Sentenza 13 maggio 2010
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L'esito positivo del periodo di prova di affidamento al servizio sociale estingue, anche ai fini della recidiva, la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 27689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27689 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1003
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 46014/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ru.Gi.Fr. , nato il (omesso) ;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Firenze, emessa il 23/06/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. SALZANO Francesco che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Passalacqua Michela, difensore di fiducia del ricorrente Ru.Gi.Fr. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 23/06/09, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Lucca in data 05/02/08 - appellata da Ru.Gi.Fr. , imputato, fra l'altro, dei reati di cui all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 ed u.c.; art. 609 septies c.p., comma 4, nn. 1,
2, 56, 609 bis;
art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 ed u.c.; art. 609 septies c.p., comma 4, nn. 1 e 2 capo A) della rubrica;
artt. 610,
612 cpv. c.p.; art. 377 c.p. capi B) e C) e condannato, quanto ai reati di cui al capo A), alla pena di anni dieci di reclusione;
quanto ai reati di cui ai capi B) e C), riuniti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;
nonché al risarcimento dei danni in favore di Bo.Co. , costituita parte civile;
danni da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 30.000,00 - riduceva la pena, quanto al reato sub a), ad anni sei di reclusione;
ritenuto assorbito il reato ex art. 377 c.p. sub c) in quello di cui all'art. 612 c.p., comma 2 capo b), riduceva la pena ad anni uno di reclusione;
determinandosi, così, la pena complessiva in anni sette di reclusione;
confermava nel resto.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed c). In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva.
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di violenza sessuale, come contestato in atti. La sentenza si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa, la minore Bo.Co. ; dichiarazioni che non erano attendibili, perché vaghe, contraddittorie e prive di riscontri obiettivi;
2. che, comunque, non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di violenza sessuale di minaccia grave, ex art. 612 c.p., comma 2, come ritenuti nella sentenza di 2^ grado;
3. che, parimenti, la decisione de qua non era congruamente motivata quanto alla misura della pena con particolare riferimento all'aumento della pena base in ordine al reato continuato di minaccia grave ed alla sussistenza della recidiva.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 13/05/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione. La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente motivato, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che Ru.Gi.Fr. - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - ha realizzato le seguenti condotte illecite: a) ha commesso molteplici comportamenti sessuali - con violenza e mediante abuso della sua posizione di convivente di fatto della di lei madre (Pa.Si. ) ed in particolare mediante il timore e la paura costante che incuteva alla minore - in danno della minore Bo.Co. (nata il
(omesso)); abusi iniziati nel XXXX, quando la stessa aveva ancora nove anni e protrattisi sino al XXXX;
abusi consistiti in comportamenti libidinosi quali toccamenti lascivi delle parti intime della minore;
toccamenti lascivi sul proprio corpo, facendosi masturbare;
coiti orali ed anche il tentativo di un rapporto anale;
b) ha minacciato reiteratamente Ga.Ma. di provocare danni gravi sia alla sua integrità fisica ed alla sua sicurezza economica;
il tutto quale ritorsione per la condotta tenuta da quest'ultimo in ordine alla denuncia presentata da Bo.Co. , in relazione agli abusi sessuali subiti ad opera del Ru. . Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi dei reati di violenza sessuali e di minacce gravi di cui all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., commi 1 n. 1 e u.c., n. 1, e art. 612 c.p., commi 1 e 2, come contestati in atti e ritenuti nella sentenza di 2^ grado.
Per contro le censure dedotte nel ricorso - in relazione alla responsabilità penale dell'imputato - sono, sostanzialmente, generiche perché ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato e respinto con idonea motivazione dalla Corte Territoriale.
Sona, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.
Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate quali violazioni di legge o vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art.
8 - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. a 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. a 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Ad abundantiam si rileva che la credibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni rese dalla minore è stata accertata con congrua motivazione dai giudici del merito. In tale sede è stato evidenziato: a) che non era emerso alcun sospetto di calunnia;
b) che le dichiarazioni della minore erano intrinsecamente logiche, coerenti e precise;
espresse con sofferenza e paura, ripetute con fermezza e tenacia. Dette dichiarazioni erano state, poi, confermate dai testi - Ga.Pa. e Ga.Ma. - cui la minore aveva narrato gli abusi sessuali subiti (vedi sent. 1 grado pag. 11; sent. 2 grado pagg. 8, 9, 12, 13).
In ordine al trattamento sanzionatorio, va disattesa la censura relativa alla pena di anni uno di reclusione inerente al reato, ex art. 612 c.p., comma 2 (come ritenuto nella sentenza di 2^ grado). Al riguardo si evidenzia che la pena di anni uno di reclusione è stata correttamente determinata, ossia: pena base, anni uno di reclusione, aumentata ad anni uno e mesi sei per la continuazione, ridotta a quella inflitta per la diminuente di rito. Va accolta, invece, la doglianza relativa alla recidiva reiterata, come contestata in atti. All'uopo si osserva che, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 12, l'esito positivo del periodo di prova di affidamento al servizio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ivi compresa la recidiva, come esplicitamente prevista dall'art. 106 c.p., comma 2 contra Cass. Sez. 6 Sent. n. 26093/04 del 09/06/04; di cui questo collegio, però, non condivide l'indirizzo giurisprudenziale. Invero il permanere dell'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale - anche dopo l'esito positivo dell'affidamento in prova - assolve a finalità varie, prevalentemente di natura amministrativa, ma non è, di per sè solo, incompatibile con l'estinzione degli effetti penali della condanna ai fini della recidiva. Va eliminato, pertanto, l'aumento della pena, effettuato per la recidiva in relazione al reato sub a). Detta pena va, perciò, così determinata: pena base anni 7 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 8 di reclusione, ridotta per la diminuente di rito ad anni cinque e mesi quattro di reclusione.
In conclusione la sentenza della Corte Territoriale di Firenze del 23/06/09 va annullata senza rinvio limitatamente alla recidiva contestata, che va eliminata nei termini sopra indicati. La pena complessiva inflitta al Ru. , pertanto, va determinata in anni 6 e mesi 4 di reclusione;
il tutto in relazione ad entrambi i reati per cui vi è stata condanna.
P.Q.M.
LA CORTE Esclusa la recidiva contestata, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena per il reato sub a che ridetermina in anni 5 e mesi 4 di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 13/05/2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010