Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2010, n. 1508
CASS
Sentenza 13 dicembre 2010

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L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.

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  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 272 del 12
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 272 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte offesa: MONDINO LUIGI N. IL 08/09/1959 nei confronti di: 1) PERUCCIO EZIO N. IL 23/02/1958 avverso il decreto n. 958/2011 G1P TRIBUNALE di SALUZZO, del 15/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA; lette le conclusioni del P:G: Dott. A.Policastro che ha chiesto annullamento senza rinvio e trasmissione atti; Data Udienza: 12/12/2012 RITENUTO IN FATTO Il Gip del Tribunale di Saluzzo, con decreto 15-7-2011, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Ezio PERUCCIO per prescrizione del reato ascrittogli. Ricorre la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2010, n. 1508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1508
Data del deposito : 13 dicembre 2010

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