Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di riparazione per la ingiusta detenzione, la norma dell'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen., nell'escludere il diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo. (Fattispecie in cui l'istante, al momento in cui era stato posto in regime di detenzione intramuraria, a seguito di ordine di esecuzione, poi revocato, stava espiando una pena in regime di detenzione domiciliare).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Valerio T., con sentenza del Tribunale di Ancona dell'11 febbraio 2016, irrevocabile il 16 febbraio 2023, veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; in data 18 aprile 2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Perugia - previo cumulo della pena con altra derivante da pregressa condanna, in forza della quale il T. era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16 agosto 2023 - chiedeva al Magistrato di sorveglianza di Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l'odierno ricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20 luglio 2023 questa Corte di legittimità, accogliendo il ricorso ex …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2010, n. 10682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10682 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 26/01/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 156
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 9339/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) IO OL N. IL 26/11/1941;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 6/2004 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, del 29/11/2007;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Ministero;
inammissibilità ricorso del IO.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti di IO OL veniva eseguito in data 25 agosto 2003 ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano: detto provvedimento veniva poi revocato essendo stato accertato che il IO stava espiando una pena definitiva in regime di arresti domiciliari, arresti che venivano ripristinati in data 17 settembre 2003 a seguito della revoca del provvedimento di cumulo. Con domanda presentata alla Corte di Appello di Trento - Sez. Dist. di Bolzano - il IO chiedeva l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita.
La Corte d'Appello adita liquidava in favore dell'istante la somma di Euro 10.000,00 ritenendo sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'equa riparazione. Ricorre per cassazione l'interessato, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, sostenendo che l'ordinanza impugnata non sarebbe stata ritualmente emessa non essendo stato instaurato il corretto contraddittorio tra la parte istante e lo Stato, e sostenendo che l'interpretazione giurisprudenziale, secondo cui non è consentito alla parte privata, diversa dall'imputato, di proporre personalmente l'impugnazione, presenterebbe profili di incostituzionalità. Ricorre altresì il Ministro dell'Economia e delle Finanze - tramite l'Avvocatura dello Stato -deducendo tre motivi di impugnazione: 1) violazione di legge per avere la Corte di merito del tutto omesso di valutare la posizione processuale del IO il quale, allorquando era stato posto in regime di detenzione intramuraria, in esecuzione del provvedimento di cumulo di pene, si trovava agli arresti domiciliari in espiazione di pena: di tal che, in applicazione dell'art. 314 c.p.p., comma 4, non spetterebbe al IO alcun indennizzo per il periodo di carcerazione perché ricompreso in quello di espiazione, sia pure in stato di arresti domiciliari, della pena definitiva;
2) vizio di motivazione per aver omesso la Corte distrettuale qualsiasi accertamento sull'eventuale sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 3) vizio di motivazione sul "quantum" liquidato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso del IO, perché sottoscritto personalmente dalla parte, e, in accoglimento del primo motivo del ricorso dell'Avvocatura dello Stato (così assorbiti gli altri due motivi), l'annullamento dell'impugnato provvedimento con rinvio alla stessa Corte d'Appello per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale presso questa Corte risultano pienamente condivisibili. Il ricorso del IO deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto sottoscritto personalmente dalla parte interessata e non da difensore cassazionista. Ed invero, questa Corte, a Sezioni Unite, ribadendo peraltro l'indirizzo affermatosi come prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto con atto sottoscritto dalla parte e non da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell'art. 613 c.p.p., "giacché l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art. 571 c.p.p., comma 1, che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione" (in termini, Sez. Un., ordin. N. 34535/2001, imp. Petrantoni, dep. 24/9/2001, RV. 219613; nello stesso senso, sia pure con specifico riferimento ad impugnazione sottoscritta dalla parte offesa o dal custode giudiziario: Sez. Un., Messina ed altro - cc. 16/12/98 - RV. 212077; Sez. Un., Adragna - cc. 21 giugno 2000 - RV.216336). Passando all'esame del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle residue censure.
Dal testo dell'impugnata ordinanza si rileva che la Corte di merito ha del tutto omesso di valutare che allorquando era stato posto in esecuzione il provvedimento di cumulo delle pene emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano - in relazione al quale è stata poi proposta l'istanza di equa riparazione - il IO era in stato di detenzione domiciliare in espiazione di pena definitiva: tali circostanze risultano dalla documentazione allegata al ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e nel ricorso stesso si precisa che detti atti erano noti alla Corte territoriale perché "prodotti unitamente all'istanza di riparazione" (pag. 2 del ricorso). Orbene, trattasi di situazione che la Corte di merito avrebbe dovuto specificamente vagliare ai fini del decidere, tenuto conto di quanto stabilisce l'art. 314 c.p.p., comma 4. In forza di tale disposizione, infatti, il diritto alla riparazione è escluso "per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo"; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310 del 1996, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame "nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione": il regime di detenzione domiciliare è una delle forme di espiazione della pena. Mette conto sottolineare che in tal senso si è già espressa, da tempo, questa stessa Quarta Sezione, in relazione a fattispecie in cui il diritto alla riparazione è stato escluso in quanto il periodo di ingiusta custodia cautelare era stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva in corso di espiazione con il regime di affidamento in prova: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, anche l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, è equiparabile ad altre modalità di espiazione della pena per le quali è escluso il diritto alla riparazione a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 4, poiché la norma nell'escludere tale diritto nei casi in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo" (Cass. 4 13 dicembre 2002, Vetturini, RV 225533).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del IO segue, per legge, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille). In accoglimento del ricorso del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'impugnato provvedimento deve essere annullato, per le ragioni sopra indicate, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte territoriale di provenienza che provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Ministro dell'Economia e delle Finanze, annulla l'impugnato provvedimento, con rinvio alla Corte d'Appello di Trento - Sez. Dist. di Bolzano - per nuovo esame, rimettendo alla Corte stessa la regolamentazione delle spese tra le parti anche per il presente grado di giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso del IO che condanna al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010