deve essere dichiarata improcedibile e chiede la decisione con la condanna alle spese”.
Era così disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del
27.06.2024 poi rinviata alla udienza del 19/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Come detto la convenuta costituita, ha ritualmente formulato alla prima udienza la eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice rilevando che la stessa fosse soggetta alla mediazione obbligatoria rientrando, l'oggetto del giudizio, nelle controversie in materia di diritti reali.
Pag. 4 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
Parte attrice a tale eccezione nulla ha rilevato, chiedendo solamente -come sopra riportato- che “…il termine per la presentazione della domanda di mediazione di cui all'art. 5 Decreto legislativo 04/03/2010 n° 28 sia assegnato dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti convenuti…”, né ha formulato istanza per procedere al suo esperimento in corso di causa mentre il convenuto con le note di trattazione per l'udienza del 20.09.2021, ha insistito “in particolare per l'accoglimento delle eccezioni preliminari avanzate nell'atto di costituzione”.
Posto che non sussiste disposizione di legge che preveda tale evenienza e ricordando che la mediazione vada esperita prima del giudizio, era concesso un rinvio congruo per consentire alla parte attrice di fare fronte agli oneri processuali sulla stessa incombenti.
Ed invero la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n.
40035 ha confermato che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s'intenda il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione. Ne consegue che la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza.
Nel caso di specie, parte attrice con le note scritte depositate in sostituzione
Pag. 5 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
della udienza successiva fissata del 27.10.2022, ad oltre un anno dalla data in cui era stato l'incombente in esame, parte attrice chiedeva “ … un differimento per consentire il perfezionamento della notificazione a controparte della domanda di mediazione”, senza però nulla documentare come riscontrato nel successivo rinvio per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
12.10.2023, nel corso della quale come detto, parte attrice rinunciava “… agli atti del processo non avendo potuto notificare ai convenuti CP_1 CP_2
e residenti in [...]l'atto di citazione né il ricorso per
[...] CP_3
mediazione”.
Quanto esposto induce non solo a rilevare che la eccezione sia tempestiva ma che sia anche fondata.
Ciò premesso si rammenta che l'art. 5, comma 1 bis, del D. lgs.
4.03.2010 n. 28,
(titolo: "attuazione dell'art. 60 della L. 18.06.2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali") prescrive il comma 1 di detta norma che: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.l.vo 8/10/2007 n. 179
(omissis il resto)" e "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Detto quindi sulla ritualità della eccezione, si rileva che non vi è prova che la mediazione sia stata avviata
Pag. 6 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
nel termine assegnato nel corso del processo;
inoltre si è sicuramente conclusa oltre la udienza a tale scopo fissata come risulta dal documento depositato dalla convenuta costituita, in data 9/10/2023, relativamente al “VERBALE
NEGATIVO PER RINUNCIA ALLA MEDIAZIONE” del 27/09/2023.
Ne consegue che il giudizio di merito è divenuto improcedibile e, conseguentemente, anche la domanda attrice deve essere rigettata con er tale ragione rendendo così irrilevante la dichiarazione di rinuncia agli atti del processo poiché, come detto, la improcedibilità si determina all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione.
Nel caso di specie tale udienza era fissata per il 27/10/2022 cioè prima di quella nel corso della quale parte attrice ha rinunciato agli atti del processo.
Tanto premesso si conclude come in dispositivo, anche con riferimento al regolamento delle spese di causa.
A tal proposito le spese di lite non possono che essere determinate ai minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino al valore di €.260000 delle tariffe vigenti ex DM 147/2022 e, limitatamente, alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della limitata attività processuale svolta nel corso del giudizio;
sono così liquidate in dispositivo e poste a carico dell'attore ed in favore della convenuta costituita, nulla disponendo verso gli altri convenuti vista la mancata notifica nei loro riguardi dell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
20009/2021: Pag. 7 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, in euro 4217,00, per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie.
Barcellona Pozzo di Gotto il 31.03.2025.
Il Giudice
Got Francesco Montera
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 20009/2021, viste le note di trattazione aticamente dagli avv.ti Marra e Urso nell'interesse di sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza Parte_1 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 30/07/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento adottato il 12/10/2023) pronuncia la seguente SENTENZA tra
, nato a [...] il [...], (C. F.cod.fis. Parte_2
), residente in [...] difeso per mandato reso in atti dall'avv. Maurizio Parisi - C.F._2
PEC , il quale elegge domicilio digitale presso il Email_1 proprio indirizzo di posta elettronica certificata
attore Contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._3 ivi residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e non, dagli Avvocati Carmelo Marra e Valentina Urso, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata, presso il loro studio in Messina via G. Grillo 61.
Convenuta e contro
, nato a [...] il [...], c. f.: , e CP_1 C.F._4 residente in [...], al n.1B-52 Sarton Road, Clayton, (sobborgo di Melbourne);
, nato a [...] il [...], c. f.: CP_2 C.F._5 residente al n.1 Lemon Grove, Mount Waverley (Victoria - Australia),
, nata a [...] il [...], c. f.: CP_3 C.F._6 residente al n.2/129 Alexandra Avenue, South Yarra (Melbourne -
[...]
Australia). Convenuti contumaci Oggetto: usucapione.- Pag. 1 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
In fatto ed in diritto
L'attore conveniva in giudizio i convenuti chiedendo che fosse accertata e dichiarata in suo favore la compiuta usucapione dei seguenti beni: fabbricato sito in MA (ME), piano terra, Via Spinoso in catasto al foglio 11 particella 265 cat. C/2; fabbricato sito in MA (ME), piano terra, Via Spinoso in catasto al foglio 11 particella 1226 cat. A/4 e fondo sito in MA (ME) Via Spinoso in catasto al foglio 11 particella 262, di are 3,08, a suo dire posseduti dal 1996, pubblicamente, pacificamente, continuativamente ed ininterrottamente, uti dominus.
Fra i convenuti si costituiva solamente con comparsa datata Parte_1
10.09.2021 domandando, nel merito, di: “Rigettare integralmente le domande, eccezioni e deduzioni proposte con l'atto di citazione dal Sig. , in Parte_2
quanto destituite di fondamento in fatto e diritto e non provate;
2) rigettare la domanda di declaratoria di usucapione a favore del Sig. per quanto Parte_2
oggetto del testamento pubblico a favore della convenuta , Parte_1
nonché ogni altra domanda in tal senso formulata che si ponga in contrasto con la posizione della convenuta;
3) Accertare e dichiarare che il Sig. era CP_4
nel pieno possesso degli immobili di via Spinoso ed in particolare dell'immobile di cui al foglio 11 part. 265, da tempo immemorabile e fino alla sua morte;
4)
Accertare e dichiarare che il Sig. ha esercitato il proprio diritto di CP_4
proprietario sugli immobili in maniera piena ed esclusiva, pacificamente ed ininterrottamente fino alla sua morte, pagando imposte e tasse e risultando titolare delle utenze ivi allacciate, di cui corrispondeva i relativi importi;
5) rigettare ogni altra domanda dell'attore…” con la sua condanna “… alla refusione integrale delle spese di lite”.
Pag. 2 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
Con le note scritte datate 1.11.2021, depositate in sostituzione della prima udienza fissata per l'11/11/2021, la predetta convenuta oltre a riportarsi a “… tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate nella comparsa di costituzione …”, eccepiva preliminarmente “…che non è stato espletata la mediazione tra le parti pur vertendosi in materia di diritti reali, declaratoria di usucapione, e, quindi, in materia per cui la mediazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010…” e chiedeva “… che il Giudice dichiari la improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, con regolamentazione delle spese di giudizio a carico di ” e in subordine “… nel caso di rigetto dell'eccezione di CP_5
improcedibilità della domanda, chiede che la causa venga rinviata con concessione di termini ex art. 183 VI comma, c.p.c.”.
Parte attrice con le proprie note scritte datate 3/11/2021 depositate in sostituzione sempre per la udienza dell'11.11.2021 chiedeva di “…disporre la rinnovazione della citazione nei confronti dei convenuti e CP_2 CP_3
assegnando all'attore un congruo termine… -e- … che il termine per la presentazione della domanda di mediazione di cui all'art. 5 Decreto legislativo
04/03/2010 n° 28 sia assegnato dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti convenuti. In via meramente gradata chiede siano concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie”.
All'esito della udienza dell'11.11.2021 rilevato che “… il mancato esperimento della fase di mediazione determina, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28., l'improcedibilità delle domande giudiziali relative alla materia per la quale è obbligatoria come nel caso di specie;
che
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
Pag. 3 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
che nel caso di specie parte convenuta ha svolto tale eccezione…”, era ordinato “… a parte attrice di svolgere la mediazione obbligatoria, avviandola nel temine di legge e fissa per ogni consequenziale statuizione la udienza del 27.10.2022”.
E così alla udienza del 27.10.2022, “… atteso che quanto dedotto dalla parte attrice, in merito all'avvio della mediazione non è documentato;
considerato il disposto all'esito della udienza dell'11.11.2021…”, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12.10.2023 nel corso della quale parte attrice compariva dichiarando la propria “… rinuncia agli atti del processo non avendo potuto notificare ai convenuti e CP_6 CP_2 CP_3
residenti in [...]l'atto di citazione né il ricorso per mediazione”. Parte
[...]
convenuta, da parte sua comparendo precisava “… le conclusioni riportandosi
a quelle svolte nella propria comparsa di costituzione e risposta e ai successivi atti e verbali di causa rilevando che in materia di mediazione obbligatoria nel caso in cui la stessa non sia espletata la domanda deve essere dichiarata improcedibile e chiede la decisione con la condanna alle spese”.
Era così disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del
27.06.2024 poi rinviata alla udienza del 19/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Come detto la convenuta costituita, ha ritualmente formulato alla prima udienza la eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice rilevando che la stessa fosse soggetta alla mediazione obbligatoria rientrando, l'oggetto del giudizio, nelle controversie in materia di diritti reali.
Pag. 4 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
Parte attrice a tale eccezione nulla ha rilevato, chiedendo solamente -come sopra riportato- che “…il termine per la presentazione della domanda di mediazione di cui all'art. 5 Decreto legislativo 04/03/2010 n° 28 sia assegnato dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti convenuti…”, né ha formulato istanza per procedere al suo esperimento in corso di causa mentre il convenuto con le note di trattazione per l'udienza del 20.09.2021, ha insistito “in particolare per l'accoglimento delle eccezioni preliminari avanzate nell'atto di costituzione”.
Posto che non sussiste disposizione di legge che preveda tale evenienza e ricordando che la mediazione vada esperita prima del giudizio, era concesso un rinvio congruo per consentire alla parte attrice di fare fronte agli oneri processuali sulla stessa incombenti.
Ed invero la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n.
40035 ha confermato che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s'intenda il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione. Ne consegue che la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza.
Nel caso di specie, parte attrice con le note scritte depositate in sostituzione
Pag. 5 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
della udienza successiva fissata del 27.10.2022, ad oltre un anno dalla data in cui era stato l'incombente in esame, parte attrice chiedeva “ … un differimento per consentire il perfezionamento della notificazione a controparte della domanda di mediazione”, senza però nulla documentare come riscontrato nel successivo rinvio per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
12.10.2023, nel corso della quale come detto, parte attrice rinunciava “… agli atti del processo non avendo potuto notificare ai convenuti CP_1 CP_2
e residenti in [...]l'atto di citazione né il ricorso per
[...] CP_3
mediazione”.
Quanto esposto induce non solo a rilevare che la eccezione sia tempestiva ma che sia anche fondata.
Ciò premesso si rammenta che l'art. 5, comma 1 bis, del D. lgs.
4.03.2010 n. 28,
(titolo: "attuazione dell'art. 60 della L. 18.06.2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali") prescrive il comma 1 di detta norma che: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.l.vo 8/10/2007 n. 179
(omissis il resto)" e "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Detto quindi sulla ritualità della eccezione, si rileva che non vi è prova che la mediazione sia stata avviata
Pag. 6 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
nel termine assegnato nel corso del processo;
inoltre si è sicuramente conclusa oltre la udienza a tale scopo fissata come risulta dal documento depositato dalla convenuta costituita, in data 9/10/2023, relativamente al “VERBALE
NEGATIVO PER RINUNCIA ALLA MEDIAZIONE” del 27/09/2023.
Ne consegue che il giudizio di merito è divenuto improcedibile e, conseguentemente, anche la domanda attrice deve essere rigettata con er tale ragione rendendo così irrilevante la dichiarazione di rinuncia agli atti del processo poiché, come detto, la improcedibilità si determina all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione.
Nel caso di specie tale udienza era fissata per il 27/10/2022 cioè prima di quella nel corso della quale parte attrice ha rinunciato agli atti del processo.
Tanto premesso si conclude come in dispositivo, anche con riferimento al regolamento delle spese di causa.
A tal proposito le spese di lite non possono che essere determinate ai minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino al valore di €.260000 delle tariffe vigenti ex DM 147/2022 e, limitatamente, alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della limitata attività processuale svolta nel corso del giudizio;
sono così liquidate in dispositivo e poste a carico dell'attore ed in favore della convenuta costituita, nulla disponendo verso gli altri convenuti vista la mancata notifica nei loro riguardi dell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
20009/2021: Pag. 7 a 8 R. G. n. 20009 / 2021
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, in euro 4217,00, per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie.
Barcellona Pozzo di Gotto il 31.03.2025.
Il Giudice
Got Francesco Montera
Pag. 8 a 8