Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini della fungibilità prevista dall'art. 657, comma secondo, cod. proc. pen., che fa riferimento non alla "custodia cautelare" (come il precedente comma primo) ma alla "pena detentiva espiata", l'espiazione deve ritenersi avvenuta (sempre che sia stata effettiva) indipendentemente dalle modalità con le quali essa ha avuto luogo e, quindi, anche nel caso in cui vi sia stato affidamento in prova al servizio sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 7651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7651 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 23/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 371
3. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 011976/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di PESCARA;
nei confronti di:
DE CH RO N. IL 18/05/1952;
avverso ORDINANZA del 02/12/2002 GIP TRIBUNALE di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo una richiesta avanzata da EL IO OB, dispose la detrazione, per fungibilità, ex art. 657 c.p.p., dalla pena che il EL IO doveva espiare in forza di sentenza del suddetto giudice in data 22 maggio 2000, del periodo di mesi 4 e gg. 7 corrispondente all'espiazione, in regime di affidamento in prova al servizio sociale, di altra pena a suo tempo inflitta al medesimo soggetto per reato poi depenalizzato;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la locale procura della Repubblica, richiamandosi al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui non può darsi fungibilità, ex art. 657 c.p.p., nel caso di pena espiata non in stato di effettiva detenzione ma in regime di misura alternativa;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, in effetti, come ricordato anche dal P.G. presso questa Corte, è stato affermato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui: "L'equiparazione, prevista dall'art. 657 cod. proc. pen., della detenzione scontata senza titolo ad altre situazioni (quali la custodia cautelare in carcere) equivalenti sotto il profilo della gravità delle limitazioni che comportano, non può essere estesa a casi diversi da quelli contemplati, senza che possa perciò ritenersi l'illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non prevede la fungibilità delle misure alternative alla detenzione, attesa la differente afflittività di queste ultime rispetto alla detenzione ed alla custodia cautelare in carcere" (Cass. 1^, 26 febbraio-28 aprile 2001 n. 17223, Burani, RV 218764);
- che tale principio non appare, tuttavia, al collegio condivisibile, alla stregua del testuale tenore dell'art. 657, comma 2, c.p.p., in base al quale va computata non la "custodia cautelare" che sia stata subita per lo stesso o per altro reato (come invece previsto dal precedente comma 1), ma la "pena detentiva espiata" per condanna successivamente revocata;
e non appare dubbio che la pena debba ritenersi "espiata" indipendentemente dalle modalità con le quali l'espiazione ha avuto luogo, sempre che questa, naturalmente, sia stata effettiva, come appunto deve reputarsi nel caso dell'affidamento in prova al servizio sociale, una volta che esso sia stato positivamente concluso (circostanza, quest'ultima, che nel ricorso non viene in alcun modo posta in dubbio);
- che il ricorso appare quindi, da respingere, con eliminazione, peraltro, della condanna alle spese, inserita, per mero errore materiale, nel dispositivo trascritto nel ruolo d'udienza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, precisando che deve intendersi come non apposta la condanna del ricorrente alle spese.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004