Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
In tema di violenza sessuale ai danni di soggetti che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione sufficiente alla sussistenza del reato non si identifica solamente nell'attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all'atto sessuale, bensì consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell'autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest'ultimo.
Commentari • 3
- 1. Violenza sessualeAccesso limitatoElena Salemi · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2023
- 2. Anche col preservativo è violenza sessuale: sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021
- 3. Diritto della prostituta alla retribuzione (Trib. Roma, 7 maggio 2014)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2008, n. 40795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40795 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 17/09/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1504
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 009638/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.E., N. IL (OMISSIS);
2) P.F., N. IL (OMISSIS);
3) F.G., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 08/11/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di P.F. limitatamente al trattamento sanzionatorio per l'effetto estensivo nei confronti anche del C. E. del F.G., rigetto dei ricorsi nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 novembre 2002, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 marzo 2001 dal Tribunale di Latina nei confronti di F.G., C.E. e P.F. - imputati di atti di violenza sessuale, con costrizione, in danno di M.V., persona affetta da ritardo mentale - così statuiva: a) ritenuta la configurabilità dell'ipotesi dell'induzione agli atti sessuali in danno del M., riduceva la pena nei confronti del F. ad anni due e mesi quattro di reclusione, e nei confronti del C. e del P. a quella di anni due e mesi dieci di reclusione ciascuno.
Proponevano ricorso per AS gli imputati, e la Corte di AS - Terza Sezione Penale - annullava con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo fondate le doglianze dei ricorrenti relativamente al denunciato vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi integrativi del reato per il quale vi era stata condanna ed al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'ipotesi di minore gravità; in proposito la Corte Suprema sottolineava che: a) quanto alle condizioni di inferiorità psichica della parte lesa, la Corte d'Appello si era limitata a riportare le conclusioni della perizia secondo cui il M. era affetto da ritardo mentale moderato, senza specificare se in concreto lo stesso avesse o meno una capacità di intendere e di volere l'atto sessuale e di resistere alle richieste altrui;
b) nella sentenza mancava completamente un accertamento in concreto della piena consapevolezza della condizione di inferiorità della vittima da parte degli imputasti, consapevolezza ammessa dal solo C.; c) era poi mancato qualsiasi accenno ad un'attività di induzione posta in essere attraverso un abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima;
d) era ravvisabile il vizio di motivazione anche in ordine alla richiesta difensiva del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, posto che con il riferimento alle congiunzioni carnali "complete, plurime e contro natura" - addotto a sostegno del diniego dell'invocata ipotesi attenuata - la Corte territoriale aveva dimostrato di non aver tenuto conto che agli imputati, e quanto meno al F., erano stati attribuiti episodi diversi quanto a frequenza e modalità; e) la Corte territoriale aveva altresì omesso di prendere in considerazione - eventualmente anche al fine di ritenerne l'irrilevanza rispetto ad altri elementi di segno contrario - le circostanze evidenziate dagli appellanti a sostegno della richiesta del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità (assenza di minacce, mancata manifestazione di dissenso da parte del M. che si sarebbe recato spontaneamente nelle abitazioni degli imputati su loro semplice richiesta, preferenze sessuali della parte lesa e suoi precedenti rapporti anche con una persona di novanta anni). La Corte d'Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ribadiva l'affermazione di colpevolezza pronunciata in primo grado a carico degli imputati. Ricorrono per AS gli imputati deducendo censure che possono sintetizzarsi come segue:
C. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle risultanze probatorie, con particolare riferimento alle indicazioni fornite dal perito Ro., per quel che riguarda la capacità del M. di comprendere l'atto sessuale e la consapevolezza dell'imputato circa le condizioni di inferiorità psichica del M.; vizio di motivazione in ordine a alla ritenuta sussistenza di una condotta di sopraffazione;
P. - Violazione di legge, posto che la Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, avrebbe modificato nuovamente la contestazione mossa agli imputati, ritornando sull'originario addebito di abuso effettuato con violenza o minaccia, anzi parlando per la prima volta di atti violenti o minacciosi;
di tal che la Corte di merito, in sede di rinvio, non si sarebbe attenuta ai principi dettati dalla AS che aveva imposto unicamente un nuovo esame degli elementi relativi alla fattispecie criminosa dell'abuso mediante induzione;
la Corte d'Appello avrebbe poi errato nel ricavare l'attività violenta del P. non da atti positivi posti in essere dal P. bensì
dalla percezione interiore del M. della condotta del P.; contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di merito avrebbe per un verso riconosciuto l'abuso sessuale mediante violenza e per altro verso avrebbe ritenuto configurabile anche l'abuso mediante induzione;
omessa motivazione circa le modalità con le quali il P. avrebbe approfittato dello stato di inferiorità del M., e travisamento degli elementi valutativi - evidenziati anche dalla Corte di AS con la sentenza di annullamento - addotti dalla difesa a sostegno della propria prospettazione e lettura dei fatti, elementi ai quali la Corte distrettuale non avrebbe contrapposto concreti elementi di segno contrario;
vizio di motivazione in ordine al diniego della configurabilità dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di operare una valutazione globale del fatto essendosi limitata ad un esame delle componenti oggettive del reato, senza tener conto, in particolare, della stessa condotta della parte lesa che si sarebbe recata spontaneamente nelle abitazioni degli imputati su loro semplice richiesta;
violazione di legge, ed in particolare del principio del divieto della "reformatio in pejus", essendo stata aumentata la pena inflitta con la prima sentenza della Corte d'Appello, pur in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero;
F. - vengono dedotte le medesime censure proposte con il ricorso del P., eccezion fatta per la denuncia di violazione del principio del divieto della "reformatio in pejus" oggetto del ricorso del solo P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure dei ricorrenti, relative all'affermazione di colpevolezza ed alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di minore gravità prevista dall'art. 609 bis c.p., u.c., risultano prive di fondamento. Questa Corte aveva annullato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma sottolineando che: a) quanto alle condizioni di inferiorità psichica della parte lesa, la Corte d'Appello si era limitata a riportare le conclusioni della perizia secondo cui il M. era affetto da ritardo mentale moderato, senza specificare se in concreto lo stesso avesse o meno una capacità di intendere e di volere l'atto sessuale e di resistere alle richieste altrui;
b) nella sentenza mancava completamente un accertamento in concreto della piena consapevolezza della condizione di inferiorità della vittima da parte degli imputasti, consapevolezza ammessa dal solo C.; c) era poi mancato qualsiasi accenno ad un'attività di induzione posta in essere attraverso un abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima;
d) era ravvisabile il vizio di motivazione anche in ordine alla richiesta difensiva del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, posto che con il riferimento alle congiunzioni carnali "complete, plurime e contro natura" - addotto a sostegno del diniego dell'invocata ipotesi attenuata - la Corte territoriale aveva dimostrato di non aver tenuto conto che agli imputati, e quanto meno al F., erano stati attribuiti episodi diversi quanto a frequenza e modalità; la Corte territoriale aveva altresì omesso di prendere in considerazione - eventualmente anche al fine di ritenerne l'irrilevanza rispetto ad altri elementi di segno contrario - le circostanze evidenziate dagli appellanti a sostegno della richiesta del riconoscimento dell'ipotesi attenuata (assenza di minacce, mancata manifestazione di dissenso da parte del M. che si sarebbe recato spontaneamente nelle abitazioni degli imputati su loro semplice richiesta, preferenze sessuali della parte lesa e suoi precedenti rapporti anche con una persona di novanta anni).
Ciò premesso, giova innanzi tutto ricordare quelli che sono i poteri del giudice nel giudizio rescissorio, in conseguenza di una sentenza di annullamento con rinvio. È stato affermato da questa Corte che nell'ipotesi di annullamento con rinvio per vizio motivazionale il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (così, "ex plurimis", Sez. 3, 22 marzo 2000, Boccardo, RV 216343).
Orbene, nella concreta fattispecie, il giudice del rinvio, proprio seguendo lo schema delineato dalla AS nella sentenza di annullamento, ha effettuato una completa disamina di tutti gli elementi in ordine ai quali la Corte di AS aveva ritenuto necessario un approfondimento ai fini di un adeguata struttura motivazionale. La Corte territoriale, invero, riportando anche testualmente alcuni brani della denuncia-querela presentata dal M. circa le modalità della condotta degli appellanti, ha motivato il proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: A) pur se poteva escludersi che vi fossero stati da parte degli imputati atti di effettiva costrizione fisica, appariva evidente, sulla scorta delle circostanze quali riferite in querela, che gli imputati avevano assunto atteggiamenti intimidatori nei confronti del M. e che quest'ultimo non si era affatto recato spontaneamente a casa degli imputati;
B) alcun dubbio poteva esservi sull'attendibilità della parte lesa, non solo per la coerenza e precisione della denuncia e per l'esito degli accertamenti di natura sanitaria e psicologica svolti sulla persona del M., ma anche perché l'attendibilità di quest'ultimo aveva trovato riscontro nelle spontanee dichiarazioni del N. e del C.;
nè gli imputati avevano in alcun modo indicato le ragioni di un eventuale intento calunnioso del M. nei loro confronti, avendo anzi gli stessi escluso qualsiasi ragione di astio da parte del M. stesso;
C) dai pregressi rapporti sessuali, avuti con il N. dal M., non poteva trarsi il convincimento del consenso di quest'ultimo agli atti sessuali con gli imputati, posto che : 1) lo stesso N. era indagato per violenza sessuale;
2) con il solo N. il M., come da lui ammesso in denuncia,
vi era stata reciprocità nei rapporti sessuali;
3) piuttosto la consapevolezza dei pregressi rapporti sessuali del M. con il N., spiegava il comportamento degli imputati che avevano ritenuto di potersi giovare anch'essi impunemente delle condizioni psichiche del M.; D) sulla scorta degli accertamenti peritali, svolti non in astratto ma con specifico riferimento alle condizioni del M., doveva escludersi che questi, pur capace di comprendere l'atto sessuale, fosse in grado di autodeterminarsi o di opporsi all'altrui volontà: il che spiegava come gli imputati avessero potuto ottenere dal M. certi comportamenti soltanto prendendolo per mano o trascinandolo in casa ed invitandolo a non riferire i fatti;
E) era risultata in concreto accertata la sopraffazione posta in essere da parte degli imputati nei confronti della vittima, ridotta a strumento di soddisfazione delle loro voglie e non in grado di resistere alle loro richieste;
F) pur essendo stata ammessa dal solo C., la consapevolezza delle condizioni mentali del M. doveva ritenersi sussistente anche in capo al F. ed al P., posto che anch'essi conoscevano il M. da anni,
vivevano nel suo stesso quartiere popolare, erano dunque a conoscenza che il M. veniva apostrofato con l'epiteto "mongoloide", e non avevano capacità e qualità talmente ridotte da non saper valutare il modo di porsi e l'atteggiamento del M. che rendevano immediatamente percepibile da chiunque il ritardo intellettivo del M. medesimo;
G) la consapevolezza da parte degli imputati della mancanza di consenso della parte lesa risultava provata dallo stesso ammonimento a stare zitto da loro rivolto al M., dal quale avevano ottenuto il comportamento da essi desiderato, se non con un'azione di vera e propria energia fisica, certamente con un'opera di sopraffazione;
H) quanto all'ipotesi della minore gravità del fatto, al riconoscimento della stessa, per il P. ed il C., risultava anche ostativo il titolo del reato, vale a dire la violenza sessuale di gruppo, delitto in relazione al quale detta attenuante - non espressamente prevista nell'art. 609 octies c.p. - risulterebbe anche incompatibile con l'eccezionale gravità attribuita dal legislatore alla violenza sessuale di gruppo;
detta attenuante non poteva essere riconosciuta neanche a favore del F., non solo in relazione alla natura dell'atto sessuale compiuto, ma anche avuto riguardo alle modalità che avevano caratterizzato la condotta criminosa dell'imputato ed al danno cagionato alla parte lesa, soprattutto in considerazione dell'età del M. e delle condizioni psichiche nelle quali questi versava al momento del fatto, e tenuto altresì conto del comportamento dell'imputato il quale aveva cercato un soggetto debole e lo aveva sottomesso al proprio sfogo sessuale, nella convinzione dell'impunità (per come si legge a pag. 12 della sentenza), sessuale.
Dunque alcun elemento è stato trascurato dalla Corte d'Appello la quale, pertanto, si è rigorosamente attenuta allo schema motivazionale che era stato disegnato dalla Corte di AS con la sentenza di annullamento, sia per quel che concerne gli elementi costituivi del reato, sia per quanto attiene al diniego dell'ipotesi di minore gravità.
Mette conto altresì sottolineare che la Corte di merito, contrariamente a quanto prospettato nei ricorsi del P. e del F., non ha operato alcuna modifica in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale ritenuta dal Tribunale (abuso mediante indizione, e non mediante violenza o minaccia secondo l'originaria contestazione). Ed invero l'elemento che connota la condotta di induzione, e che è necessario per integrare l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, - e ritenuto sussistente nella concreta fattispecie - non si identifica solo nell'attività di persuasione esercitata sulla parte offesa per convincerla a prestare il proprio consenso al compimento dell'atto sessuale, ma consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza l'uso di atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non essendo in grado di opporsi e di resistere per le sue condizioni di inferiorità psichica, soggiace al volere del soggetto attivo, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest'ultimo. Tale opera di sopraffazione, da cui è conseguito uno stato di sudditanza psicologica della parte offesa, è stata attuata dagli imputati nei modi descritti in sentenza per compiere atti di abuso sessuale nei confronti della stessa, persona facilmente influenzabile e suggestionabile, nonché caratterizzata da atteggiamento istintivamente improntato alla dipendenza ed alla passività, e non in grado di opporsi alle altrui richieste. Giova poi sottolineare, per mera completezza argomentativa, che identica è la pena edittale per l'ipotesi della costrizione (art. 609 bis c.p., comma 1) e per quella dell'induzione (art. 609 bis c.p., comma 2, n.
1). Il P. ha poi censurato il trattamento sanzionatorio, specificamente rilevando la violazione, da parte del giudice del rinvio, del principio del divieto della reformatio in pejus. Quanto dedotto dal P. trova pieno riscontro negli atti: il giudice del rinvio, determinando la pena nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione per il C. ed il P., ciascuno, e due anni e otto mesi di reclusione per il F., ha inflitto agli imputati una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale in primo grado (quattro anni di reclusione, ciascuno, per C. e P., e tre anni e quattro mesi di reclusione per il F.),
ma superiore a quella che era stata determinata dalla Corte d'Appello con la prima sentenza poi annullata dalla AS (due anni e dieci mesi di reclusione per C. e P., ciascuno, e due anni e quattro mesi di reclusione per il F.). La censura è dunque fondata. Ed invero, il più favorevole risultato conseguito dagli imputati in conseguenza del gravame dagli stessi proposto, ed in mancanza di impugnazione del P.M., non poteva essere in alcun modo posto in discussione. È infatti principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "in caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della reformatio in pejus, operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in pejus l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo" (in termini, Cass. Sez. 1, 22 maggio 2001, Salzano, RV 219920).
Quanto al F. ed al C., il primo, pur senza porre specificamente la questione della reformatio in pejus, ha comunque censurato il trattamento sanzionatorio, laddove ha mosso critiche al diniego dell'ipotesi della minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., mentre il secondo, nell'enunciazione del motivo di ricorso (poi sviluppato con esclusivo riferimento alla ritenuta sussistenza del reato) ha pur dato atto dell'entità della pena inflitta dal giudice del rinvio laddove, avendo testualmente precisato che il giudice del rinvio aveva ridotto la pena inflittagli dal primo giudice, "questa volta ad anni 3 e mesi 4 di reclusione", ha comunque evidenziato la più contenuta diminuzione rispetto a quella più consistente che era stata riconosciuta con la prima sentenza della Corte d'Appello. In ogni caso, pur se si volesse considerare il C. ed il F., a differenza del P.,
non impugnanti sul punto della reformatio in pejus, l'accoglimento della censura del P. - concernente un motivo non esclusivamente personale, bensì di carattere oggettivo perché relativo alla violazione di un principio di portata generale dettato da una norma processuale (art. 597 c.p.p., comma 3) - ben può giovare anche agli stessi C. e F. in conseguenza dell'applicazione dell'effetto estensivo di cui sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. In proposito appare opportuno ricordare quanto precisato da questa Corte ai fini dell'applicabilità dell'effetto estensivo: "Ciò che rileva è che un motivo non esclusivamente personale sia stato accolto nei confronti di taluni coimputati impugnanti. Tale accoglimento è sufficiente, infatti, a fare estendere detto motivo a tutti quei coimputati, impugnanti o meno, che non lo abbiano proposto, atteso che in materia di effetto estensivo dell'impugnazione, presupposto indispensabile è che l'imputato, che ha proposto il motivo estensibile, e quello a cui favore debba verificarsi l'estensione, siano stati giudicati con la stessa sentenza o, comunque, con lo stesso provvedimento soggetto ad impugnazione" (così, Sez. 5, n. 25074/02,12/6/2002 - dep. 1/7/2002 - Piperis ed altri). Su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio negli specifici termini di cui in dispositivo.
I ricorsi vanno nel resto rigettati, sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte esaminando le altre censure dei ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del P. limitatamente al trattamento sanzionatorio, e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti del C. e del F. su tale punto;
conseguentemente è rideterminata la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione per il F., anni 2 e mesi 10 di reclusione ciascuno per il C. ed il P. conformemente alla sentenza d'appello 22/11/2002.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2008
Vista la sentenza che precede;
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
considerato che nella suddetta sentenza è indicato un soggetto affetto da inferiorità psichica, parte offesa, dispone che, in caso di diffusione di detto provvedimento non si faccia indicazione della predetta parte offesa.
Si annoti sull'originale.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.