Sentenza 13 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, anche l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, è equiparabile ad altre modalità di espiazione della pena per le quali è escluso il diritto alla riparazione a norma dell'art. 314, comma quarto, cod.proc.pen., poiché la norma nell'escludere tale diritto nei casi in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo. (Fattispecie in cui il diritto alla riparazione è stato escluso in quanto il periodo di custodia cautelare era stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva, anche se era in corso di espiazione con il regime di affidamento in prova).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Valerio T., con sentenza del Tribunale di Ancona dell'11 febbraio 2016, irrevocabile il 16 febbraio 2023, veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; in data 18 aprile 2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Perugia - previo cumulo della pena con altra derivante da pregressa condanna, in forza della quale il T. era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16 agosto 2023 - chiedeva al Magistrato di sorveglianza di Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l'odierno ricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20 luglio 2023 questa Corte di legittimità, accogliendo il ricorso ex …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2002, n. 24355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24355 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo Presidente del 13/12/2002
1. Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 2544
3. Dott. ATRIPALDI Umberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 022052/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TT BI N. IL 11/10/1958;
nel procedimento contro il:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 07/12/2001 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. F. HINNA DANESI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni del Ministero resistente che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVATT BI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 7 dicembre 2001 della Corte d'Appello di Perugia che ha respinto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 12 aprile 1995 al 15 gennaio 1996, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/1990 dai quali era stato successivamente assolto nel giudizio di rinvio. La Corte di merito ha rilevato che il diritto alla riparazione era escluso, ai sensi dell'art. 314 comma 4 c.p.p., perché il periodo di custodia cautelare in questione era stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva inflitta al ricorrente.
A fondamento del ricorso si deduce che l'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti aveva comportato la revoca del regime di affidamento in prova di cui all'epoca il ricorrente godeva per cui non poteva applicarsi il disposto dell'art. 314 comma 4 richiamato. In subordine si chiede che sia ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in questione, laddove venisse interpretata nel senso di ricomprendere tra i casi in essa previsti anche le misure alternative alla detenzione, per violazione degli artt. 3, 13, 24, 27 e 111 della Costituzione.
Come ha osservato il Procuratore generale presso questo Ufficio nella sua requisitoria scritta "l'affidamento in prova costituisce una delle misure alternative nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze penali di condanna a pena detentiva, atteggiandosi, rispetto alla detenzione in istituto penitenziario, soltanto quale modalità di espiazione della pena. L'art. 314.4 c.p.p. nell'escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere - in tema di esecuzione - tra l'una e l'altra forma di espiazione affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo."
La Corte condivide integralmente queste considerazioni e le fa proprie ribadendo come non sia possibile distinguere, ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione, tra le varie forme di espiazione della pena perché il fondamento della disposizione in esame è costituito dalla privazione della libertà personale ritenuta (a posteriori) senza titolo e non certo quando al titolo successivamente ritenuto ingiusto si sovrapponga un diverso titolo che la legittima.
Quanto alla proposta questione di legittimità costituzionale se ne deve rilevare la manifesta infondatezza atteso che non appare priva di ragionevolezza l'equiparazione tra le varie forme di privazione o limitazione della libertà personale che costituiscono tutte, indipendentemente dalla loro afflittività, modalità di espiazione della pena. Si aggiunga che, ove venisse negata l'equiparazione in questione, il giudice della riparazione dovrebbe sindacare anche il provvedimento di revoca al fine di verificare se la revoca sia stata comunque fondata su condotte del condannato che, anche se non costituenti reato, erano idonee a provocare la revoca del beneficio. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spese del grado compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003