Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il predetto termine decorresse dal momento in cui la persona offesa venne informata dell'esito del procedimento dalla segreteria della Procura della Repubblica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2010, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 30/11/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1826
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 24289/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.O.) CA MI N. IL 11/03/1980, ric. in proc.:
IO DA N. IL 17/05/1983 C/;
avverso il Decreto n. 737/2009 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 25/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI Piero;
lette le conclusioni del PG, annullamento senza rinvio. IN FATTO E DIRITTO
Il difensore di OT LE, persona offesa nel procedimento a carico di IO VI in ordine al delitto di lesioni, propone ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso de plano dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza senza che gli fosse stata notificata alcuna informazione della richiesta di archiviazione del procedimento presentata dal Pubblico Ministero, malgrado la richiesta formulata in tal senso, a norma dell'art. 408 c.p.p., nella querela contro ignoti depositata il 14 giugno 2008.
Il ricorso è fondato, come ha rilevato il Procuratore Generale presso questa Corte che s'è fatto carico dell'acquisizione della documentazione da cui risulta l'effettiva mancanza dell'avviso alla p.o. ex art. 408 c.p.p.. Come ritiene la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Sez. 2, sent. n. 1929 del 22/12/2009, Rv. 246040) la disposizione contenuta nell'art. 409 c.p.p., comma 6, che riconosce espressamente la persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata all'esito della Camera di consiglio, senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscere tale rimedio allorché, quantunque essa abbia ritualmente richiesto di essere preavvertita dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 2. nella specie si versa in una ipotesi di vizio ancor più grave di quello conseguente all'omesso avviso della udienza davanti al Giudice per le Indagini preliminari all'offeso dal relato che abbia proposto opposizione, in quanto viene ad essere vulnerata la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio prevista dalla legge. Ne consegue che tale omissione da luogo a nullità del decreto di archiviazione emesso de plano, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 5, (cfr. anche Corte cost., sent. nn. 353 del 1991 e 413 del 1994). Nessun dubbio poi sulla tempestività del ricorso atteso che (cfr. Sez. 5, sent. n. 17201 del 26/11/2008, Rv. 243594, ric.: P.O. in proc. Giannino e altro) l'impugnazione con ricorso per cassazione del decreto di archiviazione, in caso di omesso avviso della relativa richiesta alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, è esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento, nella specie, in mancanza di elementi di fatto in contrario, dal momento in cui la persona offesa era stata informata dall'esito del procedimento dalla segreteria della Procura della Repubblica.
Il decreto impugnato deve essere pertanto essere annullato e gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza l'impugnato decreto e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011