Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 2
Il principio di diritto enunciato in sede di annullamento con rinvio non deve essere inserito necessariamente nel dispositivo, trovando collocazione naturale nella motivazione esplicativa delle ragioni della decisione e degli errori giuridici contenuti nella sentenza annullata.
La condizione ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa alla custodia cautelare, può concretarsi anche in un comportamento non specificamente indicato nel provvedimento cautelare, sempre che lo stesso non sia stato escluso dal giudice della cognizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2009, n. 15722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15722 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 12/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 264
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 39909/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Economia e Finanze;
nei confronti di:
LI SS, nato a [...] il 30 gennaio del 1956;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 10 ottobre del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. PETTI Ciro;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. FATTO
LI SS è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza del GIP di Milano notificata il 6/5/92, per il reato di concussione. È stato detenuto in carcere dal 6 al 12 maggio ed agli arresti domiciliari fino al 18 giugno del 1992. Detta ordinanza attribuiva al LI, all'epoca assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano, il reato di concussione, per avere egli ricevuto da tale EL IZ per conto dell'impresa IFG Tettamanti la somma di 300 milioni di L., dietro minaccia di intralciare il rapporto di appalto per la costruzione del Piccolo Teatro di Milano, affidato a tale impresa.
Nel corso delle indagini al LI era anche contestato il reato di illecito finanziamento ai partiti, per avere ricevuto dallo stesso soggetto 100 milioni di L. da destinare all'allora PCI senza delibera societaria e iscrizione a bilancio. I due procedimenti riuniti avevano dato luogo a due sentenze di proscioglimento. Con la prima dell'11 novembre del 1999 era stata dichiarata la prescrizione dell'illecito finanziamento ai partiti. Con la seconda del 1 febbraio 2000, il LI era stato prosciolto dal reato di concussione per l'insussistenza del fatto.
Il LI ha proposto allora istanza ex art. 314 c.p.p., per l'indennizzo in relazione alla custodia cautelare ingiustamente subita.
La Corte d'Appello ha accolto la domanda con ordinanza impugnata innanzi a questa Suprema Corte dal Procuratore Generale, e cassata con sentenza in data - 15/3/07, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano.
La Corte ambrosiana, giudicando in sede di rinvio, dopo avere preliminarmente osservato che non era vincolata all'osservanza di alcun principio di diritto perché nessun principio era stato enunciato da questa Corte nel dispositivo della decisione, pur dando atto del comportamento colposo tenuto dal LI, osservava che di esso non si poteva tenere conto perché non menzionato nell'ordinanza di custodia cautelare.
Ricorre per cassazione il Ministero per mezzo dell'avvocatura dello Stato denunciando:
1) la violazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, nonché contraddittorietà della motivazione:assume che la Corte territoriale, pur dando atto dei comportamenti gravemente colposi tenuti dal LI consistiti nell'avere ricevuto somme di denaro e nell'essersi incontrato con rappresentanti dell'IFG Tettamanti, aveva omesso di apprezzarli solo perché non menzionati nel provvedimento cautelare, ignorando in tal modo il principio di diritto enunciato da questa Corte;
2) l'erroneità della motivazione e omessa considerazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte sotto altro profilo:
sostiene che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che nell'ambito dello stesso procedimento penale il ricorrente era stato prosciolto solo per intervenuta prescrizione dal reato di finanziamento illecito ai partiti, reato che per la pena edittale prevista avrebbe potuto costituire anche di per sè solo presupposto sufficiente per l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare, come già rilevato da questa Corte con la sentenza in data 15/3/07. DIRITTO
Il ricorso va accolto per la sostanziale elusione dei principi enunciati da questa Corte nella decisione d'annullamento Preliminarmente va premesso che sia nel rito civile (art. 384 c.p.p., e art. 143 disp. att. c.p.c.) che in quello penale(art. 623 c.p.p. e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2), la norma impone alla suprema Corte, in caso di annullamento con rinvio, di enunciare specificamente il principio di diritto al quale il giudice del rinvio deve attenersi, ma non gli prescrive affatto di indicare tale principio nel dispositivo della decisione. Anzi esso trova la sua sede naturale nella motivazione allorché si indicano le ragioni della decisione e si segnalano gli errori giuridici contenuti nella decisione censurata. D'altra parte, l'omessa esplicita enunciazione del principio di diritto, sia in sede civile che in sede penale, non esonera il giudice del rinvio dall'obbligo di uniformarsi al dettato della Suprema Corte allorché un principio di diritto sia comunque desumibile dalla motivazione. Nel caso in esame questa Corte nella motivazione aveva specificamente enunciato due principi di diritto. Con il primo aveva precisato che nel processo cumulativo, avente cioè ad oggetto più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola tra queste, semprecché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto essendo irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni.
In relazione a tale principio la Corte territoriale ha chiarito che esso, corretto in astratto, non era applicabile alla fattispecie poiché il provvedimento cautelare non era stato pronunciato per l'illecito finanziamento dei partiti. Sotto tale profilo non è configurabile alcuna inosservanza dell'obbligo di uniformarsi al principio enunciato nella sentenza d'annullamento. Questa Corte però aveva altresì imposto al giudice del rinvio di accertare se l'indagato avesse contribuito in via sinergica alla applicazione della misura cautelare per il reato di concussione (così originariamente contestato ed in seguito qualificato come corruzione), dal quale il LI è stato prosciolto con formula perché il fatto non sussiste, precisando altresì che "tale indagine (doveva) avere ad oggetto la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico - motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integrasse estremi di reato, ma solo se fosse stata il presupposto che aveva ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto". Tale principio è stato sostanzialmente eluso dalla Corte la quale non ha tenuto conto del comportamento complessivo dell'imputato, ancorché considerato colposo o inopportuno dalla stessa Corte, la quale ha affermato un principio opposto a quello enunciato da questa Corte. Invero, al fine di escludere il diritto alla riparazione, pur dando atto del comportamento colposo dell'istante, ha ritenuto che si dovesse tenere conto dei soli comportamenti risultanti dall'ordinanza applicativa della misura cautelare. Invece, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può concretarsi anche in un comportamento non specificamente indicato nel provvedimento cautelare, a condizione che non sia stato escluso dal giudice della cognizione e che abbia contribuito all'adozione della misura cautelare e ciò perché le condizioni ostative possano essere anche di tipo extra - processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza, tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi, ecc.).
Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Il giudice del rinvio in ossequio al principio già enunciato da questa Corte di tenere conto anche dei comportamenti non specificamente indicati nell'ordinanza cautelare e segnatamente deve tenere conto del comportamento da essa stessa riconosciuto inopportuno nella decisione ora annullata, ma non considerato solo perché non indicato nell'ordinanza di custodia cautelare. Rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese sostenute in questo grado dal Ministero.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009