Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità insanabile "ex" art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 dello stesso codice.
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 272 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 272 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte offesa: MONDINO LUIGI N. IL 08/09/1959 nei confronti di: 1) PERUCCIO EZIO N. IL 23/02/1958 avverso il decreto n. 958/2011 G1P TRIBUNALE di SALUZZO, del 15/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA; lette le conclusioni del P:G: Dott. A.Policastro che ha chiesto annullamento senza rinvio e trasmissione atti; Data Udienza: 12/12/2012 RITENUTO IN FATTO Il Gip del Tribunale di Saluzzo, con decreto 15-7-2011, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Ezio PERUCCIO per prescrizione del reato ascrittogli. Ricorre la …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Penale n. 33236 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33236 Anno 2013 Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO Relatore: CARCANO DOMENICO SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTRONARDI PASQUALE N. IL 17/10/1948 parte offesa nel procedimento c/ CANFORA GIOVANNI N. IL 26/01/1950 avverso il decreto n. 29628/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 14/09/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO; x■i■ACLQxk-U;2-… rItLX7L letteAmetite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 03/05/2013 In fatto e in diritto Con decreto 14 settembre 2012, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Giovanni Canfora, indagato …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Penale n. 2813 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2813 Anno 2013 Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: 2,) GUASTINI GIACOMO N. IL 17/04/1966 * C/ 4) SBANCHI MARCO N. IL 03/08/1964 avverso il decreto n. 309/2010 GIUDICE DI PACE di PISTOIA, del 17/01/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; lette/spat.i.te le conclusioni del PG Dott. A.e r ktico (LA gm/JLAA”LA V, ^14 2.4″v -4 Udit i difensor Data Udienza: 30/11/2012 FATTO E DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Pistola, con provvedimento depositato il 17/1/2011, dispose l'archiviazione del procedimento concernente le indagini preliminari per il reato di cui all'art. 590.cod. pen., …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 18666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18666 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 970
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 035899/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON UC N. IL 19/06/1945;
avverso DECRETO del 05/03/2007 GIP TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Meloni Vittorio che ha chiesto dichiarasi la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 5/3/2007 il GIP del Tribunale di Treviso ha disposto l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di ET RG, ritenendolo estraneo al fatto per il quale si procedeva.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso in data 30/7/2007 la parte offesa LU AO deducendo, dopo avere sottolineato la tempestività dell'impugnazione, violazione di legge ed in particolare lamentando l'omissione di qualsivoglia indagine in ordine ai fatti denunciati.
Il ricorso merita accoglimento in quanto fondata la censura - assorbente - con la quale si è eccepito che non si era provveduto a notiziare la persona offesa, che pur aveva dichiarato di voler essere informata in merito, della richiesta di archiviazione, così come previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 2. Tale omissione, incidendo sul diritto di una delle parti di partecipare al giudizio, è lesiva del principio del contraddittorio (quanto meno cartolare) assicurato anche alla parte offesa ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 3 nonché dei successivi artt. 409 e 410 c.p.p. ed integra una nullità insanabile ex art. 127 c.p.p., comma 5
che riverbera i suoi effetti sul decreto di archiviazione indebitamente emesso nonostante tale carenza. Trattasi invero di nullità di ordine generale relativa all'intervento ed al diritto di difesa di una delle parti private che può essere fatta valere con ricorso per cassazione pur senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 c.p.p. (cfr. Cass. sent. N. 46274/2003), nulla rilevando quindi - ai fini della ammissibilità dell'impugnazione che in data 3/7/2007 vi sia stata richiesta di copia degli atti da parte della persona offesa e che il ricorso de quo sia stato depositato solo in data 30/7/2007.
Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l'annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione in questione;
gli atti vanno trasmessi al P.M. competente per procedere ai previsti incombenti di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Treviso in data 5/3/2007. Dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Treviso per le incombenze di cui all'art. 408 c.p.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008