Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 43550
CASS
Sentenza 8 luglio 2016

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Massime1

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, è indennizzabile anche il periodo trascorso, senza avervi dato (o concorso a darvi) causa per dolo o colpa grave, in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva.

Commentario1

  • 1Art. 643 - Riparazione dell’errore giudiziario
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 43550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43550
Data del deposito : 8 luglio 2016

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