Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 12947
CASS
Sentenza 29 ottobre 1998

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Il giudice di rinvio, nel decidere la specifica regiudicanda, ha un obbligo assoluto inderogabile di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza della corte di cassazione, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza di annullamento, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua sede più alta (le sezioni unite), abbia modificato la sua interpretazione. Invero la statuizione giurisdizionale più elevata, come quella delle sezioni unite, assolve per legge ad una specifica funzione nomofilattica; ma non assurge mai al livello di vincolo giuridico vero e proprio, e soprattutto non può modificare la regiudicata che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della Cassazione, per effetto del combinato disposto degli artt. 627 e 628 cod.proc.pen. Infatti il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, in quanto immodificabile da parte del giudice e sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 12947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12947
    Data del deposito : 29 ottobre 1998

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