Sentenza 22 giugno 2011
Massime • 1
Ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale per connessione con altro reato procedibile d'ufficio, non è necessario che per quest'ultimo sia stata preventivamente esercitata l'azione penale, operando la connessione anche in caso di contestazione suppletiva dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2011, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/06/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - N. 1487
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 43405/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.C. nato ad (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 18 febbraio 2010 dalla Corte di Appello di L'Aquila;
udita nella udienza pubblica del 22 giugno 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile nella persona dell'Avv. Marco GIONNI;
udito il difensore del ricorrente nella persona dell'Avv. AGOSTINI Nazario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pronunciata in data 18 febbraio 2010 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Teramo in data 11 dicembre 2007 nei confronti di G.C. (con la quale il predetto, imputato dei delitti di violenza sessuale ed atti osceni, era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione oltre le pene accessorie di legge ed al risarcimento danni in favore della costituita parte civile), concedeva la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3 e per l'effetto rideterminava la pena originaria in anni due e mesi sei di reclusione, confermando nel resto.
La vicenda che ha dato origine al processo in esame riguardava una serie di molestie sessuali (comprensive anche di esibizione del proprio organo genitale e di atti di onanismo) poste in essere in luogo pubblico e per un consistente periodo di tempo dall'odierno imputato ai danni di una giovane affetta dalla sindrome di Down. In sede di appello l'imputato aveva, nell'ordine, lamentato il difetto di procedibilità per il reato di violenza sessuale non essendo stata proposta alcuna querela e non potendosi comunque fare riferimento alla connessione tra il detto reato e quello di atti osceni;
l'insussistenza di tale ultima figura delittuosa;
la mancanza di prove in punto di affermazione del giudizio di responsabilità;
l'errata qualificazione giuridica della condotta contestata sotto lo specifico profilo della assenza di abuso delle condizioni di inferiorità psico-fisica della ragazza abusata;
la mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3.
Anche le parti civili avevano interposto appello incidentale avverso la detta sentenza sia con riferimento all'aspetto della affermata assenza - da parte dell'imputato - di un danno risarcibile, sia con riferimento all'aspetto riguardante la liquidazione del danno potendo essa essere compiuta dalla Corte on via equitativa.
In risposta alle suesposte censure la Corte - con riferimento all'appello proposto dall'imputato -aveva ritenuto infondati i rilievi critici riguardanti la procedibilità dell'azione penale e, nel merito, le censure in punto di responsabilità penale, evidenziando la capacità a testimonial della vittima ancorché affetta da deficit incidentale sulla capacità di autodeterminazione. Analoga sorte riservava alle censure in punto di errata qualificazione giuridica del fatto riconoscendo come nel caso in esame da parte dell'imputato vi era stato un approfittamento evidente delle condizioni di inferiorità psico-fisica della ragazza, accentuato anche dai rapporti di amicizia tra l'imputato e la famiglia della ragazza abusata.
Quanto alla condotta di cui all'art. 527 c.p. nel riteneva la configurabilità alla luce dei comportamenti descritti dalla ragazza. Mentre riteneva fondato il motivo di appello riguardante la concedibilità della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609 bis, comma 3. In risposta, poi, alle censure delle parti civili riconosceva parzialmente fondato il loro gravame (in ordine al quale l'imputato aveva contestato l'ammissibilità che la Corte disattendeva) in punto di liquidazione cui procedeva. Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo nell'ordine: a) erronea applicazione della legge penale in punto di mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela e di ritenuta perseguibilità di ufficio del reato di violenza sessuale in quanto connesso con il reato di atti osceni successivamente contestato dal P.M. nel corso dell'udienza preliminare;
b) erronea applicazione della legge penale e mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione sia con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza che con riguardo al diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
c) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa;
c) carenza di motivazione con riguardo alla mancata concessione della invocata attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3. Tutte le censure sono infondate.
Va prioritariamente affrontato l'esame della censura riguardante la perseguibilità del delitto di violenza sessuale: se può convenirsi in via astratta con la difesa del ricorrente sulla perseguibilità del reato a querela di parte (nella specie non proposta nei termini), è tuttavia corretta la decisione della Corte di avere ritenuto il reato in parola connesso con altro reato perseguibile di ufficio (il delitto di atti osceni di cui all'art. 527 c.p.) la cui sussistenza era pacificamente emersa nel corso della originaria udienza preliminare senza che potesse qualificarsi quel fatto come "fatto nuovo". La Corte territoriale infatti, pur avendo censurato quale error in procedendo la decisione del GUP di restituire gli atti al P.M. a seguito della contestazione suppletiva del P.M. nel corso dell'udienza preliminare, ha comunque sottolineato come il fatto oggetto della nuova contestazione non poteva considerarsi fatto nuovo bensì reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. b), rispetto al concorrente delitto di violenza sessuale.
In ogni caso la Corte territoriale ha reputato non necessaria il preventivo esercizio dell'azione penale per il reato perseguibile di ufficio (atti osceni) aderendo a quell'orientamento, assolutamente maggioritario (dal quale non vi è ragioni oggi di discostarsi) secondo il quale ai fini della perseguibilità ex officio del delitto di violenza sessuale in ragione della connessione con altro reato procedibile d'ufficio, non è necessario che quest'ultimo sia stato contestato all'autore della violenza "operando il criterio di cui all'art. 609 septies cod. pen., comma 4, n. 4 tutte le volte in cui il pubblico ministero, indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela" (Cass. Sez. 3^ 20.5.2008 n. 27068. B. Rv. 240260; nello stesso senso, Cass. Sez. 3^ 7.10.2003 n. 43139, Vegini, Rv. 227377;
Cass. Sez. 3^ 8.7.2005 n. 32971, Marino, Rv. 232185; Cass. Sez. 3^ 21.12.2006 n.- 2876, P.G. in proc. Crudele, Rv. 236098). Come è noto a seguito della riforma introdotta con la L. n. 66 del 1996 è stata, tra l'altro, ampliata la gamma delle ipotesi di perseguibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale, ribadendosi comunque il concetto - già presente nella precedente legislazione - della perseguibilità di ufficio in presenza di connessione con altro delitto perseguibile di ufficio. La connessione utile a tale fine non è solo quella in senso processuale ex art. 12 c.p.p., ma anche quella cd. "investigativa" ex art. 371 c.p.p., comma 2, che fa venir meno l'esigenza della riservatezza posta alla base del diritto di querela riconosciuto alla persona offesa da delitti contro la propria libertà sessuale.
Questa nozione ampia di connessione che trova uno specifico riconoscimento anche in ambito costituzionale (v. sentenza C.Cost. n. 94/98) fa sì che tutte le volte in cui si sia in presenza di un reato perseguibile di ufficio oggetto di specifica attività investigativa e connesso con il reato sessuale (perseguibile a querela) quest'ultimo diviene perseguibile d'ufficio per effetto della vis attractiva esercitata dal primo reato, indipendentemente dalla preventiva contestazione.
Come precisato nella menzionata sentenza n. 27068/08, è da escludere in ipotesi siffatte il rischio di una vanificazione del principio della perseguibilità a querela del reato a sfondo sessuale laddove l'istanza di punizione manchi o risulti tardiva, in quanto è solo per effetto della riconosciuta insussistenza del reato connesso perseguibile di ufficio che può essere esclusa la connessione e dunque la perseguibilità di ufficio.
Peraltro di fronte ad una segnalazione che indichi la presenza di un reato perseguibile d'ufficio sorge per il P.M. l'obbligo di iniziare una attività investigativa, pena l'eliminazione - non consentita nemmeno sotto il profilo costituzionale - del principio della obbligatorietà dell'azione penale. L'operatività della connessione non è quindi subordinata alla formale contestazione del reato perseguibile di ufficio ma all'espletamento dell'attività investigativa o ancor meglio alla sussistenza dell'obbligo di esercizio dell'azione penale e quindi di espletamento dell'attività investigativa la quale ultima - e non la contestazione formale - fa venir meno la ratto della punibilità a querela, così divenendo irrilevante il momento in cui i due fatti (quello perseguibile a querela e quello perseguibile d'ufficio) vengano denunciati. Nel caso in esame la Corte di Appello oltre a sostenere correttamente il principio della non irrevocabilità della sentenza di improcedibilità ex art. 425 c.p.p. che fosse stata pronunciata in relazione alla assenza della querela per il delitto di violenza sessuale, laddove fosse poi sopravvenuta la condizione di procedibilità originariamente mancante (vale a dire l'azione penale per il reato connesso di atti osceni), ha correttamente applicato il principio testè enunciato della irrilevanza del preventivo esercizio dell'azione penale per il reato perseguibile di ufficio connesso a quelle perseguibile a querela, superando l'isolato - e non condiviso in questa sede - orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa del ricorrente che ancora la perseguibilità di ufficio del reato sessuale solo laddove anche per il reato connesso perseguibile di ufficio sia stata preventivamente esercitata l'azione penale sulla base di una altrettanto preventiva contestazione all'imputato (Cass. Sez. 3^ 22.11.2005 n. 10196, Colaci, Rv. 234044). Riaffermata quindi la perseguibilità di ufficio del reato di violenza sessuale in quanto connesso con il delitto di atti osceni ancorché non oggetto di precedente attività investigativa (in realtà effettuata dopo la contestazione suppletiva), deve anche essere escluso - così come affermato dalla Corte di Appello - che nella specie il fatto oggetto della nuova contestazione dovesse essere inteso come fatto nuovo, trattandosi invece, di fatto preesistente erroneamente non contestato nell'originaria richiesta di rinvio a giudizio.
Nè potrebbe valere a considerare il reato di atti osceni un fatto nuovo la circostanza che nella nuova richiesta di rinvio a giudizio sia stata mutata l'indicazione del luogo del commesso reato (interno del camping "Duca Amedeo") sostituendola con la "pineta" del camping suddetto, in quanto il fatto nella sua materialità era già presente sin dall'inizio dell'attività investigativa anche se non culminato nella formale richiesta di rinvio a giudizio: il che ben spiega la brevità delle indagini dopo la restituzione degli atti al P.M. disposta dal GUP, apparendo esse del tutto superflue perché già effettuate di fatto come ricordato opportunamente dalla Corte di Appello (v. pag. 6 della sentenza impugnata). Infondato è poi il motivo afferente alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sollecitata al fine di procedere all'espletamento di perizia volta a verificare la capacità di testimoniare della persona offesa oltre che la sua capacità di intendere e di volere. La motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello è immune da vizi logici oltre che completa ed esaustiva avendo adeguatamente spiegato non solo la capacità di rievocare i fatti da parte di soggetto comunque affetto da patologia incidente sulla capacità di autodeterminazione (come riferito dal consulente tecnico del P.M.), ma ha sottolineato come nella parte lesa fosse stata ben percepita la gravità dei gesti posti in essere dall'imputato tanto da averli immediatamente segnalati al proprio genitori raccomandandogli anche di mantenere la calma (vds. pag. 8 della sentenza impugnata). E, quanto alla asserita incapacità da parte della N.B. di rendere testimonianza la Corte territoriale ha ancora una volta escluso in modo tutt'altro che illogico, tale eventualità sottolineando la coerenza intrinseca e la precisione del racconto e per di più evidenziando la presenza di importanti riscontri (la testimonianza della cugina N.N. cui la persona offesa ebbe a confidare quanto accadutole e di un teste oculare - tale C.T. - che ebbe a raccontare di aver notato l'imputato attirare verso di sè la ragazza con una mano e con l'altra toccarle il seno dall'interno ove si era intrufolato attraverso la camicetta indossata dalla giovane).
Peraltro è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'incapacità della vittima di abuso sessuale di testimoniare per via di deficienze psichiche (nella specie comune esclude dalla Corte territoriale con motivazione adeguata) non implica in via automatica l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie ma impone che queste siano integrate da altri elementi (in termini, Cass. Sez. 3^ 6.7.2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237597), che la Corte territoriale ha puntualmente e logicamente individuati. Quanto al denunciato vizio motivazionale in ordine al diniego del confronto sollecitato dalla difesa tra il teste C. ed il teste a discolpa M. , nessuna illogicità manifesta o vuoto motivazionale può ravvisarsi nella decisione della Corte, la quale ha spiegato in modo adeguato come la presenza di un notevole numero di persone all'interno del camping potesse impedire al M. di notare la presenza del C. all'interno del camping significativamente aggiungendo che in ogni caso la testimonianza del M. non si poneva in contrasto con quanto riferito dal C. circa il gesto sessuale posto in essere dall'imputato stante la mancata indicazione da parte del M. di essere stato sempre presente in quel punto del camping negli orari e giorni in cui sarebbero avvenuti gli episodi incriminati.
Anche il profilo della omessa e/o illogica motivazione fornita dalla Corte con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta induzione da parte dell'imputato nel compimento di atti sessuali ed all'abuso delle condizioni di inferiorità psichica della giovane non è meritevole di accoglimento.
Pacifica essendo - come ricordato dalla Corte - la situazione di inferiorità psichica della vittima per via della accertata patologia, va ricordato che in tema di violenza sessuale in danno di soggetto versante in situazione di inferiorità fisica o psichica, l'induzione sufficiente ad integrare la fattispecie non va identificata nell'attività di persuasione esercitata dall'agente nei riguardi della persona offesa al fine di convincerla a prestare il proprio consenso all'atto sessuale ma va individuata in qualsiasi forma di sopraffazione senza il ricorso a veri e propri atti di intimidazione ovvero a contenuto minaccioso, in modo che la vittima incapace ex sè di opporsi a quell'atteggiamento, soggiace al volere dell'autore della condotta divenendo strumento di soddisfazione delle bramosie sessuali dell'agente (Cass. Sez. 4^ 17.9.2008 n. 40795, Cecere ed altri, Rv. 241326; Cass. Sez. 3^ 20.9.2007 n. 38261, Fronteddu, Rv. 237826).
Ora se è innegabile che a seguito della riforma introdotta con la L. n. 66 del 1996 è stata abolita la figura della cd. "violenza carnale presunta" in danno di soggetto affetto da menomazioni fisiche o psichiche, è altrettanto pacifico che in tanto può ritenersi lecito un atto sessuale ad opera del soggetto agente in quanto risultino assenti atti di induzione e abuso delle suddette condizioni di inferiorità: il che equivale al riconoscimento del diritto da parte di soggetti gravati da determinate patologie di intrattenere rapporti sessuali, essendo venuta meno la presunzione assoluta di invalidità del consenso prestato da soggetti versanti in situazioni siffatte. Quel che occorre allora ai fini della integrazione del reato non è tanto la verifica della piena consapevolezza da parte del soggetto agente della condizione di inferiorità psichica della persona offesa, quanto l'esistenza in capo a quest'ultima di eventuali patologie incidenti sulla capacità di intendere e di volere l'atto sessuale e l'induzione abusiva perpetrata dall'agente, intendendosi per "induzione" il convincimento esercitato dall'agente verso la vittima a compiere o subire l'atto sessuale e per "abuso" la distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione della vittima ad opera dell'agente (Cass. Sez. 3^ 6.1.2003 n. 47453, Ungano, Rv. 225576;
Cass. Sez. 3^ 24.9.1999 n. 12110, Cosentino, Rv. 214557). Il carattere consenziente del rapporto sessuale intrattenuto con soggetto affetto da minorazioni psichiche o fisiche andrà quindi escluso tutte le volte che la malattia abbia impedito alla vittima di resistere all'altrui prevaricazione per effetto di atti di induzione o di abuso tali da incidere negativamente sulla volontà e libertà sessuale della vittima (In questo senso Cass. Sez. 3^ 22.10.2010, C, Rv. 249111; Cass. Sez. 3^ 12.2.2009 n. 15910, Figus ed altro, Rv. 243403).
Alla stregua di tali principi di diritto che la Corte territoriale ha tenuto presenti e correttamente applicato alla fattispecie in esame, deve ritenersi esente da censure la motivazione resa dal giudice di appello la quale ha sottolineato alcuni dati sintomatici sia della induzione che dell'abuso: in particolare la Corte ha ricordato quale elemento significativo della non paritarietà del rapporto la rilevante differenza di età tra l'agente e la vittima che rendeva implausibile uno scambio di effusioni sessuali reciprocamente sentito e condiviso dai due protagonisti;
così come esattamente la Corte territoriale ha sottolineato quale dato negativo che ha consentito all'imputato l'approfittamento della vittima la circostanza che egli fosse un soggetto dal volto e dalla presenza familiare (tanto che la giovane abusata ha sempre parlato del G. come di uno "zio" come ricordato dalla Corte) e che proprio per tale ragione era più semplice per l'imputato impartire una "lezione di sesso" utile alla ragazza per imparare come comportarsi quando "avrebbe preso marito", elemento che la Corte ha ritenuto decisivo per la prova dell'abuso e dell'induzione. Altrettanto esente da censure con conseguente infondatezza della relativa censura, quella parte della motivazione riferentesi alla configurabilità del delitto di atti osceni Al riguardo va ribadito che oggetto del reato di cui all'art. 527 c.p. è la tutela del comune sentimento del pudore, come tuttora avvertito e percepito dall'intera comunità. Inoltre perché possa dirsi integrata la fattispecie è necessario che la condotta posa in essere leda offenda in modo palese il comune sentimento del pudore attinente alla verecondia sessuale.
Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la nozione di cui all'art. 529 c.p., è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico -suscita in chi guarda pulsioni o desideri erotici oppure determina nell'osservatore una reazione emotiva immediata di disagio o di turbamento o di ripulsa in ordine ad organi del corpo ovvero comportamenti che per consuetudine immemorabile si compiono in luoghi e con modalità assolutamente riservate e nella intimità, al riparo da sguardi indiscreti. In particolare, il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato: con la ulteriore conseguenza che soltanto quelle manifestazioni di reciproco affetto visibili in pubblico e tali da non turbare la sensibilità dell'uomo di media moralità esulano dalla nozione di atti osceni (in termini Cass. Sez. 3^ 2.7.2004 n. 37395, Annunziata, Rv. 230042; Cass. Sez. 3^ 21.5.1998 n. 7234, Molle, Rv. 211204).
È poi da escludere la liceità di condotte siffatte laddove compiute in danno di soggetto non consenziente: ipotesi che la Corte territoriale ha avallato avendo escluso che da parte della N.B. fosse intervenuto, nonostante l'infermità che la affliggeva, un consenso anche tacito al compimento di atti sessuali sul proprio corpo tanto da sottolineare il particolare della immediata denuncia dell'accaduto al orario genitore e l'invito a mantenere la calma. Le regole interpretative sopra indicate permettono poi di distinguere nettamente l'ipotesi delittuosa enunciata nell'art. 527 c.p., dalla meno grave ipotesi contravvenzionale (prospettata dalla difesa del ricorrente) di cui all'art. 726 c.p., in cui il bene giuridico protetto è la tutela della pubblica decenza con divieto di porre in essere comportamenti tali da offendere il sentimento collettivo della costumatezza e compostezza (Cass. Sez. 3^ 13.5.2004 n. 26388, Arriga, Rv. 228942).
In modo puntuale rispettoso dei principi ermeneutici sopra ricordati la Corte di Appello ha ricondotto alla fattispecie delineata dall'art. 527 c.p., sia i toccamenti da parte del G. di parti intime della ragazza sia pure circoscritti nel tempo (palpeggiamenti del seno attraverso gli abiti e della parte bassa del ventre in corrispondenza della zona genitale ed esibizione del proprio organo sessuale alla ragazza cui aveva anche abbassato le mutandine: si tratta di gesti che certamente sconfinano oltre i limiti della decenza per integrare ipotesi ben più invasive della sfera sessuale sia della ragazza (da qui anche la corretta configurazione del delitto concorrente di cui all'art. 609 bis c.p.) sia di eventuali osservatori esterni in quanto compiuti in luogo aperto al pubblico. Anche sotto il profilo probatorio la motivazione della Corte territoriale è del tutto esente da censure avendo il giudice di appello fatto riferimento non solo alle dichiarazioni della persona offesa ma anche a quei riscontri esterni rappresentati dalla testimonianza di soggetto in posizione neutrale che aveva avuto modo di notare, sia pure da lontano e non visto, le intrusioni sessuali dell'imputato sul corpo della ragazza.
In ultimo è privo di fondamento il motivo afferente alla inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte civile per le condivisibili ragioni spiegate dalla Corte di Appello cui si aggiungono le considerazioni svolte dalla difesa della parte civile nelle conclusioni depositate nella odierna udienza. Premesso che l'appello incidentale non è uno strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, in quanto la "ratio" dell'istituto non è quella di svolgere una funzione deterrente rispetto al gravame proposto dall'imputato ma di porsi in posizione antagonistica alle doglianze da quest'ultimo specificamente mosse, va ribadito che l'appello incidentale non può avere ad oggetto i capi della decisione, ma neanche i punti di essa, che non siano stati investiti dall'appello principale. Ora, poiché l'impugnazione proposta dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574 c.p.p., comma 4, estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento del danno, se questa dipende dal capo o punto della sentenza censurato, consente di ritenere legittima ed ammissibile la proposizione dell'appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza di condanna concernente l'azione civile e l'entità del risarcimento:
ciò in quanto vi è un intimo e logico collegamento della parte investita dall'appello incidentale con i capi e/o punti della sentenza oggetto della impugnazione principale potendo la parte civile inizialmente acquiescente subire da una eventuale modifica dei punti della sentenza gravati da appello una diretta ed immediata influenza negativa (Cass. Sez. 4^ 28.9.2006 n. 40275, Pozzoli ed altri, Rv. 235394; Cass. Sez. 4^ 2.2.2010 n. 17560, Garbetti, Rv. 247322). Esattamente la Corte di merito ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale della parte civile in quanto strettamente collegato con un autonomo motivo di impugnazione formulato dall'imputato contro il capo della sentenza riguardante la condanna al risarcimento del danno che veniva contestata in radice, senza che potesse rilevare in contrario la circostanza che nulla era stato dedotto da parte dell'imputato in ordine alle modalità e criteri di liquidazione del danno risarcibile ne' che non era stato proposto autonomo atto di appello ad opera della parte civile. Invero la Corte territoriale ha provveduto a ritenere ammissibile l'appello incidentale della parte civile facendo riferimento alla circostanza che il danno da liquidare era stato provato ed era fondato su base equitativa, come tale liquidabile in via immediata in relazione alla prova di esso fornita in primo grado dalla parte civile e che il Tribunale aveva, invece, ritenuto di non liquidare rimandando la decisione al giudice civile.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso ih Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012