Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2013, n. 8006
CASS
Sentenza 15 novembre 2013

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Spetta al P.M. che abbia omesso di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione dedurre e dimostrare l'eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa, non essendo configurabile a carico di quest'ultima l'onere di fornire la prova di non aver ricevuto conoscenza anteriore del provvedimento impugnato. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto tempestivo, in assenza di risultanze di segno contrario, il ricorso presentato nei quindici giorni dalla data nella quale la persona offesa aveva dichiarato di aver acquisito conoscenza del provvedimento presso la segreteria del p.m.).

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", il quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il termine decorresse dal momento in cui la persona offesa aveva eseguito un controllo nella segreteria del P.M. sugli esiti della denuncia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2013, n. 8006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8006
    Data del deposito : 15 novembre 2013

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