Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione, di dedurne e dimostrare l'eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa il cui termine di proposizione è di dieci giorni a far data dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del procedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta se la tardività non risulta dagli atti).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 2813 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2813 Anno 2013 Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: 2,) GUASTINI GIACOMO N. IL 17/04/1966 * C/ 4) SBANCHI MARCO N. IL 03/08/1964 avverso il decreto n. 309/2010 GIUDICE DI PACE di PISTOIA, del 17/01/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; lette/spat.i.te le conclusioni del PG Dott. A.e r ktico (LA gm/JLAA”LA V, ^14 2.4″v -4 Udit i difensor Data Udienza: 30/11/2012 FATTO E DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Pistola, con provvedimento depositato il 17/1/2011, dispose l'archiviazione del procedimento concernente le indagini preliminari per il reato di cui all'art. 590.cod. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 24063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24063 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 766
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 24462/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G., per sè e la figlia minore L.I.;
nei confronti di:
L.M., nato ad (OMISSIS);
avverso il decreto del 19 marzo del 2008 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore generale Dott. Montagna Alfredo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed il decreto denunciato osserva quanto segue. IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 19 marzo del 2008, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di L.M.,
indagato per il delitto di abuso sessuale continuato in danno della figlia.
Ricorre per Cassazione G.G., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore L.I.,
deducendo di non essere stata avvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nonostante che nell'atto di querela avesse dichiarato di volere essere informata. Il ricorso è fondato.
L'art. 408 c.p.p., comma 2, impone che l'avviso in ordine al deposito della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa,qualora questa abbia chiesto di essere informata. Secondo l'orientamento prevalente e comunque più recente di questa Corte da luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per Cassazione, l'omissione della notifica dell'avviso della richiesta alla persona offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisata (Cass. n. 19929 del 2009; n. 17921 del 2009; n. 18666 del 2008) e ciò perché in ipotesi del genere si è in presenza di un vizio che, impedendo alla persona offesa ogni possibilità di contestare la richiesta di archiviazione, colpisce all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio.
Per quanto concerne il termine per la proposizione del ricorso, trattandosi di provvedimento pronunciato de plano, il ricorso è svincolato dal rispetto dei termini di cui all'art. 585 c.p.p., ma non per questo è esercitatile fuori dal rispetto di qualsiasi termine .Esso è esercitatile nel termine ordinario di dieci giorni,il quale però decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento (cfr. Cass. n. 17201 del 2009, n 741 del 2000; n 28613 del 2007; n 18666 del 2008). L'eventuale intempestività del ricorso, se non risulta dagli atti, deve essere dedotta e dimostrata dal soggetto che ha determinato l'omissione ossia dal pubblica ministero.
Nella fattispecie dall'esame del fascicolo si è accertato che la persona offesa, nonostante l'esplicita richiesta avanzata con l'atto di querela, non è stata avvisata.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio, con trasmissione atti al Pubblico Ministero.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010