Sentenza 13 dicembre 2010
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 272 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 272 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte offesa: MONDINO LUIGI N. IL 08/09/1959 nei confronti di: 1) PERUCCIO EZIO N. IL 23/02/1958 avverso il decreto n. 958/2011 G1P TRIBUNALE di SALUZZO, del 15/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA; lette le conclusioni del P:G: Dott. A.Policastro che ha chiesto annullamento senza rinvio e trasmissione atti; Data Udienza: 12/12/2012 RITENUTO IN FATTO Il Gip del Tribunale di Saluzzo, con decreto 15-7-2011, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Ezio PERUCCIO per prescrizione del reato ascrittogli. Ricorre la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2010, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2010 |
Testo completo
15 08 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 13/12/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALDO GRASSI
- Presidente - SENTENZA
1885 N. Dott. PIETRO DUBOLINO
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO PALLA
- Consigliere - N. 13536/2010
- Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NADIAsul ricorso proposto da: AL in proc
1) ON NI N. IL 17/07/1947 * C/
2) ON NC N. IL 28/02/1980 * C/
3) CO AN N. IL 29/04/1955 * C/
4) AL AD N. IL 30/06/1954-
avverso il decreto n. 8434/2009 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 18/09/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Il difensore di Speciale IA ricorre per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso in data 18.9.2009 dal GIP presso il
Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di ON AN e altri, deducendo a) violazione degli artt. 408 comma II-409 comma VI- 127 comma V cpp per essere stato detto provvedimento assunto in assenza di avviso alla PO in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal PM,
b) violazione degli artt. 392-614-633-594 cp, atteso che l'archiviazione con riferimento ai delitti predetti è stata disposta sulla base del presupposto che non è stata accertata la proprietà dell'immobile oggetto dell'azione degli indagati e che l'accusa di "ladra", pur avendo una sua intrinseca carica offensiva, per il contesto in cui è stata pronunziata e per le intenzioni di chi la ebbe a pronunziare, non può ritenersi integrare il delitto contestato.
In realtà, da un lato, per la sussistenza dei predetti reati, non è necessario che la PO risulti proprietaria dell'immobile, dall'altro, ciò che conta è la obiettiva valenza offensiva della espressione pronunziata.
La prima censura è fondata;
la seconda resta assorbita.
La denunzia querela presentata dalla Speciale (foll. 51 e 3 della querela) reca la richiesta di essere informata della Aventuale richiesta di archiviazione avanzata dal PM.
Ebbene detto avviso non risulta presente in atti.
Costituisce ormai jus receptum (tra le tante, cfr. ASN 200346274-RV 226975) il principio in base al quale l'omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla PO che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del GIP, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 cpp, può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Palermoper il corso ulteriore. 台
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annulla senza rinvio il provvedimento impugnato;
dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Palermo per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 13.XII. 2010.-
Il presidente-Aldo Grassi '
L'estensore-Maurizio Fumo edizintyसंप
Depositata in Cancelleria
Toma, Iì 19 GER 2011
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