Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127, comma quinto, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il predetto termine decorresse dal momento in cui la persona offesa prese visione della certificazione rilasciatale dalla segreteria della Procura della Repubblica).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2008, n. 17201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17201 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1648
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 015980/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN FR, N. IL 15/11/1939;
avverso DECRETO del 31/10/2006 GIP TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FEDERICO RAFFAELLO;
Vista la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione in persona del Dott. Alfredo Montagna che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I.P. del tribunale di Messina, con decreto del 31.10.2006 ha disposto l'archiviazione del procedimento, aperto a seguito di denuncia di IN FR presentata il 27.1.2006, per esserne ignoti gli autori e per essere inutili ulteriori indagini. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di IN FR deducendo come motivo che non sarebbe stata data comunicazione alla persona offesa che ne aveva fatto domanda, della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Sostiene di essere venuta a conoscenza della archiviazione soltanto a seguito della certificazione del 15.4.2008 rilasciata dalla cancelleria della Procura della Repubblica di Messina. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ritenendo che vi sia stata una violazione del diritto al contraddittorio e che la ricorrente abbia indicato le ragioni della proposizione tardiva del ricorso.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto. Il decreto di archiviazione è stato emesso senza che la denunciate, che nella denuncia ne aveva fatto espressa domanda, fosse stata avvisata della richiesta di archiviazione proveniente dal Pubblico Ministero.
L'impugnabilità del decreto da parte della persona offesa è stata ritenuta possibile dalla giurisprudenza nel caso in cui ad essa non sia stata notifica la richiesta di archiviazione da parte del p.m. in quanto in tal modo si ha una violazione del contraddittorio;
tale impugnabilità (ma solo per Cassazione e per i motivi di cui all'art.127 c.p.p., comma 5), non essendo prevista la notifica, è esperibile nel termine ordinario che inizia a decorrere dal momento in cui detta persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (Cass. Pen. Sez. 5, 11.2.2000, n. 741). Nel caso di specie non ci sono motivi per dubitare del fatto che la ricorrente abbia avuto notizia dell'archiviazione nel momento in cui prese visione della certificazione della segreteria della Procura della Repubblica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009