Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 7651
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Sentenza 23 gennaio 2004

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Ai fini della fungibilità prevista dall'art. 657, comma secondo, cod. proc. pen., che fa riferimento non alla "custodia cautelare" (come il precedente comma primo) ma alla "pena detentiva espiata", l'espiazione deve ritenersi avvenuta (sempre che sia stata effettiva) indipendentemente dalle modalità con le quali essa ha avuto luogo e, quindi, anche nel caso in cui vi sia stato affidamento in prova al servizio sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 7651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7651
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

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