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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9469 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. con il proc. dom. avv.to Alberto Parte_1 C.F._1
Cerracchio, delega in atti
-attore opponente- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._2
Carmine Napoli, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2576/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della convenuta della somma di € 15.759,66 (iva compresa), a saldo della ripartizione effettuata dal direttore lavori per le opere condominiali di completamento del pagina 1 di 6 fabbricato.
Premetteva che, con delibera del 4.07.2002, tutti i proprietari dello stabile sito in
Bracigliano (SA), alla via San Francesco, avevano deciso di procedere alla ristrutturazione del fabbricato danneggiato dal sisma del 1980 affidandoli alla ditta
Edil Grimaldi di CP_2
Al contempo, era stato concordato di avviare le pratiche per usufruire del finanziamento concesso dal Comune di Bracigliano ex lege n. 219/81, delegando per l'espletamento delle formalità il dott. . Parte_1
Dava atto che il citato ente aveva stanziato la somma di € 159.650,00 e di aver provveduto, in qualità di delegato e rappresentante di tutti i comproprietari, alla riscossione dei pagamenti da questi effettuati ed a saldare le fatture dell'impresa appaltatrice.
Evidenziava poi che non era stato ancora liquidato dal Comune il residuo 5% del finanziamento accordato, pari ad € 7.978,21, e che nell'ambito delle lavorazioni appaltate non era stata operata alcuna distinzione tra le opere ammesse a contributo e quelle che sarebbero andate in accollo ai comproprietari, così come non era stato redatto un computo metrico per le opere non ammesse a contributo e quelle relative ai lavori privati di ogni singolo comproprietario.
Tutto ciò premesso, l'attore eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Negava che la ricorrente potesse vantare alcun credito nei suoi confronti, rilevando che la somma di € 9.203,40 imputata dall'opposta alla “... quota di spettanza rispetto al maggior importo, a saldo, ancora da liquidarsi alla data della relazione del Direttore dei
Lavori…” era in realtà riconducibile all'importo non ancora liquidato dal Comune, saldo che in ogni caso avrebbe dovuto essere ripartito tra tutti i proprietari, mentre la somma di € 6.556,26 riferita “..agli anticipi effettuati dalla ricorrente al fine di consentire
l'esecuzione ed ultimazione dei lavori condominiali di completamento del fabbricato, a fronte dei ritardi nei trasferimenti del contributo statale…” era stata evidentemente già versata pagina 2 di 6 all'impresa edile e dunque non poteva essere richiesta in restituzione all'attore.
Contestava anche che la pretesa azionata in via monitoria potesse trovare titolo idoneo nella relazione del Direttore dei lavori e concludeva per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, parte opposta rilevava la dilatorietà dell'eccezione di incompetenza territoriale per aver trovato applicazione l'art. 18 c.p.c., visto che il Tribunale di
Salerno era il giudice del luogo in cui l'opponente aveva la residenza.
Nel merito, sosteneva che il Comune di Bracigliano aveva autorizzato il pagamento del saldo finale, incassato dal delegato al quale, quindi, occorreva Parte_1
rivolgere la domanda di pagamento dell'importo risultante a credito della convenuta secondo il conteggio finale redatto dal direttore lavori, atto non contestato dall'attore.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 28.11.2019) ed esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 12.9.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione non può essere accolta.
Affermata la competenza del Tribunale adito, ex art. 18 c.p.c., va rilevato che dall'istruttoria condotta e in particolare dalla testimonianza resa dal Direttore Lavori
all'udienza del 24.11.2022, è emerso che: Testimone_1
(i) la contabilità delle opere è stata redatta, su richiesta dei comproprietari, dal direttore lavori che ha riconosciuto la relazione prodotta da parte opposta sub all. 11, confermando che i committenti si erano fatti carico di sopportare la differenza tra i costi dei lavori e l'ammontare del contributo comunale (si, ho redatto io la relazione che mi si mostra. Preciso che la redassi in base ad una ripartizione che mi avevano richiesto alcuni dei proprietari in base al contratto stipulato con l'impresa appaltatrice… se ho fatto la relazione
è perché me l'hanno chiesta. A.D.R. del giudice se i comproprietari si erano fatti carico di sopportare la differenza tra i costi dei lavori e l 'ammontare del contributo: si, è così.
pagina 3 di 6 Ripeto che questa necessità era proprio stabilita dalla pratica per accedere al contributo. Il contributo non copriva l'intero costo dell'intervento);
(ii) a seguito dei ritardi nella erogazione del finanziamento da parte del Comune, ognuno dei comproprietari aveva anticipato delle somme a mezzo bonifico bancario
(c'erano dei ritardi nel l 'erogazione del le somme da parte del Comune per i S.A.L.; sicuramente furono anticipate delle somme, che venivano corrisposte tramite bonifici bancari;
ognuno dei comproprietari aveva eseguito degli anticipi sui lavori effettuati ma ancora non contabilizzati, in quanto il contributo erogato dal Comune prevedeva prezzi per i lavori molto bassi. Ciò perché il contributo era stato erogato in base ad un prezziario dei primi anni 2000, mentre i lavori sono stati ultimati una decina di anni fa);
(iii) nella redazione dei conteggi finali, il direttore lavori ha imputato a ciascun proprietario i lavori eseguiti nella sua proprietà esclusiva e quelli condominiali (nel corso di un appalto si eseguono prima le opere condominiali e poi quelle nelle proprietà esclusive. La ripartizione del 2015 che mi è stata mostrata l 'ho redatta tenendo conto dei costi dei lavori relativi al le parti comuni e alle proprietà esclusive per ciascun condomino;
quindi, ciascun comproprietario ha pagato per i lavori eseguiti nella sua proprietà esclusiva e non per quelli eseguiti nel le proprietà esclusiva degli altri. Riguardo ai lavori interni alla proprietà
detta unità abitativa era unica all'epoca dei lavori, per cui i lavori che sono stati Pt_1
seguiti sulla loro proprietà esclusiva sono stati imputati ad entrambi i comproprietari);
(iv) l'accordo tra i comproprietari era che l'accollo delle spese si estendesse a tutti i lavori, condominiali e privati, (l'accollo spese riguardava tutti i lavori, quelli condominiali e quelli eseguiti nelle proprietà esclusive, ed era il risultato del totale;
non c'era una differenza);
(v) non è mai stata deliberata una ripartizione delle spese secondo le tabelle millesimali (io ho redatto la relazione che mi è stata mostrata sul la base del contratto che avevano stipulato i vari comproprietari;
quando ha comunicato la relazione alcuni dei comproprietari mi contestarono che la ripartizione doveva essere eseguita in base alle tabelle millesimali;
a questo punto pretesi che venisse emessa una del ibera condominiale che mi dicesse cosa fare;
ma questa del ibera non c'è mai stata).
pagina 4 di 6 Dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta inoltre che, successivamente al piano di riparto redatto in data 19.10.2015 (all. 11 cit.), il Comune di Bragigliano approvò il saldo finale autorizzando il 19.1.2016 il mandato di pagamento di € 26.816,71 (all. 13), incassato dall'attore in data 18.2.2016 (all. 14).
Nel corso del giudizio, il citato ente territoriale ha poi saldato l'ultima percentuale
(5%) del finanziamento concesso accreditando a l'ulteriore somma di € Parte_1
7.783,29 (cfr. mandato pagamento del 23.9.2023 allegato alle note del 9.11.2023).
Il concorde quadro istruttorio consente, quindi, di ritenere provato il credito di parte opposta nella misura indicata nella relazione finale di cui al citato all.11.
Da un lato, infatti, non vi è stata da parte dell'attore alcuna specifica e pertinente contestazione dei dati contabili in essa indicati, né l'allegazione di alternativo calcolo di dare/avere tra i comproprietari (ferma l'assenza di ogni delibera circa una ripartizione secondo le tabelle millesimali).
Dall'altro, a confutare la prova scritta e le dichiarazioni rese da non Testimone_1
vale la testimonianza del titolare della impresa edile il quale, oltre a CP_2
manifestare nella propria versione punti contradditori e ripensamenti (cfr. verb. ud.
9.11.2023: A.D.R. dell'avv. Cerracchio riguardo ai lavori eseguiti in forza della legge 219/1981 da chi erano stati pagati: «li ha pagati il sig. in quanto era il delegato Parte_1
condominiale; A.D.R. la giudice invita il teste ad essere più preciso, visto le fatture che gli sono state esibite risultano con causali relative alla legge 219/1981: “se la documentazione dice questo non posso smentire;
” ….non ricordo precisamente cosa fosse coperto e no dal contributo della l. 219/1981) non ha potuto validamente riferire sui criteri di calcolo della ripartizione interna, tra i comproprietari, delle spese in oggetto.
La circostanza relativa alla esecuzione (nella consapevolezza dell'opponente) di opere sulla proprietà esclusiva di parte convenuta, e l'eventuale natura abusiva delle stesse che, a dire dell'attore, sarebbe stata la causa del ritardo da parte del Comune nella liquidazione dell'ultima tranche del finanziamento (€ 7.783,29), non incide poi sull'esistenza del credito azionato in via monitoria sia perché, come anticipato, il pagina 5 di 6 direttore lavori ha adeguatamente spiegato che secondo la contabilità da lui redatta nessun condomino ha pagato per lavori svolti sulla proprietà esclusiva di altri e sia perché il credito in oggetto è stato quantificato prima dell'incasso da parte del convenuto della somma di € 26.816,17.
In conclusione, il decreto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2576/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 23-24.9.2018 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Carmine Napoli, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali,
Così deciso in Salerno, lì 16.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9469 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. con il proc. dom. avv.to Alberto Parte_1 C.F._1
Cerracchio, delega in atti
-attore opponente- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._2
Carmine Napoli, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2576/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della convenuta della somma di € 15.759,66 (iva compresa), a saldo della ripartizione effettuata dal direttore lavori per le opere condominiali di completamento del pagina 1 di 6 fabbricato.
Premetteva che, con delibera del 4.07.2002, tutti i proprietari dello stabile sito in
Bracigliano (SA), alla via San Francesco, avevano deciso di procedere alla ristrutturazione del fabbricato danneggiato dal sisma del 1980 affidandoli alla ditta
Edil Grimaldi di CP_2
Al contempo, era stato concordato di avviare le pratiche per usufruire del finanziamento concesso dal Comune di Bracigliano ex lege n. 219/81, delegando per l'espletamento delle formalità il dott. . Parte_1
Dava atto che il citato ente aveva stanziato la somma di € 159.650,00 e di aver provveduto, in qualità di delegato e rappresentante di tutti i comproprietari, alla riscossione dei pagamenti da questi effettuati ed a saldare le fatture dell'impresa appaltatrice.
Evidenziava poi che non era stato ancora liquidato dal Comune il residuo 5% del finanziamento accordato, pari ad € 7.978,21, e che nell'ambito delle lavorazioni appaltate non era stata operata alcuna distinzione tra le opere ammesse a contributo e quelle che sarebbero andate in accollo ai comproprietari, così come non era stato redatto un computo metrico per le opere non ammesse a contributo e quelle relative ai lavori privati di ogni singolo comproprietario.
Tutto ciò premesso, l'attore eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Negava che la ricorrente potesse vantare alcun credito nei suoi confronti, rilevando che la somma di € 9.203,40 imputata dall'opposta alla “... quota di spettanza rispetto al maggior importo, a saldo, ancora da liquidarsi alla data della relazione del Direttore dei
Lavori…” era in realtà riconducibile all'importo non ancora liquidato dal Comune, saldo che in ogni caso avrebbe dovuto essere ripartito tra tutti i proprietari, mentre la somma di € 6.556,26 riferita “..agli anticipi effettuati dalla ricorrente al fine di consentire
l'esecuzione ed ultimazione dei lavori condominiali di completamento del fabbricato, a fronte dei ritardi nei trasferimenti del contributo statale…” era stata evidentemente già versata pagina 2 di 6 all'impresa edile e dunque non poteva essere richiesta in restituzione all'attore.
Contestava anche che la pretesa azionata in via monitoria potesse trovare titolo idoneo nella relazione del Direttore dei lavori e concludeva per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, parte opposta rilevava la dilatorietà dell'eccezione di incompetenza territoriale per aver trovato applicazione l'art. 18 c.p.c., visto che il Tribunale di
Salerno era il giudice del luogo in cui l'opponente aveva la residenza.
Nel merito, sosteneva che il Comune di Bracigliano aveva autorizzato il pagamento del saldo finale, incassato dal delegato al quale, quindi, occorreva Parte_1
rivolgere la domanda di pagamento dell'importo risultante a credito della convenuta secondo il conteggio finale redatto dal direttore lavori, atto non contestato dall'attore.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 28.11.2019) ed esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 12.9.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione non può essere accolta.
Affermata la competenza del Tribunale adito, ex art. 18 c.p.c., va rilevato che dall'istruttoria condotta e in particolare dalla testimonianza resa dal Direttore Lavori
all'udienza del 24.11.2022, è emerso che: Testimone_1
(i) la contabilità delle opere è stata redatta, su richiesta dei comproprietari, dal direttore lavori che ha riconosciuto la relazione prodotta da parte opposta sub all. 11, confermando che i committenti si erano fatti carico di sopportare la differenza tra i costi dei lavori e l'ammontare del contributo comunale (si, ho redatto io la relazione che mi si mostra. Preciso che la redassi in base ad una ripartizione che mi avevano richiesto alcuni dei proprietari in base al contratto stipulato con l'impresa appaltatrice… se ho fatto la relazione
è perché me l'hanno chiesta. A.D.R. del giudice se i comproprietari si erano fatti carico di sopportare la differenza tra i costi dei lavori e l 'ammontare del contributo: si, è così.
pagina 3 di 6 Ripeto che questa necessità era proprio stabilita dalla pratica per accedere al contributo. Il contributo non copriva l'intero costo dell'intervento);
(ii) a seguito dei ritardi nella erogazione del finanziamento da parte del Comune, ognuno dei comproprietari aveva anticipato delle somme a mezzo bonifico bancario
(c'erano dei ritardi nel l 'erogazione del le somme da parte del Comune per i S.A.L.; sicuramente furono anticipate delle somme, che venivano corrisposte tramite bonifici bancari;
ognuno dei comproprietari aveva eseguito degli anticipi sui lavori effettuati ma ancora non contabilizzati, in quanto il contributo erogato dal Comune prevedeva prezzi per i lavori molto bassi. Ciò perché il contributo era stato erogato in base ad un prezziario dei primi anni 2000, mentre i lavori sono stati ultimati una decina di anni fa);
(iii) nella redazione dei conteggi finali, il direttore lavori ha imputato a ciascun proprietario i lavori eseguiti nella sua proprietà esclusiva e quelli condominiali (nel corso di un appalto si eseguono prima le opere condominiali e poi quelle nelle proprietà esclusive. La ripartizione del 2015 che mi è stata mostrata l 'ho redatta tenendo conto dei costi dei lavori relativi al le parti comuni e alle proprietà esclusive per ciascun condomino;
quindi, ciascun comproprietario ha pagato per i lavori eseguiti nella sua proprietà esclusiva e non per quelli eseguiti nel le proprietà esclusiva degli altri. Riguardo ai lavori interni alla proprietà
detta unità abitativa era unica all'epoca dei lavori, per cui i lavori che sono stati Pt_1
seguiti sulla loro proprietà esclusiva sono stati imputati ad entrambi i comproprietari);
(iv) l'accordo tra i comproprietari era che l'accollo delle spese si estendesse a tutti i lavori, condominiali e privati, (l'accollo spese riguardava tutti i lavori, quelli condominiali e quelli eseguiti nelle proprietà esclusive, ed era il risultato del totale;
non c'era una differenza);
(v) non è mai stata deliberata una ripartizione delle spese secondo le tabelle millesimali (io ho redatto la relazione che mi è stata mostrata sul la base del contratto che avevano stipulato i vari comproprietari;
quando ha comunicato la relazione alcuni dei comproprietari mi contestarono che la ripartizione doveva essere eseguita in base alle tabelle millesimali;
a questo punto pretesi che venisse emessa una del ibera condominiale che mi dicesse cosa fare;
ma questa del ibera non c'è mai stata).
pagina 4 di 6 Dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta inoltre che, successivamente al piano di riparto redatto in data 19.10.2015 (all. 11 cit.), il Comune di Bragigliano approvò il saldo finale autorizzando il 19.1.2016 il mandato di pagamento di € 26.816,71 (all. 13), incassato dall'attore in data 18.2.2016 (all. 14).
Nel corso del giudizio, il citato ente territoriale ha poi saldato l'ultima percentuale
(5%) del finanziamento concesso accreditando a l'ulteriore somma di € Parte_1
7.783,29 (cfr. mandato pagamento del 23.9.2023 allegato alle note del 9.11.2023).
Il concorde quadro istruttorio consente, quindi, di ritenere provato il credito di parte opposta nella misura indicata nella relazione finale di cui al citato all.11.
Da un lato, infatti, non vi è stata da parte dell'attore alcuna specifica e pertinente contestazione dei dati contabili in essa indicati, né l'allegazione di alternativo calcolo di dare/avere tra i comproprietari (ferma l'assenza di ogni delibera circa una ripartizione secondo le tabelle millesimali).
Dall'altro, a confutare la prova scritta e le dichiarazioni rese da non Testimone_1
vale la testimonianza del titolare della impresa edile il quale, oltre a CP_2
manifestare nella propria versione punti contradditori e ripensamenti (cfr. verb. ud.
9.11.2023: A.D.R. dell'avv. Cerracchio riguardo ai lavori eseguiti in forza della legge 219/1981 da chi erano stati pagati: «li ha pagati il sig. in quanto era il delegato Parte_1
condominiale; A.D.R. la giudice invita il teste ad essere più preciso, visto le fatture che gli sono state esibite risultano con causali relative alla legge 219/1981: “se la documentazione dice questo non posso smentire;
” ….non ricordo precisamente cosa fosse coperto e no dal contributo della l. 219/1981) non ha potuto validamente riferire sui criteri di calcolo della ripartizione interna, tra i comproprietari, delle spese in oggetto.
La circostanza relativa alla esecuzione (nella consapevolezza dell'opponente) di opere sulla proprietà esclusiva di parte convenuta, e l'eventuale natura abusiva delle stesse che, a dire dell'attore, sarebbe stata la causa del ritardo da parte del Comune nella liquidazione dell'ultima tranche del finanziamento (€ 7.783,29), non incide poi sull'esistenza del credito azionato in via monitoria sia perché, come anticipato, il pagina 5 di 6 direttore lavori ha adeguatamente spiegato che secondo la contabilità da lui redatta nessun condomino ha pagato per lavori svolti sulla proprietà esclusiva di altri e sia perché il credito in oggetto è stato quantificato prima dell'incasso da parte del convenuto della somma di € 26.816,17.
In conclusione, il decreto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2576/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 23-24.9.2018 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Carmine Napoli, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali,
Così deciso in Salerno, lì 16.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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