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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1393/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1393/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia
Valenza (C.F. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
CodiceFiscale_2
e
(C.F .), nato a [...] l'[...] e residente CP_1 C.F._3 in S. Stefano di Magra (SP,) Via G. di Vittorio n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella
AR (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 29.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11.07.2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno legalmente separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la residenza ove vorrà e dandosi fin da ora il consenso al rilascio del passaporto;
B) il signor i impegna e si obbliga a cedere alla signora la propria quota del 50% CP_1 Parte_1 di proprietà dei suddetti beni: appartamento sito in Via G. Di Vittorio n. 42 int. 23 piano 3, censito catastalmente al Fg. 17 Mapp 826 Sub 48 Cat A/2, vani 2,5; 60 m2 e cantina, nel medesimo stabile sita in Via Cisa Sud, Piano S, censita al Fg 17 Mapp. n. 826, Sub 24, Cat C/2; 10 m2 (all'esito della cessione di cui sopra, quindi, la signora rimarrà proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 come sopra individuati) nonché la propria quota in comunione, attualmente nella misura di
1171/10000 di proprietà indivisa, dei seguenti altri cespiti siti in Via Cisa Sud piano T, censiti al Fg
17 e, precisamente, i sub 50 e 51 del mapp. 826 ( tutti Cat F1); i subalterni 1 (Cat F1) e 5 (Cat F5) del Mapp 827; il mapp 1690 e 1691 (entrambi Cat F1) quale forma di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a fronte della corresponsione, da parte della signora di Euro Parte_1
45.000 al signor (stante l'intero mutuo pagato a suo tempo dal signor per questo CP_1 CP_1 immobile), con spese relative all'atto di cessione a carico esclusivo del cessionario Sig.ra Parte_1
e da formalizzarsi avanti a notaio, da quest'ultima scelto, entro e non oltre tre mesi dall'omologazione della separazione consensuale.
Il versamento della somma di cui sopra da parte della Signora avverrà contestualmente Parte_1 al trasferimento degli immobili in sede notarile.
Si precisa che detti trasferimenti, ai fini della esenzione ex art 19 Legge 74 del 06/03/1987, sono considerati elementi funzionali ed indispensabili per una equa regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e non costituiscono, quindi, né atto di liberalità né compravendita.
2 Rimarranno nella proprietà della signora anche tutti i mobili presenti nell'immobile e Parte_1 nella cantina, ad eccezione della collezione di treni d'epoca e di alcuni documenti personali nonché di tutti gli abiti ed effetti personali esistenti anche nell'alloggio, che il signor organizzerà di CP_1 trasferire con spese di trasporto a suo carico entro tre mesi dall'omologazione della separazione consensuale (e/o comunque entro la data della suddetta cessione formalizzata davanti a notaio).
Il Sig. quindi, toglierà dagli immobili tutti i propri beni sopra menzionati, nulla escluso. CP_1
C) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_1 CP_1
(entrambi titolari di pensione e non obbligati alla presentazione di Dichiarazione dei redditi) e rinunciano pertanto alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
D) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo del c/corrente bancario e/o postale e/o libretto, investimento, Buono, polizza e/o qualsivoglia altro valore mobiliare di cui è intestatario così come di mezzo di trasporto;
E) dichiarano di avere regolato ogni altra questione, economica e non, relativa al loro matrimonio prima dell'udienza di separazione, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto sopra esposto.
E) Spese di lite compensate tra le parti”.
All'udienza del 29.10.2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né essendovi prole da tutelare.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in La Spezia (SP) in data 10.12.1981 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1981, al n. 115, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“A) I coniugi vivranno legalmente separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la residenza ove vorrà e dandosi fin da ora il consenso al rilascio del passaporto;
B) il signor i impegna e si obbliga a cedere alla signora la propria quota del 50% CP_1 Parte_1 di proprietà dei suddetti beni: appartamento sito in Via G. Di Vittorio n. 42 int. 23 piano 3, censito catastalmente al Fg. 17 Mapp 826 Sub 48 Cat A/2, vani 2,5; 60 m2 e cantina, nel medesimo stabile sita in Via Cisa Sud, Piano S, censita al Fg 17 Mapp. n. 826, Sub 24, Cat C/2; 10 m2 (all'esito della cessione di cui sopra, quindi, la signora rimarrà proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 come sopra individuati) nonché la propria quota in comunione, attualmente nella misura di
1171/10000 di proprietà indivisa, dei seguenti altri cespiti siti in Via Cisa Sud piano T, censiti al Fg
17 e, precisamente, i sub 50 e 51 del mapp. 826 ( tutti Cat F1); i subalterni 1 (Cat F1) e 5 (Cat F5) del Mapp 827; il mapp 1690 e 1691 (entrambi Cat F1) quale forma di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a fronte della corresponsione, da parte della signora di Euro Parte_1
45.000 al signor (stante l'intero mutuo pagato a suo tempo dal signor per questo CP_1 CP_1 immobile), con spese relative all'atto di cessione a carico esclusivo del cessionario Sig.ra Parte_1
e da formalizzarsi avanti a notaio, da quest'ultima scelto, entro e non oltre tre mesi dall'omologazione della separazione consensuale.
Il versamento della somma di cui sopra da parte della Signora avverrà contestualmente Parte_1 al trasferimento degli immobili in sede notarile.
Si precisa che detti trasferimenti, ai fini della esenzione ex art 19 Legge 74 del 06/03/1987, sono considerati elementi funzionali ed indispensabili per una equa regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e non costituiscono, quindi, né atto di liberalità né compravendita.
Rimarranno nella proprietà della signora anche tutti i mobili presenti nell'immobile e Parte_1 nella cantina, ad eccezione della collezione di treni d'epoca e di alcuni documenti personali nonché di tutti gli abiti ed effetti personali esistenti anche nell'alloggio, che il signor organizzerà di CP_1 trasferire con spese di trasporto a suo carico entro tre mesi dall'omologazione della separazione consensuale (e/o comunque entro la data della suddetta cessione formalizzata davanti a notaio). 4 Il Sig. quindi, toglierà dagli immobili tutti i propri beni sopra menzionati, nulla escluso. CP_1
C) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_1 CP_1
(entrambi titolari di pensione e non obbligati alla presentazione di Dichiarazione dei redditi) e rinunciano pertanto alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
D) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo del c/corrente bancario e/o postale e/o libretto, investimento, Buono, polizza e/o qualsivoglia altro valore mobiliare di cui è intestatario così come di mezzo di trasporto;
E) dichiarano di avere regolato ogni altra questione, economica e non, relativa al loro matrimonio prima dell'udienza di separazione, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto sopra esposto.
E) Spese di lite compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1393/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia
Valenza (C.F. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
CodiceFiscale_2
e
(C.F .), nato a [...] l'[...] e residente CP_1 C.F._3 in S. Stefano di Magra (SP,) Via G. di Vittorio n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella
AR (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 29.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11.07.2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno legalmente separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la residenza ove vorrà e dandosi fin da ora il consenso al rilascio del passaporto;
B) il signor i impegna e si obbliga a cedere alla signora la propria quota del 50% CP_1 Parte_1 di proprietà dei suddetti beni: appartamento sito in Via G. Di Vittorio n. 42 int. 23 piano 3, censito catastalmente al Fg. 17 Mapp 826 Sub 48 Cat A/2, vani 2,5; 60 m2 e cantina, nel medesimo stabile sita in Via Cisa Sud, Piano S, censita al Fg 17 Mapp. n. 826, Sub 24, Cat C/2; 10 m2 (all'esito della cessione di cui sopra, quindi, la signora rimarrà proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 come sopra individuati) nonché la propria quota in comunione, attualmente nella misura di
1171/10000 di proprietà indivisa, dei seguenti altri cespiti siti in Via Cisa Sud piano T, censiti al Fg
17 e, precisamente, i sub 50 e 51 del mapp. 826 ( tutti Cat F1); i subalterni 1 (Cat F1) e 5 (Cat F5) del Mapp 827; il mapp 1690 e 1691 (entrambi Cat F1) quale forma di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a fronte della corresponsione, da parte della signora di Euro Parte_1
45.000 al signor (stante l'intero mutuo pagato a suo tempo dal signor per questo CP_1 CP_1 immobile), con spese relative all'atto di cessione a carico esclusivo del cessionario Sig.ra Parte_1
e da formalizzarsi avanti a notaio, da quest'ultima scelto, entro e non oltre tre mesi dall'omologazione della separazione consensuale.
Il versamento della somma di cui sopra da parte della Signora avverrà contestualmente Parte_1 al trasferimento degli immobili in sede notarile.
Si precisa che detti trasferimenti, ai fini della esenzione ex art 19 Legge 74 del 06/03/1987, sono considerati elementi funzionali ed indispensabili per una equa regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e non costituiscono, quindi, né atto di liberalità né compravendita.
2 Rimarranno nella proprietà della signora anche tutti i mobili presenti nell'immobile e Parte_1 nella cantina, ad eccezione della collezione di treni d'epoca e di alcuni documenti personali nonché di tutti gli abiti ed effetti personali esistenti anche nell'alloggio, che il signor organizzerà di CP_1 trasferire con spese di trasporto a suo carico entro tre mesi dall'omologazione della separazione consensuale (e/o comunque entro la data della suddetta cessione formalizzata davanti a notaio).
Il Sig. quindi, toglierà dagli immobili tutti i propri beni sopra menzionati, nulla escluso. CP_1
C) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_1 CP_1
(entrambi titolari di pensione e non obbligati alla presentazione di Dichiarazione dei redditi) e rinunciano pertanto alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
D) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo del c/corrente bancario e/o postale e/o libretto, investimento, Buono, polizza e/o qualsivoglia altro valore mobiliare di cui è intestatario così come di mezzo di trasporto;
E) dichiarano di avere regolato ogni altra questione, economica e non, relativa al loro matrimonio prima dell'udienza di separazione, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto sopra esposto.
E) Spese di lite compensate tra le parti”.
All'udienza del 29.10.2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né essendovi prole da tutelare.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in La Spezia (SP) in data 10.12.1981 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1981, al n. 115, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“A) I coniugi vivranno legalmente separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la residenza ove vorrà e dandosi fin da ora il consenso al rilascio del passaporto;
B) il signor i impegna e si obbliga a cedere alla signora la propria quota del 50% CP_1 Parte_1 di proprietà dei suddetti beni: appartamento sito in Via G. Di Vittorio n. 42 int. 23 piano 3, censito catastalmente al Fg. 17 Mapp 826 Sub 48 Cat A/2, vani 2,5; 60 m2 e cantina, nel medesimo stabile sita in Via Cisa Sud, Piano S, censita al Fg 17 Mapp. n. 826, Sub 24, Cat C/2; 10 m2 (all'esito della cessione di cui sopra, quindi, la signora rimarrà proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 come sopra individuati) nonché la propria quota in comunione, attualmente nella misura di
1171/10000 di proprietà indivisa, dei seguenti altri cespiti siti in Via Cisa Sud piano T, censiti al Fg
17 e, precisamente, i sub 50 e 51 del mapp. 826 ( tutti Cat F1); i subalterni 1 (Cat F1) e 5 (Cat F5) del Mapp 827; il mapp 1690 e 1691 (entrambi Cat F1) quale forma di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a fronte della corresponsione, da parte della signora di Euro Parte_1
45.000 al signor (stante l'intero mutuo pagato a suo tempo dal signor per questo CP_1 CP_1 immobile), con spese relative all'atto di cessione a carico esclusivo del cessionario Sig.ra Parte_1
e da formalizzarsi avanti a notaio, da quest'ultima scelto, entro e non oltre tre mesi dall'omologazione della separazione consensuale.
Il versamento della somma di cui sopra da parte della Signora avverrà contestualmente Parte_1 al trasferimento degli immobili in sede notarile.
Si precisa che detti trasferimenti, ai fini della esenzione ex art 19 Legge 74 del 06/03/1987, sono considerati elementi funzionali ed indispensabili per una equa regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e non costituiscono, quindi, né atto di liberalità né compravendita.
Rimarranno nella proprietà della signora anche tutti i mobili presenti nell'immobile e Parte_1 nella cantina, ad eccezione della collezione di treni d'epoca e di alcuni documenti personali nonché di tutti gli abiti ed effetti personali esistenti anche nell'alloggio, che il signor organizzerà di CP_1 trasferire con spese di trasporto a suo carico entro tre mesi dall'omologazione della separazione consensuale (e/o comunque entro la data della suddetta cessione formalizzata davanti a notaio). 4 Il Sig. quindi, toglierà dagli immobili tutti i propri beni sopra menzionati, nulla escluso. CP_1
C) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_1 CP_1
(entrambi titolari di pensione e non obbligati alla presentazione di Dichiarazione dei redditi) e rinunciano pertanto alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
D) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo del c/corrente bancario e/o postale e/o libretto, investimento, Buono, polizza e/o qualsivoglia altro valore mobiliare di cui è intestatario così come di mezzo di trasporto;
E) dichiarano di avere regolato ogni altra questione, economica e non, relativa al loro matrimonio prima dell'udienza di separazione, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto sopra esposto.
E) Spese di lite compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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