Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso "de plano" senza che sia dato il doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M., ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per impugnare vale il momento in cui il soggetto, cui spetta il relativo diritto, acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento di archiviazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2004, n. 37905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37905 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 10/06/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1175
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 25038/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
p.o. LL UG;
nel procedimento nei confronti di:
RO RE e AL RA;
avverso il decreto di archiviazione dell'11 aprile 2002 del G.I.P. del Tribunale di Terni;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
UG AS propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe col quale il G.I.P. del Tribunale di Terni ha disposto l'archiviazione del procedimento instaurato a seguito di sua denuncia nei confronti di RO RE e AL RA in relazione alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 c.p., deducendo che il P.M. aveva omesso di notificargli avviso della richiesta di archiviazione nonostante ne avesse fatta espressa domanda.
Hanno depositato memoria di replica alla richiesta del P.G. in sede il RE e il RA, i quali deducono l'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, in quanto l'art. 408 c.p.p. non prevedrebbe l'impugnazione col ricorso per Cassazione nell'ipotesi di omessa notificazione dell'avviso di richiesta di archiviazione. Subordinatamente, sostengono che l'inammissibilità dovrebbe dichiararsi per intempestività della impugnazione: dallo stesso ricorso si evince che il AS sarebbe venuto a conoscenza del provvedimento di archiviazione in data 24 aprile 2003, dopo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificatogli per il reato di calunnia in danno dei predetti.
Il ricorso è fondato.
Premesso che nel caso si verteva in ipotesi di denuncia di un reato di abuso d'ufficio in danno, fattispecie in cui il reato assume natura plurioffensiva, in quanto oltre che l'interesse della pubblica amministrazione la norma intende garantire anche quello del privato, vittima dell'abuso, è pacifico che in caso di domanda al P.M. di essere informati in ordine alla eventuale richiesta di provvedimento di archiviazione l'omesso avviso da luogo a violazione del principio del contraddittorio che il legislatore ha voluto comunque garantire nella fase di archiviazione stabilendo, all'art. 409, comma sesto, c.p.p., un principio di carattere generale valevole anche per l'ipotesi di cui all'art. 408 c.p.p.. La giurisprudenza di questa Corte si è costantemente e condivisibilmente espressa in tali sensi (si veda, tra le più recenti, la massima secondo cui: "In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.I.P. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 cod. proc. pen. e la mancata motivazione in ordine all'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio (art. 178 lett. c. cod. proc. pen.) deducibile in Cassazione" (SEZ. 6, SENT. 0 1801 DEL 16/01/2003 (CC. 04/12/2002), Umbrello, RV. 223282). L'avviso è, infatti, finalizzato a far prendere visione degli atti alla persona offesa e presentare eventualmente opposizione, con richiesta motivata, ai fini della prosecuzione delle indagini preliminari, onde non appare violata la regola di tassatività dei mezzi di impugnazione avuto riguardo all'unitario principio che il legislatore ha voluto affermare al fine di garantire la partecipazione della persona offesa al procedimento incidentale di archiviazione, quale che sia lo stadio di tale procedimento in cui si verifica la violazione del diritto di difesa sotto il profilo "partecipativo" di cui innanzi.
D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato anche l'altrettanto condivisibile principio secondo cui "In tema di ricorso per Cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso 'de plano' in mancanza del doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, in mancanza di previsioni di conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per impugnare vale il momento in cui il soggetto cui spetta il relativo diritto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento". (SEZ. 6, SENT. 0 1572 DEL 03/05/2000 (CC.29/03/2000), P.O. in proc. Wolf, RV. 220536).
Nel caso anche tale principio sul termine della impugnazione risulta rispettato, perché come è scritto nella stessa memoria degli indagati, il AS ha avuto notizia della emissione del provvedimento di archiviazione in data 24 aprile 2003 e il ricorso per Cassazione risulta depositato il 29 aprile 2003, nel pieno rispetto del termine sopra indicato.
Il provvedimento di archiviazione va, quindi, annullato senza rinvio. Si deve conseguentemente disporre la trasmissione degli atti al P.M. perché provveda all'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Terni. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004