Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 2
In caso di contestazione di reato che sia punibile, in forza delle circostanze aggravanti, con la pena dell'ergastolo, l'eventuale diminuzione, all'esito del dibattimento, per il rito abbreviato, la cui richiesta sia stata in precedenza rigettata, è subordinata alla condizione che l'esclusione dell'aggravante sia dipesa da una sua erronea contestazione "ab origine", e non dagli esiti dell'istruttoria condotta.
Chi assume atteggiamenti di sfida o intende sfogare un proprio risentimento si pone consapevolmente in situazione illecita e da tale stato non può invocare la legittima difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1998, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 14/1/1998
1. Dott. TO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Edoardo FAZZIOLI " N. 43
3. Dott. Piero MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Anna MABELLINI " N.40444/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN TO ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Potenza, in data 27.2.1997;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dr. Oscar CEDRANGOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. TO DE FALCO;
OSSERVA
Il 12.4.1995, in una località del comune potentino di Bella, venne trovato il cadavere di TO ON FI;
accanto al corpo, che presentava una ferita da arma da fuoco al torace e lesioni da corpo contundente alla testa, venne reperito, tra l'altro, un pezzo di legno, appartenente al calcio di un fucile.
Nel corso delle indagini, il resto dell'arma, imbrattata di sangue, venne trovato presso l'abitazione rurale del NO, confinante con il fondo della vittima. Costui, interrogato sul fatto, rese ampia confessione, sostenendo peraltro di avere agito in stato di legittima difesa, in quanto, recatosi presso il FI per contestargli il furto di un agnello, era stato dal medesimo aggredito con un badile e quindi costretto a sparare per non soccombere all'aggressione. La Corte d'assise di Potenza - dinanzi alla quale il NO compariva per rispondere di omicidio pluriaggravato, illegale detenzione e porto del fucile e del relativo munizionamento da guerra, reperiti nella sua abitazione) - con sentenza del 18.6.1996 lo dichiarava colpevole di tutti i delitti ascrittigli, i primi due dei quali unificati per la continuazione;
escludeva le aggravanti contestate, concedeva attenuanti generiche e lo condannava alla pena di diciotto anni di reclusione per i reati in continuazione e a quella di un anno di reclusione e L. 500.000 di multa per il terzo, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato, la Corte d'assise d'appello - con la sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado. Osservavano i secondi giudici che la scriminante della legittima difesa, invocata dall'imputato, non ricorreva nel caso di specie. Era anzitutto falso il dato di partenza indicato dal NO, secondo cui, quella mattina verso le sei, avvicinandosi al proprio fabbricato rurale, aveva visto il FI allontanarsi portando in spalla un agnello. E difatti, dal testimoniale assunto e opportunamente coordinato, a quell'ora il FI si era appena allontanato dal paese e non poteva trovarsi in una località distante qualche chilometro. E del resto, se così fossero andate le cose, non vi sarebbe stata soluzione di continuità fra la scoperta del preteso furto e il verificarsi dell'episodio criminoso, mentre, dal medesimo testimoniale, emergeva che il FI aveva avuto il tempo di compiere talune delle sue consuete attivita.
Dalle conclusioni peritali si ricavava che la vittima era stata attinta dai colpi sparatile mentre si trovava dinanzi alla porta della stalla e il badile che impugnava doveva essere stato lunico strumento di possibile difesa, dinanzi al NO armato di fucile;
difesa, peraltro, inutile, perché quest'ultimo aveva sparto e, dopo che il FI era caduto a terra (per una lesione che non ne aveva determinato immediatamente la morte) lo aveva finito a colpi di calcio del fucile.
Doveva escludersi che l'uso del fucile da parte del NO fosse necessitato dal lancio del badile verso di lui, ad opera del FI, dato che l'arnese era stato trovato sotto il corpo di questi, che evidentemente lo aveva trascinato con sè.
Quanto, poi, al movente del delitto, doveva escludersi che fosse il furto dell'agnello, sia perché il FI era conosciuto come persona onesta, sia perché aveva abbondanza di simili animali;
correttamente (anche se superfluamente, alla stregua dell'imponenza del materiale probatorio) i primi giudici lo avevano individuato nel risentimento che il NO nutriva, a seguito di un taglio boschivo, del quale imputava alla vittima qualche complicità. L'insussistenza di un fatto illecito da parte del FI annullava qualunque ipotizzabilità di provocazione;
mentre la sproporzione tra i mezzi offensivi dell'imputato e quelli difensivi della vittima, non consentiva di ipotizzare un eccesso colposo di legittima difesa.
Infondata era anche la pretesa dell'applicazione postuma della diminuente per il rito abbreviato, originariamente negato perché le contestate aggravanti comportavano l'astratta applicabilità della pena perpetua. E se la contestazione dell'aggravante della crudeltà poteva apparire ab origine ingiustificata, quella dei motivi futili era stata elisa dopo ampia ed articolata istruttoria dibattimentale;
la quale, del resto, era stata necessaria anche per l'acquisizione di elementi processuali sollecitati dalla stessa difesa, ciò che confermava la indecidibilità del giudizio allo stato degli atti. Sulla misura della pena inflitta, osservava la Corte territoriale che la sua adeguatezza era rapportabile alla gravità del fatto, commisurata alla intensità del dolo ed alle modalità dell'azione, senza parlare dell'assoluta mancanza di resipiscenza da parte di persona che, oltre tutto possedendo irregolarmente armi, dimostrava un'indole tutt'altro che pacifica. Tali considerazioni impedivano di estendere nella misura massima l'effetto riduttivo delle concesse attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il NO, che denunciava:
- con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, in punto di causa di giustificazione.
Anzitutto, non potendosi avere certezza dell'ora del delitto (indicata dal NO per le 6.30) ne' sui tempi degli spostamenti delle persone coinvoltevi, veniva meno l'argomento principalmente utilizzato dai giudici di merito. I quali, poi, escludendo la legittima difesa per il fatto che il FI non poteva aver lanciato contro il NO il badile, avevano del tutto travisato le di lui dichiarazioni, che non aveva mai accennato ad un lancio sostenendo soltanto che il FI aveva tentato di colpirlo con quello strumento. Stando così le cose, la ricerca del movente del delitto appariva necessaria, mentre la sentenza impugnata lo aveva del tutto trascurato;
- con il secondo motivo, vizio della motivazione in punto di riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, riguardo a che la Corte potentina aveva ignorato la confessione resa, la disperazione esternata dopo il fatto, l'offerta risarcitoria di tutti i propri beni, l'età avanzata, l'incesuratezza e l'onesto genere di vita sempre serbato;
- con il terzo motivo, violazione di legge per la denegata diminuzione della pena ex art. 442 c.p.p. Non solo l'aggravante della crudeltà (come riconosciuto in sentenza) ma anche quella dei motivi futili era palesemente insussistente fin dall'inizio, in quanto il furto di un agnello non poteva considerarsi insignificante, nel contesto sociale in cui si collocava il fatto. Quanto, poi, alla definibilità del giudizio allo stato degli atti, il G.I.P. aveva a disposizione tutto il materiale probatorio poi utilizzato per la decisione, senza che il dibattimento abbia portato a diversi risultati.
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne la doglianza esposta nel primo motivo - e concernente il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (l'eccesso colposo, trattato in secondo grado, è stato lasciato cadere) - deve anzitutto rilevarsi che una diversa ricostruzione, anche cronologica, del fatto esaminato dai giudici di merito non è ammissibile in sede di legittimità. Anche perché la valutazione del compendio testimoniale ivi operata - e che, con opportuno coordinamento, fissa i momenti salienti dell'episodio, denunciando la inaccettabilità della tesi difensiva, nei termini sopra riportati - appare scevra da vizi logico-argomentativi. Non fosse altro, per la considerazione che se veramente il NO avesse sorpreso il FI nella sostanziale flagranza del furto dell'agnello, la sua reazione avrebbe dovuto essere immediata, ciò che non avrebbe consentito alla vittima di svolgere talune delle consuete operazioni di stalla, che inoppugnabilmente la sentenza di appello ha individuato. Nè, in tal caso, si spiegherebbe perché il NO (che, ovviamente, non poteva prevedere, ne' ha, a quanto pare, mai affermato di avere previsto, la commissione del preteso furto) si presentasse armato di un fucile;
e questo è, infine, l'aspetto che porta senza meno ad escludere l'ipotizzabilità della causa giustificativa. Come, infatti, questa Corte ha costantemente affermato, chi assume atteggiamenti di sfida o intende sfogare un proprio risentimento, si pone consapevolmente in situazione illecita e da tale stato non può invocare la legittima difesa (cfr. Sez. I, 31.10.1995, n. 1314). È indubbio che la condotta aggressiva del NO rispecchiava una simile situazione;
e non vale ad eliderla la lamentata mancata individuazione del movente. Anzitutto, la sentenza impugnata non è incorsa in tale carenza: argomentatamente esclusa l'effettività del furto dell'animale, la Corte di secondo grado ha evidenziato come già i primi giudici avessero individuato nel rancore che il NO portava al FI, per questioni di taglio boschivo nel quale gli attribuiva un ruolo a sè avverso, la causale della condotta omicida - e quindi l'esistenza di un intento punitivo (confermato dall'arma impugnata) che esclude la scriminante in questione. Ma poi, deve anche rilevarsi che la prospettata aggressività da parte del FI è stata contrastata dalla sentenza de qua con argomentazioni in fatto che non lasciano spazio ad alcuna diversa ricostruzione e che, in ogni caso, dovrebbero sempre tenere conto di due circostanze: che la reazione deve essere, sul momento, l'unica possibile, in quanto non sostituibile con altra meno dannosa ma ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto aggredito (cfr. Sez. I, 1.12.1995, n. 1638); ciò che non può dirsi nella specie, stante la evidente sproporzione fra l'eventuale minaccia dell'uso di un badile e l'effettivo impiego di un'arma micidiale. E che, in ogni caso, il NO, dopo aver sparato e colpito (non mortalmente) il FI, peraltro caduto a terra, lo finì a colpi di calcio del fucile sferrati alla testa della vittima con tale brutalità, da determinarne la rottura. Ciò che rende evidente - con la superfluità di simile condotta aggressiva - la insussistenza di un qualunque necessità di difesa personale.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in puno di pena. Al riguardo, la sentenza contiene una logica ed esauriente motivazione, che dà conto della mancata estensione dell'effetto riduttivo delle attenuanti concesse, fino al massimo. I secondi giudici hanno correttamente valutato la gravità del fatto e la personalità del suo autore, anche con riferimento alla condotta processuale;
ne' può dirsi che le contrarie osservazioni del ricorrente - che pure evidenzia criteri valutativi astrattamente rapportabili alla previsione dell'art. 133 c.p. - inficino il ragionamento dei giudici di merito, che non sono tenuti ad uno spiegamento argomentativo che tutto ricomprenda, essendo invece legittimati ad apprezzare quegli aspetti di fatto che, rientrando nella loro discrezionale valutazione, ritengono peculiari, senza peraltro incorrere (come pare evidente non sia avvenuto nella specie) in considerazioni illogiche o antigiuridiche.
Quanto al terzo motivo di ricorso (in punto di mancata applicazione postuma della diminuente per il rito abbreviato, richiesto e non accordato per la presenza di aggravanti che comportavano l'astratta irrogabilità della pena dell'ergastolo), egualmente se ne deve affermare l'infondatezza.
È vero che la relativa valutazione deve implicare una verifica prognostica "ex ante" (cfr. Sez. IV, 20.2.1996, n. 462); ma in presenza di aggravanti, che poi (come nella specie) siano state escluse, deve accertarsi se l'esclusione sia stata effetto dell'espletata istruttoria dibattimentale, ovvero se fosse stata erroneamente contestata "ab origine", nel quale solo secondo caso la diminuente sarebbe postumamente concedibile (cfr. Sez. I, 17.10.1994, n. 1175). Ora, la sentenza impugnata, mentre riconosce l'originaria insussistenza dell'aggravante della crudeltà, rileva invece che quella dei futili motivi è stata eliminata solo dopo l'espletata istruttoria dibattimentale;
aggiungendo anche - circostanza che il ricorrente non contrasta esplicitamente - che nel corso della stessa sono stati acquisiti elementi processuali che lo stesso imputato aveva sollecitato. Con il che viene ad escludersi la esperibilità del processo allo stato degli atti;
la relativa valutazione (correttamente ancorata all'impianto motivazionale della prima sentenza: cfr. Sez. IV, 20.10.1995, Udassi) appare insindacabile in questa sede, rimessa com'è alla fase di merito.
Il ricorso va dunque rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla refusione delle spese di parte civile relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessive L. 4.500.000, di cui L.
4.300.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998