Sentenza 29 ottobre 1998
Massime • 1
Il giudice di rinvio, nel decidere la specifica regiudicanda, ha un obbligo assoluto inderogabile di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza della corte di cassazione, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza di annullamento, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua sede più alta (le sezioni unite), abbia modificato la sua interpretazione. Invero la statuizione giurisdizionale più elevata, come quella delle sezioni unite, assolve per legge ad una specifica funzione nomofilattica; ma non assurge mai al livello di vincolo giuridico vero e proprio, e soprattutto non può modificare la regiudicata che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della Cassazione, per effetto del combinato disposto degli artt. 627 e 628 cod.proc.pen. Infatti il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, in quanto immodificabile da parte del giudice e sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 12947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12947 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Giovanni PIOLETTI Presidente del 29.10.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.3263
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N.16281/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per VO HE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 28.1.1997 dalla corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo dichiararsi irrilevante la questione di legittimità costituzionale e inammissibile il ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Fabio Dean, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 18.8.1994 il g.u.p. presso il tribunale di Perugia, giudicando secondo il rito abbreviato, dichiarava HE IA colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, per aver illecitamente detenuto e ceduto a TO
BA e RT HI sostanze stupefacenti del tipo cocaina (in Perugia sino all'11.9.1993).
Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa.
2 - La corte di appello di Perugia, con sentenza del 28.4.1995, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva lo IA dal predetto delitto, limitatamente alla cessione della sostanza stupefacente al HI, riducendo la pena inflitta a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione e 30 milioni di multa. Osservava al riguardo che le dichiarazioni rese dal HI alla polizia giudiziaria (di aver acquistato la cocaina dallo IA) erano inutilizzabili, perché assunte in violazione dell'art. 63, secondo comma, c.p.p., in quanto il medesimo non era stato sentito
(come doveva) in qualità di indagato, alla presenza del difensore.
3 - Avverso detta sentenza proponevano ricorso sia il procuratore generale sia lo IA;
e la sezione quarta di questa corte, con pronuncia del 7.3.1996, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla predetta assoluzione dello IA per la cessione di cocaina al HI, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Perugia.
Secondo l'argomentazione di questa corte, infatti, poiché - a seguito dell'esito del referendum abrogativo del 1993 - la detenzione di stupefacenti costituisce tuttora reato, quando l'imputato non dimostri che essa è destinata esclusivamente a suo uso personale, il HI doveva sì essere sentito come indagato, con le dovute garanzie difensive;
ma - secondo la corretta interpretazione dell'art. 63, secondo comma, c.p.p. - la violazione di tali garanzie rendeva le dichiarazioni rese inutilizzabili solo nei confronti dello stesso dichiarante, non anche nei confronti di terzi (com'era nella fattispecie lo IA).
4 - La corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, con sentenza del 28.1.1997, confermava la condanna comminata allo IA dal g.u.p. presso il tribunale in ordine al predetto delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Uniformandosi ex art. 627(3) c.p.p. al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento, che peraltro incidentalmente criticava, la corte di rinvio riteneva che le dichiarazioni rese dal HI, unitamente ad altre risultanze processuali, provavano che lo IA aveva ceduto al medesimo una imprecisata quantità di cocaina nel luglio 1993.
5 - Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso il difensore dello IA, deducendo due motivi, appresso esposti e valutati. Motivi della decisione
4 - Nel primo motivo, il ricorrente ricorda che il contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione dell'art. 63(2) c.p.p. è stato nel frattempo risolto dalle sezioni unite di questa corte, con sentenza del 13.12.1996, Carpanelli e altri, nel senso opposto a quello affermato dalla predetta sentenza di annullamento, e cioè nel senso che le dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato o imputato sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi (Cass. Sez. Un. n. 1282 del 13.12.1996, ud. 9.10.1996, Carpanelli e altri, rv. 206846). Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il secondo comma dell'art. 628 c.p.p. consente la impugnabilità dei punti di diritto indicati dal giudice di legittimità qualora, successivamente alla sentenza di annullamento, la stessa giurisprudenza di legittimità nella sua sede più alta sia intervenuta nell'esercizio della sua funzione di nomofilachia, modificando in senso più favorevole all'imputato l'interpretazione affermata nella sentenza di annullamento. Ove questa interpretazione non si ritenga consentita, il ricorrente solleva questione di costituzionalità della norma per contrasto col principio di eguaglianza (art.3 Cost.) e con principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27(2) Cost.).
Le tesi difensive non possono essere accolte.
Va anzitutto sottolineato che le dichiarazioni del HI, giudicate intrinsecamente attendibili e dotate di alcuni riscontri esterni, sono l'unico elemento probatorio a carico dello IA (posto che i riscontri esterni senza quelle dichiarazioni non potrebbero assurgere a dignità di prova autonoma). Questa è la valutazione fatta dai giudici di merito (v. in particolare sentenze della corte d'appello in data 28.4.1995 e 28.1.1997), che in questa sede non possono essere rimesse in discussione. Inoltre, la sentenza 7.3.1966 della quarta sezione di questa corte ha già statuito che il HI doveva essere sentito dalla polizia giudiziaria come indagato;
e - pur non essendo questa a rigore un'affermazione vincolante in punto di diritto - questo collegio non conosce, e non può conoscere, elementi in punto di fatto per poterla disattendere. Per questa ragione non può condividersi la conclusione del pubblico ministero requirente, che, partendo dal presupposto che il HI non doveva considerarsi indagato, ha ritenuto irrilevante per la concreta fattispecie la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 c.p.p., nonché inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.
Peraltro, questo collegio ritiene che non vi siano ragioni per disattendere la costante giurisprudenza di legittimità, culminata in una pronuncia delle sezioni unite di questa corte, secondo cui il giudice di rinvio, nel decidere la specifica regiudicanda, ha un obbligo assoluto e inderogabile di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento della corte di cassazione, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza di annullamento, la giurisprudenza di legittimità anche nella sua sede più alta (le sezioni unite) abbia modificato la sua interpretazione (Cass. Sez. III, n. 8527 del 14.9.1993, ud. 19.8.1993, p.m. in proc. Strazza, rv. 195159; Cass. Sez. III, n. 4611 del 29.2.1996, c.c. 20.12.1995, Capogrossi, rv. 204568; Cass. Sez. Un. n. 4460 del 19.4.1994, ud. 19.1.1994, Cellerini ed altri, rv. 196893, che pure riguardava un mutamento giurisprudenziale deliberato dalle sezioni unite).
Invero, basti considerare che la statuizione giurisdizionale più elevata, come quella delle sezioni unite della corte di cassazione, assolve per legge a una specifica funzione nomofilattica, per assicurare l'esatta interpretazione e l'uniforme applicazione del diritto, ed è come tale dotata della più alta forza istituzionale;
ma non assurge mai al livello di vincolo giuridico vero e proprio, e soprattutto non può modificare la regiudicata che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della corte di cassazione, per effetto del combinato disposto degli artt. 627, terzo comma, e 628, secondo comma, c.p.p.. E infatti, a norma del terzo comma dell'art. 627 c.p.p., "il giudice di rinvio ha l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa"; mentre, a norma del secondo comma dell'art. 628 c.p.p., "la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3". Il che all'evidenza significa - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - che il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, in quanto immodificabile da parte del giudice e sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie. La conseguenza inevitabile è che qualsiasi giurisprudenza che modifichi quel principio di diritto (sia essa o no più favorevole all'imputato) non può avere più incidenza sul punto già coperto dal giudicato interno. Nè può sostenersi che siffatta interpretazione sia in contrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. o con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost., interpretata come applicazione di un generale principio di favor rei che ispira tutta la disciplina processuale del giudizio. Invero questi principi debbono guidare la formazione processuale e sostanziale del giudicato;
ma non possono funzionare come strumenti per rimettere in discussione lo stesso giudicato, anche parziale, che è per definizione legge speciale per i soggetti del relativo processo. In altri termini, l'immodificabilità del giudicato parziale stabilita dal combinato disposto degli artt. 627(3) e 628(2) c.p.p. per se stessa non contrasta con i principi costituzionali invocati, per la semplice ragione che quel giudicato può avere i contenuti dispositivi più diversi (più o meno favorevoli all'imputato).
5 - Col secondo motivo, il difensore deduce manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il giudice del rinvio ha applicato il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento, pur criticandolo esplicitamente.
La censura è infondata. La critica incidentale del principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento configura un obiter dictum che non ha affatto influito sulla correttezza del dispositivo della sentenza resa dal giudice di rinvio, così come sopra illustrata. In tal senso non può assurgere a vizio motivazionale tale da condurre all'annullamento della sentenza.
6 - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998