Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
Il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio decorre dalla data di effettiva conoscenza della notizia della sua esistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 8408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8408 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/02/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 271
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 31309/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP MA N. IL 31/10/1981 parte offesa;
nel procedimento
contro
:
CC RD N. IL 23/09/1972;
avverso il decreto n. 1390/2011 GIP TRIBUNALE di FERMO, del 06/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Cesqui per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso il decreto con cui il GIP di Fermo, dichiarata inammissibile l'opposizione della persona offesa Ciampi, HE ha archiviato in data 6.12.11 il procedimento per calunnia e diffamazione nei confronti di DA GI (già marito della denunciante;
la denuncia querela si riferiva al contenuto di una memoria difensiva presentata in un giudizio civile davanti a quel Tribunale, nel quale si diceva tra l'altro che la donna avrebbe iniziato il marito all'uso della cocaina), ricorre per cassazione la Ciampi, a mezzo del difensore, enunciando motivi di inosservanza dell'art. 410 c.p.p., commi 2 e 3, art. 127 c.p.p., commi 1 e 5. La ricorrente ricorda le ragioni esposte nell'opposizione a sostegno della ritenuta erroneità delle argomentazioni del pubblico ministero nella richiesta di archiviazione e richiama poi le investigazioni suppletive indicate (l'esame dei difensori e dello stesso GI, nonché il loro eventuale confronto) per superare il punto di incertezza posto a fondamento della richiesta, in ordine all'effettiva attribuibilità al GI, piuttosto che ad iniziativa personale dei legali, anche per eventuale erronea percezione del narrato. Deduce che in definitiva il GIP avrebbe anticipato la valutazione di tali pertinenti e specifici elementi proba tori, senza doverosamente farla precedere dal contraddittorio camerale, da tale preventiva valutazione prognostica avendo poi fatto derivare l'inammissibilità dell'opposizione. Neppure avrebbe potuto apprezzare i fatti ai sensi dell'art. 598 c.p.p., quanto alla diffamazione, prima del contraddittorio.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, argomentandone la tardività. 3. È pervenuta notizia dell'avvenuta morte del GI, in data 1.11.12.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Conformemente alla richiesta del procuratore generale in sede, il ricorso - depositato il 27 aprile 2012 - deve essere ritenuto tardivo.
Sebbene l'atto inizi con l'indicare al 12 aprile 2012 il momento dell'estrazione di copia del decreto impugnato, come rilevato dalla parte pubblica agli atti (conoscibili anche dalla Corte di legittimità in relazione agli aspetti procedurali) vi è una delega con data certa del 3.4.12, per "visionare gli atti" e "richiedere e ritirare copia del decreto di archiviazione", con autorizzazione al rilascio della copia richiesta in data del successivo 5 aprile. Poiché da tali due atti risulta che già prima dei 3 aprile, e comunque da tale data, la persona offesa era a conoscenza dell'avvenuta archiviazione dei procedimento, mentre la decorrenza dal 12 aprile è ancorata ad attività formale propria della discrezionalità della parte, sarebbe stato onere specifico della ricorrente spiegare quando e come aveva avuto effettiva notizia dell'archiviazione e conoscenza piena del suo contenuto (stante la visione degli atti delegata già dal 3 aprile, visione che consente tendenzialmente di avere per sè piena conoscenza dell'atto da impugnare). Del resto, ancorare la conoscenza ad un dato formale la cui concretizzazione è frutto di mera discrezionalità della parte (il ritiro formale della copia), in un contesto nel quale è affermata la previa conoscenza dell'atto e ne è stata richiesta la visione, significherebbe attribuire alla medesima discrezionalità la decorrenza del termine per impugnare, il che è dal punto di vista sistematico incompatibile con la ragione di previsione di termini di decadenza.
Va infine ribadito il principio di diritto, già emergente dalla motivazione delle sentenze massimate sul punto (tra tutte, Sez. 2, sent. 44391/2010; Sez. 2, sent. 28613/2007; Sez. 5, ord. 741/2000), secondo cui, nel caso di mancata notificazione, il termine (ordinarlo) per impugnare il decreto di archiviazione emesso de plano dopo rituale opposizione della persona offesa decorre dall'effettiva conoscenza non già del concreto contenuto dell'atto, bensì della notizia certa della sua esistenza.
L'originaria Inammissibilità per tardlvità prevale sull'aspetto conseguente al decesso della persona sottoposta alle indagini. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013