Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
Il principio di diritto al quale il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi è soltanto quello che, a norma dell'art.173, comma 2, disp.att.cod.proc.pen., deve essere specificamente enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio. Tale effetto vincolante non scaturisce, invece, da affermazioni esplicative della "ratio decidendi" e, meno ancora, da singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato ma non forniscano, in sè, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 12752 del 27 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2017, che aveva condannato M. Michele alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, ha affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, condannandolo alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 1.1. Con sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Foggia …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 11 marzo 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 12752 del 27 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2017, che aveva condannato M. Michele alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, ha affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, condannandolo alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 1.1. Con sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Foggia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/1999, n. 8242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8242 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 18/5/1999
1. Dott. DE PASCALIS DARIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 555
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 02436/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) DI RG SU n. il 7/8/1936
2) LV AF n. il 7/9/1945
3) VI LF n. il 17/12/1948
avverso sentenza del 17/4/1998 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FRASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Bardi che ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 3 maggio 1989, il Tribunale di Napoli condannava DI RG GI, LV AF e VI LF, alla pena di anni uno di reclusione e lire 200.000 di multa quali responsabili del reato di cui all'art. 479 cod. pen. perché, nella loro qualità di appartenenti al Comune di Casandrino, il 9 aprile 1984, formando un processo verbale di accertamento di opere edilizie eseguite in totale difformità dalla concessione a carico di tale CE IM, attestavano falsamente circostanze relative alla ultimazione dei lavori ed alla occupazione di tali immobili da parte di terzi. In particolare, il 29 marzo 1984, i Carabinieri di Frattamaggiore, con l'ausilio di un vigile urbano e del geometra comunale, dopo aver posto sotto sequestro l'immobile di CE IO e LV, non avendo il tempo di ispezionare l'altro vicino immobile di CE PE ed IM, incaricarono i vigili urbani di Casandrino di accertare se l'immobile risultasse abitato. Il DI RG, all'epoca comandante dei vigili urbani di Casandrino, unitamente ai suoi collaboratori LV e VI, dopo essersi recati sul posto, compilarono il 9 aprile 1984 un analitico rapporto, inviato al Pretore ed al Sindaco, ma non anche ai Carabinieri, nel quale si affermava sostanzialmente che tutte le unità immobiliari erano risultate occupate da persone o cose. Il 12 maggio successivo, i Carabinieri, non avendo ricevuto risposta da parte dei vigili urbani di Casandrino, si recarono anch'essi sul luogo sequestrando tutte le unità immobiliari che erano risultate vuote e non ancora terminate, dando atto analiticamente della situazione. Il contrasto tra quanto asseritamente constatato dai vigili urbani e le risultanze scaturite dall'accesso operato dai carabinieri, unitamente ad altre emergenze processuali determinò, dunque, l'affermazione di penale responsabilità degli imputati e la conseguente condanna che, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 1991, divenne poi irrevocabile.
Il 9 novembre 1993, il VI, il DI RG ed il LV proposero istanza di revisione a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si deduceva, a conforto della istanza, la scoperta di nuovi elementi che non avevano formato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado e che, a dire degli istanti, ove conosciuti, avrebbero determinato il proscioglimento degli stessi. Elementi in particolare rappresentati da dichiarazioni testimoniali e documenti, tra i quali fatture che attesterebbero l'esistenza, nei locali cui si riferiva il verbale oggetto di imputazione, di attività commerciali.
Con ordinanza del 2 dicembre 1993 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di revisione. Rilevava in proposito la Corte napoletana che la prova dedotta risultava priva del carattere della novità, in quanto i documenti erano già posseduti ed i testimoni conosciuti già all'epoca del dibattimento di primo e secondo grado. In ogni caso, soggiungeva la Corte, deducendosi indirettamente la falsità del verbale dei Carabinieri e della relativa testimonianza, l'ammissibilità della richiesta di revisione doveva valutarsi in rapporto al caso di condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio;
sicché, non risultando neppure promosso un procedimento per tali falsità, la domanda doveva ritenersi anche sotto tale profilo inammissibile.
Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza del 28 settembre 1994, annullava l'ordinanza stessa, con rinvio alla stessa Corte di appello, altra sezione, per nuovo esame. La sentenza demolitoria in particolare censurava l'ordinanza nella parte in cui negava la novità della prova per il fatto che documenti e testi fossero rispettivamente posseduti e conosciuti dagli istanti, anche se non valutati ed esaminati dal giudice. Contestava altresì la fondatezza anche del secondo profilo posto a base dei provvedimento impugnato, sul rilievo che le prove testimoniali e documentali dedotte dagli istanti "potrebbero far emergere una situazione di fatto incompatibile solo sul piano oggettivo con il contenuto del documento, la falsità, in tesi, delle cui attestazioni potrebbe essere ricondotta a fattori diversi dall'intenzione di falsità degli autori del documento". All'esito del giudizio di rinvio, la Corte napoletana con sentenza del 17 novembre 1998 rigettava l'istanza di revisione. A fondamento della decisione reiettiva, la Corte stessa evocava, in particolare, la radicalità del contrasto tra lo stato dei luoghi constatato dai Carabinieri e le versioni offerte dai testi esaminati nella stessa fase di revisione: un contrasto reso ancor più acuto dal fatto che, in occasione della ispezione, i militari vennero accompagnati da CE IM, il quale nulla eccepì alla verbalizzazione dei militi, e dalle dichiarazioni rese nel primo dibattimento da CE PE, che palesemente smentirebbero l'assunto dei testi. Inconferente sarebbe, poi, per varie ragioni, la documentazione prodotta e costituita da fatture e da un contratto con la SIP, considerato, in sintesi, che le fatture, per natura del materiale, epoca e quantità, non dimostravano l'esistenza di una deposito di merce presso i locali incriminati e che il contratto SIP - attesa la natura dei lavori ivi descritti - non era ideneo ad asseverare che lo stabile fosse stato allacciato alla rete telefonica.
Avverso tale sentenza la difesa dei condannati ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto, nonché violazione dell'art. 173, comma 2, disp.att. cod. proc. pen. A parere dei ricorrenti il giudice a quo non avrebbe osservato il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento di questa Corte, in quanto, attestandosi sul contrasto tra il verbale dei Carabinieri e quello oggetto di imputazione, si sarebbe limitato ad una disamina circa l'assenza di interesse dei militari di danneggiare gli CE, interpretando quindi in questa chiave anche i risultati delle prove nuove, e non valutando sul piano logico la circostanza che un simile argomentare poteva valere ad escludere anche la responsabilità, considerate le loro attribuzioni ed i rischi che assumevano. Illogico sarebbe poi annettere valore univoco alla acquiescenza serbata da CE IM al momento del sequestro, mentre frutto di erronea lettura degli atti sarebbero i riferimenti relativi alle dichiarazioni rese da CE PE nel primo dibattimento. Quanto, poi, alla documentazione prodotta, la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare le nuove prove unitamente a quelle già valutate e di motivare sul punto, cadendo in un travisamento in relazione alla erronea lettura di alcuni dei documenti posti a base della domanda di revisione. Da ultimo, i ricorrenti si dolgono del fatto che l'erronea prospettiva secondo la quale si sarebbe mossa la decisione impugnata, avrebbe impedito di esaminare il tema centrale indotto dalla istanza di revisione, vale a dire la inesatta percezione della realtà rappresentata nei due verbali antagonisti:
un tema, questo, soggiungono i ricorrenti, che invece doveva esser tenuto presente per saggiare la resistenza delle prove nuove, dando poi conto in motivazione dei relativi risultati.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato. L'atto di impugnativa è anzitutto volto a censurare la mancata osservanza, da parte del giudice a quo, del principio di diritto asseritamente affermato con la pronuncia di questa Corte con la quale venne annullata l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che, a sua volta, ebbe a dichiarare inammissibile l'istanza di revisione proposta dagli odierni ricorrenti. Si osserva, infatti, nell'atto di ricorso, che questa Corte, nella richiamata pronuncia, aveva rilevato come le nuove prove dedotte dagli istanti avrebbero potuto "far emergere una situazione di fatto incompatibile solo sul piano oggettivo con il contenuto del documento, la falsità, in tesi, delle cui attestazioni potrebbe essere ricondotta a fattori diversi dall'intenzione di falsità degli autori del documento", sicché - deducono i ricorrenti - era proprio alla luce di tale criterio che il giudice di rinvio avrebbe dovuto procedere alla verifica di resistenza delle nuove prove ed all'apprezzamento della relativa capacità dimostrativa del contrasto solo oggettivo tra le opposte "verità" documentali su cui era stato fondato il giudizio di responsabilità. Pertanto, avendo la sentenza impugnata preso le mosse ed incentrato l'intero iter logico della decisione proprio sul contrasto di cui si è detto, da ciò sarebbe scaturito, ad un tempo, l'inosservanza del principio di diritto affermato da questa Corte ed il correlativo vizio di motivazione del provvedimento. L'assunto si rivela privo di giuridica consistenza. Può infatti qui subito ripetersi, in linea generale, che, in tema di sindacato sul vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano tornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che il giudice di rinvio, avuto riguardo ai limiti propri del giudice di legittimità, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi, ed è vincolato solo dall'obbligo di motivare logicamente seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte suprema, colmando i vuoti motivazionali additati ed evitando le incongruenze logiche rilevate nella sentenza annullata, senza essere vincolato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni (Cass., Sez. I, 10 febbraio 1998, Scuotto e altri, m.210016; Cass., Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, m.203428). Accanto a ciò, se è vero che il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di cassazione, giacché quel principio, in quanto immodificabile da parte del giudice e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 29 ottobre 1998, Schiavone, m.212423), è altrettanto vero che un simile effetto vincolante potrà scaturire soltanto dal "principio di diritto" che, non a caso, a norma dell'art. 173, comma 2, disp.att. cod. proc. pen., deve essere specificamente enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio, e non da qualsiasi affermazione esplicativa della ratio decidendi o, meno ancora, da singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato ma non forniscano, in sè, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità.
In tale prospettiva appare quindi evidente che il riferimento alla possibile non intenzionalità della falsa attestazione addebitata ai ricorrenti - che pure compare nella richiamata sentenza di annullamento di questa Corte - lungi dal profilarsi quale "principio di diritto" vincolante per il giudice del rinvio, finisce per integrare null'altro che un enunciato logico teso ad evidenziare le ragioni per le quali l'ordinanza di inammissibilità della istanza di revisione non poteva ritenersi legittima. Considerato, infatti, che quella ordinanza aveva ritenuto che la richiesta di revisione andasse riferita alla ipotesi prevista dall'art. 554, n. 4, del vecchio codice di rito, corrispondente alla ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lett d), del codice vigente, e tenuto conto del fatto che a tale conclusione il giudice a quo era giunto erroneamente postulando che il contrasto tra due enunciati dichiarativi riflettenti la stessa situazione oggettiva non potesse che risolversi nel senso della falsità dell'uno o dell'altro, così escludendo del tutto apoditticamente l'ipotesi dell'errore che le nuove prove avrebbero al contrario potuto svelare, ne derivava, come unico vincolo per il giudice dei rinvio, quello di non reiterare le conclusioni precedentemente rassegnate, senza compromissione alcuna, dunque, per il libero apprezzamento delle risultanze processuali. Ebbene, e contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, l'approfondita disamina che la sentenza impugnata ha svolto in ordine alle acquisizioni operate nel corso dei giudizio di revisione, è sostenuta da motivazione più che congrua e del tutto esente da censure sul piano logico argomentativo. Puntuale si rivela, infatti, lo sviluppo delle considerazioni e degli elementi fattuali che smentiscono la valenza antagonista delle nuove testimonianze indotte, così come del tutto lineare si appalesa l'incedere motivazionale che assegna univoco risalto alla condotta ed alle dichiarazioni rispettivamente serbata e rese da CE IM e CE PE:
dichiarazioni il cui senso non può che essere quello loro assegnato nel testo del provvedimento impugnato, a nulla rilevando nella presente sede le dedotte ed inverificabili prospettive di travisamento evidenziate nell'atto di ricorso, per di più riferite ad un contesto che, comunque, la sentenza impugnata ha, con plurime ed esaurienti considerazioni, adeguatamente iscritto nell'alveo di uno sterile tentativo di manipolazione difensiva, posto in essere dal protagonisti della vicenda, allora tutti imputati. Parimenti infondate si rivelano, per concludere, le censure che i ricorrenti hanno mosso alla parte della sentenza che ha escluso l'idoneità dei documenti contabili prodotti dalla difesa, a contrastare il quadro delineato dalla pronuncia di condanna della quale è stata chiesta la revisione. Ciascuno dei documenti prodotti è stato, infatti, puntualmente analizzato dalla Corte territoriale, tanto isolatamente che nel contesto dell'intero materiale acquisito, in una prospettiva evidentemente incentrata sullo specifico tema di prova che quella documentazione avrebbe dovuto, ad un tempo, sviluppare ed esaurire. Al contrario, dalla disamina compiuta traspare, senza alcun salto logico, l'assoluta inidoneità di quei documenti a fungere da elemento attestativo di una attività commerciale di dimensioni tali da consentire di ritener provato che i locali, cui si riferiva l'accesso compiuto dagli odierni ricorrenti, potessero essere utilizzati, all'epoca dei fatti, come deposito. Escluso, quindi, anche per questa parte, qualsiasi vizio desumibile dal provvedimento impugnato ed inconferenti essendo i rilievi in fatto svolti nell'atto di impugnazione, il ricorso deve essere respinto con correlativa statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999