Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 729 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(PI ), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Ciriaco Martino del Foro di Benevento, con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio di Taurasi (AV), Via “Piano d'Angelo”
Attrice
CONTRO
(CF ), in persona del Sig. Presidente p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale ed elett.te dom.ta presso la struttura del Genio Civile di Benevento, via Arco di Traiano
Convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la società attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 21.2.2023 la , in persona del legale rapp.te p.t., esponeva Parte_1
che il giorno 24 settembre 2022, alle ore 17.00 circa, si trovava alla conduzione della Parte_2
vettura AUDI A3 di proprietà della società attrice, in quel frangente con targa prova X1P58524, percorrendo la Strada Provinciale n. 52, in direzione Taurasi, a velocità consentita, allorché al Km 4, nei pressi della Azienda Antica Irpinia, un cinghiale, di grossa taglia si immetteva repentinamente sulla sede stradale dal lato sinistro rispetto alla direzione tenuta dalla vettura AUDI, impattando contro la parte anteriore sinistra della vettura.
L'animale, sanguinante, dapprima rovinava al suolo, e, rialzatosi, si allontanava repentinamente nella vegetazione.
Il allertava il Nucleo Radiomobile della Stazione dei Carabinieri di Mirabella Eclano, e una Pt_2 pattuglia di militari raggiungeva il luogo teatro dell'evento, redigendo relazione di servizio
Nel descritto sinistro la vettura della società attrice riportava ingenti danni meccanici a tutta la parte anteriore sinistra, con danni al faro, al cofano, al paraurti, nonché agli airbag che, immediatamente dopo l'urto, cominciavano a denunziare una anomalia di funzionamento con apposita spia accesa;
per la riparazione di tali danni fu necessario l'esborso della somma di euro 5.844,00.
La asseriva che la responsabilità nella produzione dell'evento era da ricondursi alla Parte_1
Ente al quale è deputata la gestione della fauna selvatica insistente sul territorio Controparte_1
in questione, poiché non aveva predisposto accorgimenti volti ad evitare che gli animali selvatici fossero liberi di invadere la carreggiata riservata al transito veicolare e concludeva chiedendo che detto Ente fosse condannato al risarcimento del danno riportato dalla propria vettura nell'evento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria si costituiva in giudizio la CP_1
sostenendo l'infondatezza della domanda attorea e concludendo per il rigetto della
[...]
domanda.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, formulazione previgente, allo spirare dei quali, non ritenendo necessaria l'assunzione di prova orale, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale riservava la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti che si indicheranno per i seguenti MOTIVI
La questione inerente gli eventi provocati da animali AG o selvatici è stata esaminata in maniera approfondita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza 14 maggio 2018 n. 11591, fissando il principio per il quale spetta all'attore “allegare e provare la condotta obbligatoria esigibile dall'Ente (nel caso in questione, omessa) e di converso la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva”. Non solo, ma i
Giudici vanno oltre indicando quali prove ed allegazioni spettino all'attore, tenuto conto
“dell'impossibilità da parte degli enti preposti alla vigilanza e cattura dei AG in maniera costante ed assoluta.” Pertanto l'attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell'animale che ha provocato il danno sia possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.
La Corte va oltre esemplificando i fatti da porre a fondamento di tale presunto comportamento colposo spiegando “che vi dovessero essere delle specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo rientrante nella competenza degli enti preposti e che poi questi ultimi non si siano attivati per la sua cattura”.
In caso diverso, sempre secondo la Suprema Corte, si finirebbe per “applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043
c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.”
Secondo detta ordinanza, quindi, l'attore ha l'onere di provare le segnalazioni di cani AG (nel caso del presente giudizio, di animali selvatici di grosse dimensioni), le quali devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro, nonché all'animale in questione;
questo al fine di evitare che la responsabilità ex art. 2043 c.c. venga ricondotta invece a quella prevista dagli artt. 2051, 2052 e 2053
c.c., fattispecie diverse e non applicabili ai danni provocati dai cani AG, di fatto non assimilabili alla fauna reintrodotta o in qualche modo la cui proprietà sia riconducibile agli enti locali del territorio ove avviene l'evento.
Nella fattispecie concreta, in ordine allo svolgimento dei fatti come esposti in atto di citazione, la presenza endemica di cinghiali in numero esponenziale nelle zone collinari del territorio regionale campano è fatto notorio e detti animali possono raggiungere dimensioni corporee ben più consistenti di quelle dei cani, costituendo certamente un pericolo costante per la circolazione automobilistica. In considerazione di tanto, in mancanza dell'indicazione di circostanze attenuanti od esimenti da parte della può rinvenirsi la responsabilità omissiva dell' nella Controparte_1 CP_2
predisposizione di cautele atte ad impedire il verificarsi di eventi quali quello indotto in giudizio, quali, ad esempio, l'installazione di barriere nei punti in cui l'attraversamento degli animali è più frequentemente segnalato, oppure mediante drastici interventi mirati a ridurre il numero ormai impressionante dei cinghiali selvatici che, senza la presenza di predatori naturali, tendono a riprodursi in maniera infestante.
Passando alla disamina della fattispecie concreta indotta in giudizio, l'Ente convenuto non ha mosso specifica contestazione in ordine all'effettivo accadimento, per cui può ritenersi ragionevolmente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice ed inerente il verificarsi dell'evento; altro discorso viene in rilievo rispetto alla estrema genericità dell'esposizione dei fatti come operata in atto di citazione, poiché l'attore nulla ha riferito in ordine alla velocità consentita dalla segnaletica presente sul tratto stradale percorso, né come sia tecnicamente correlato un impatto con un animale con un danneggiamento del sistema airbag della vettura e neppure nulla viene detto sulle manovre tentate per evitare l'impatto o limitarne gli effetti.
Tali circostanze portano a ritener configurabile una corresponsabilità del conducente la vettura nella produzione dell'evento, in ossequio ai principi fissati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
11107/23 secondo cui, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed esemplari della fauna selvatica, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Relativamente al quantum del risarcimento accordabile all'attore, la fattura allegata appare rispondente ai danni derivanti dal sinistro;
quindi, la somma complessiva esposta nelle fatture allegate, pari ad € 5.844,00 deve essere decurtata della somma corrispondente all'IVA, detratta per legge dalla società attrice dai propri costi, pari ad € 1.053,74, residuando un netto di € 4.790,26, somma sulla quale applicare la percentuale di corresponsabilità del conducente la vettura nella causazione dell'evento, con un risarcimento finale accordabile pari ad € 2.395,13. Tali rilievi appaiono assorbenti rispetto alla fattispecie indotta in giudizio;
le spese di lite seguono, necessariamente, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, nei limiti esposti in parte motiva, la domanda proposta dalla e, Parte_1
conseguentemente, condanna la come rappresentata, al pagamento in Controparte_1 favore della predetta attrice della somma di € 2.395,13 oltre interessi al tasso legale dalla data di emissione delle fatture.
2) Condanna la come rappresentata, alla refusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, quantificate in € 265,00 per esborsi ed Euro 1.350,00 per Pt_1
tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Contributo Cassa
Nazionale Forense, se dovuti, con attribuzione al difensore.
Benevento, li 29 aprile 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio