Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2008, n. 17201
CASS
Sentenza 26 novembre 2008

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Massime1

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127, comma quinto, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il predetto termine decorresse dal momento in cui la persona offesa prese visione della certificazione rilasciatale dalla segreteria della Procura della Repubblica).

Commentario1

  • 1Chi paga le spese condominiali in caso di diritto di abitazione?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 settembre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2008, n. 17201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17201
Data del deposito : 26 novembre 2008

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