Art. 4.
Il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito sara' assunto dall'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e le relative rate saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa.
Il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito sara' assunto dall'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e le relative rate saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa.