Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2004, n. 37395
CASS
Sentenza 2 luglio 2004

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La condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. ricomprende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorchè fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dell'elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico: di conseguenza possono costituire un'indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelli delle zone ritenute "erogene" - ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale - dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, esaminato il contesto complessivo della vicenda, aveva ricompreso nella nozione di atto sessuale anche ripetuti palpeggiamenti dei glutei ed altre "molestie sessuali", poste in essere, nel luogo di lavoro e nei confronti di molteplici vittime, da un soggetto in posizione sovraordinata rispetto alle stesse).

Secondo la nozione di cui all'art. 529 cod. pen., è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico - suscita nell'osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo. In particolare, il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che poichè il semplice toccamento dei glutei di una donna (della quale non fosse percepibile il dissenso) non assume sempre un chiaro contenuto erotizzante, non avesse un oggettivo carattere di oscenità il palpeggiamento dei glutei di alcune donne, avvenuto nel luogo di lavoro, considerando che, dato il contesto del fatto, chi avesse assistito a tali atti non avrebbe provato alcuna eccitazione erotica, ma avrebbe piuttosto espresso un giudizio negativo circa la correttezza del contegno, senza ricondurre in via immediata tale comportamento alla sfera sessuale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2004, n. 37395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37395
Data del deposito : 2 luglio 2004

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