Articolo 2 della Legge 17 ottobre 1977, n. 749
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 ottobre 1977
Art. 2.
Per l'anno 1978 il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , modificato dall' articolo 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , e' fissato fra il 1 e il 30 giugno.
Il terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'articolo 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma".
Entrata in vigore il 20 ottobre 1977
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