Sentenza 19 dicembre 2001
Massime • 1
L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso in relazione alla sanzione della libertà controllata applicata in sostituzione di pena detentiva.
Commentario • 1
- 1. Affidamento in provaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 10 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2001, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
1. Dott. Renato TERESI - Componente -
2. " Franco NE - Componente -
3. " Francesco LL - Componente -
4. " Amedeo IG - Componente -
5. " Torquato GEMELLI (rel.) - Componente -
6. " IN OL - Componente -
7. " NI S. AG - Componente -
8. " NN ZI - Componente -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF RG nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza 20.12.2000 del Tribunale di sorveglianza di Genova. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Torquato GEMELLI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RG FF, ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con provvedimento del 19 settembre 2000 del Tribunale di sorveglianza di Milano in relazione ad una pena detentiva residua risultante da un provvedimento di cumulo, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Genova l'estensione di detta misura alla sanzione di un anno di libertà controllata applicatagli in sostituzione della pena detentiva di sei mesi di reclusione inflittagli con sentenza pretorile del 23 ottobre 1998.
Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 20 dicembre 2000, ha dichiarato inammissibile la richiesta sul rilievo che, non essendo la libertà controllata "pena detentiva", anzi essendo diretta ad evitarla con una modesta limitazione della libertà personale, non può essere espiata in regime di affidamento in prova, poiché quest'ultima misura rientra fra quelle alternative alla detenzione carceraria previste dal capo VI del titolo I dell'ordinamento penitenziario.
Avverso detta ordinanza il AF ha proposto ricorso richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile l'affidamento in prova alle sanzioni sostitutive, trattandosi di misure che l'ordinamento ha tutte orientate al recupero sociale del condannato, cui la pena deve tendere.
La I^ Sezione penale della Corte Suprema, rilevati orientamenti diversi sulla questione in discorso, con ordinanza del 12 luglio 2001 ha rimesso il ricorso a queste Sezioni Unite per risolvere il contrasto sull'applicabilità o meno dell'affidamento in prova al servizio sociale alla libertà controllata.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso facendo leva sull'ontologica incompatibilità tra libertà controllata e affidamento in prova, essendo misure diverse, la prima sostitutiva della pena detentiva e la seconda alternativa a questa, regolate da un diverso regime, con la differente normativa che ne presidia l'operatività.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza camerale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul contrasto interpretativo relativamente alla questione rimessa a queste Sezioni Unite, la soluzione negativa si basa sull'assunto che le sanzioni sostitutive non rientrano nella categoria delle pene "detentive" brevi, ma di queste sono l'antitesi (Cass. Sez. I 23-9-99 n. 5127 Tognetti), derivandone altresì, a seguire la tesi opposta, lo scardinamento del criterio di ragguaglio previsto dall'art. 47 L. 354/75, poiché la libertà controllata ha una durata doppia della pena detentiva sostituita;
sicchè, anche se si ritenga detta misura alternativa applicabile alla semidetenzione che ha durata pari a quest'ultima, non può derivarne l'estensione alla libertà controllata (Cass. Sez. I, 27-4-98 n. 2366 Valentini). L'opposta linea interpretativa ammette all'affidamento in prova il libero controllato in quanto le sanzioni sostitutive per ogni effetto giuridico sono equiparate alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita - art. 53 L.689/81 - (Cass. Sez. I, 27.1.97 n. 524 Morrone); e non trascura di porre in rilievo che il divario temporale relativo all'epoca di emanazione delle due normative spiega perché l'ordinamento penitenziario, che risale al 1975, non contiene alcun riferimento alle sanzioni sostitutive, introdotte nel 1981 (Cass. Sez. I, 21-5-97 n. 3519 Tortora). La sentenza SE (Cass. Sez. I, 28-4-2000 n. 3219) evoca, inoltre, l'affidamento in prova quale misura modulata con le prescrizioni maggiormente attente al singolo soggetto, in funzione del superamento delle specifiche spinte devianti, a fronte dello schematismo delle prescrizioni normativamente predeterminate che connota le misure sostitutive.
2. Le norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione della misure privative e limitative della libertà sono state emanate con la legge 26 luglio 1975 n. 354 per attuare una concezione liberale e moderna della pena vista, più che in senso retributivo, in funzione dell'emenda, secondo il principio costituzionale che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27 co. 3 Cost.). Le sanzioni sostitutive sono state introdotte con la legge 24 novembre 1981 n. 689 contenente modifiche al sistema penale:
conseguentemente, nessun riferimento alle stesse si sarebbe potuto riscontrare nell'ordinamento penitenziario;
ma neppure le successive leggi di riforma di quest'ultimo (le più rilevanti: la legge 10-10-86 n. 663 e la legge 27-5-98 n. 165) hanno dedicato uno spazio ai rapporti tra misure alternative e misure sostitutive, lasciando così aperto il problema della loro compatibilità.
3. Il confronto delle regole che le disciplinano evidenzia punti di analogia tra sanzioni sostitutive e misure alternative nelle modalità di esecuzione delle prescrizioni e dei controlli in vista del fine di prevenire recidive del soggetto, il cui contatto col regime carcerario s'intende evitare nell'ipotesi di reati lievi o di media gravità; nonché sostanziale identità di "ratio" che s'individua nella deflazione carceraria, costituendo l'espiazione "in vinculis" il rimedio estremo. Si cerca in tal modo di evitare la "desocializzazione" conseguente all'allontanamento dai contatti esterni, costituiti soprattutto dai rapporti familiari, sociali e di lavoro (arg. ex artt. 53 L. 689/81 e 47 co. 3 L. 354/75 e succ. modif.); ovvero di favorire la "risocializzazione" del condannato affidato in prova dopo il trattamento personalizzato, attuato nel corso di un periodo di detenzione intramuraria (arg. ex art. 47 co. 4 L. 354/75). La sanzione sostitutiva della libertà controllata costituisce una sorta di garanzia, anticipata sin dalla fase di cognizione, di evitare il suindicato contatto con l'ambiente penitenziario, poiché si assicura al condannato sin dalla fase del merito un percorso rieducativo "esterno" che si cristallizza nella decisione di condanna, evitando il rischio che nella fase di esecuzione della pena possa essergli eventualmente negata una misura alternativa, in particolare l'affidamento in prova, dal giudice della sorveglianza. Si delinea, dunque, dal confronto delle regole che li presidiano, l'omogeneità fra libertà controllata e affidamento in prova (così come tra semidetenzione e semilibertà), confermata dall'espresso richiamo operato da varie norme della L. 689/81 (artt. 55 co. 3, 56 co. 2, 69 co. 1 e 3, 75 co. 2, nonché artt. 62 co. 1, 64 co. 1 e 66 co. 3 correlati all'art. 236 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale) a quelle dell'ordinamento penitenziario in materia di decisioni del magistrato o del tribunale di sorveglianza e d'interventi di sostegno del servizio sociale. Tale intreccio normativo rivela l'affinità di percorsi che viepiù connota di similarità le due misure, come anche il giudice delle leggi non ha mancato di evidenziare, intravedendo nelle modalità di esecuzione proprie delle misure alternative contenuti sostanzialmente analoghi a quelli delle sanzioni sostitutive, con particolare riferimento alla libertà controllata, non dissimile dall'affidamento in prova (Corte Costituzionale sent. n. 109/97). Del resto, la stessa previsione dell'inapplicabilità delle misure alternative al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione conseguente all'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla (semidetenzine o alla) libertà controllata ai sensi degli artt. 66 e 67 L. 689/81 - tranne che per i minori di età (Corte Cost.Sent. 109/97) per preservarli dal carcere se non come "extrema ratio" - costituisce la conferma dell'affinità tra le diverse misure di cui trattasi. La presunzione assoluta (nei termini precisati) d'inadeguatezza della misura alternativa, quando quella sostitutiva sia fallita rivelandosi inidonea alla rieducazione del soggetto, insensibile alle opportunità di recupero, sta a dimostrare l'inutilità di un ulteriore tentativo di risocializzazione attraverso un percorso analogo a quello rivelatosi privo di positivi risultati.
4. Un'ulteriore serie di considerazioni induce a ritenere priva di ragionevolezza l'applicazione dell'affidamento in prova alla libertà controllata.
Anzitutto, il primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario a chiare lettere prevede l'applicazione della misura alla "pena detentiva". Inoltre, il confronto fra i commi 5, 6 e 7 della norma citata e il primo comma dell'art. 56 della legge n.689/81 induce a ritenere sostanzialmente meno afflittive le prescrizioni imposte al libero controllato rispetto all'affidato in prova al servizio sociale. Anche perché alla sanzione sostitutiva è applicabile la sospensione condizionale prevista dall'art. 163 c.p. (tra le altre, Cass. Sez. VI, 21-1-99 n. 802 Linosa), sicchè non è di poco conto assicurarsi la possibilità che il reato si estingua (art. 167 c.p.), per cui cessa il pericolo anche dell'esecuzione della pena in regime sostitutivo, ove tale evento si verifichi. Non sono poi affatto di secondario rilievo le implicazioni, anche costituzionali (per l'eventuale contrasto con i principi di uguaglianza e "lato sensu" di stretta legalità), che deriverebbero dall'applicazione dell'affidamento in prova alla libertà controllata, poiché ciò comporterebbe la violazione del ragguaglio previsto dal primo comma dell'art. 47 L. 354/75 nei confronti del condannato, cui è stata applicata la sanzione sostitutiva, che sarebbe affidato in prova per un periodo doppio rispetto al condannato "ordinario" cui fosse applicata la stessa misura alternativa "per un periodo uguale a quello della pena da scontare". (co. 1 dell'art. 47 cit.).
Quanto all'istituto della revoca, previsto per entrambe le misure in questione, mentre quella della libertà controllata comporterebbe l'espiazione della sola pena residua (art. 72 co. 1 L. 689/81), la revoca dell'affidamento in prova, pur nel rispetto della decisione della Corte Costituzionale adottata con sentenza n. 343/87, teoricamente potrebbe anche avere effetto "ex tunc" o comunque inglobare almeno un segmento di pena già eseguita in regime alternativo, così prolungando il tempo di espiazione. Ed è notevole la diversità di regole in tema di sospensione delle due misure: la libertà controllata riprende a decorrere dopo la cessazione dello stato di detenzione intervenuto per altra causa nel corso di esecuzione della sanzione sostitutiva (art. 68 L. 689/81);
la sospensione dell'affidamento in prova è, invece, propedeutica alla revoca se il comportamento che ne è stato causa è rivelatore dell'inidoneità della misura alternativa ai fini della risocializzazione dell'affidato (artt. 47 co. 11 e 51 ter L. 354/75 e succ. modif.).
5. Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni esposte, l'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale solo alla pena detentiva, l'inutilità dell'applicazione della misura alternativa a quella sostitutiva, della quale sostanzialmente costituirebbe un duplicato, e l'irragionevolezza di tale "surrogazione", derivandone nel complesso una situazione più sfavorevole per il condannato che si trovi in regime di libertà controllata, costituiscono i cardini per risolvere la questione rimessa a queste Sezioni Unite, che ritengono non applicabile l'affidamento in prova al servizio sociale alla libertà controllata. Pertanto, va rigettato il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Roma 19 dicembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEBBRAIO 2002