Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
Nel giudizio camerale d'appello, il giudice può ritenere tardiva la richiesta di traduzione formulata dall'imputato detenuto, o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, solo quando, a causa dell'intempestività dell'istanza, non vi è la possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell'appellante, dando conto in motivazione delle specifiche e concrete ragioni che ne impediscono la traduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 50443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50443 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
5 0443/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сп А Composta da : 1.345, Sent. n. Amedeo Franco · Presidente - sez. UP 27/10/2015 Vito Di Nicola - Relatore - R.G.N. 36251/2015 Elisabetta Rosi Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AP KA OU, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 10-04-2015 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Di Nardo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. OU KA AP ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 10 aprile 2015 dalla Corte di appello di Torino che ha confermato quella resa dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale della medesima città con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, il ricorrente è stato condannato di anni tre, mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato previsto dall'articolo 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 d.p.r. 309 del 1990, illecitamente deteneva (nascosta in un doppio fondo di trolley da viaggio) eroina del peso complessivo netto di grammi 2.333 (con mg 1.241.855,90 di eroina, da cui erano ricavabili circa 49.674 dosi medie singole), sostanza stupefacente tutta che, tenuto conto della quantità massima detenibile, delle modalità di presentazione, del confezionamento separato e delle altre circostanze dell'azione, appariva destinata ad uso non esclusivamente personale. In Torino il 4 ottobre 2014, così precisata, all'esito della correzione dell'errore materiale, la data del commesso reato. a v 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola i quattro seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza, l'erronea applicazione della norma processuale di cui al combinato disposto degli articoli : 123 e 599, comma 2, codice di procedura penale con conseguente nullità del giudizio di appello della relativa sentenza per la omessa traduzione dell'imputato detenuto all'udienza camerale del 10 aprile 2015, ai sensi del combinato disposto degli articoli 123,178, lettera c), 185, comma 1, e 599, comma 2, codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 73, comma 7, d.p.r. n. 309 del + 1990 e conseguente al travisamento della prova ed in particolare della relazione di polizia giudiziaria datata 6 giugno 2014, dei verbali di interrogatorio dell'imputato avanti al giudice per le indagini preliminari ed al pubblico ministero . (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l'inosservanza e l'erronea 1 applicazione della norma penale di cui all'articolo 73, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale). 2 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla quantificazione della pena (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale). : CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo all'evidenza pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri motivi.
2. La natura processuale del vizio denunciato abilita la Corte all'esame degli atti di causa dai quali risulta che, alla data della celebrazione del processo, il ricorrente era detenuto presso la casa circondariale di Torino, luogo nel quale, in data 10 aprile 2015, era stata fissata l'udienza presso la locale Corte d'appello. L'imputato era appellante avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Torino che, a seguito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 8000 di multa. Con dichiarazione effettuata in data 9 aprile 2015 alle ore 14,10 ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, indirizzata alla "Corte di appello di Torino Sezione IV penale" e ricevuta dal direttore della Casa circondariale, il ricorrente - con riferimento procedimento n. 5774 del 2014 RGA relativamente all'udienza del 10 aprile 2015 - chiedeva "di poter presenziare avanti la controscritta udienza". Tale dichiarazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 44 delle norme di attuazione al cod. proc. pen., risulta ricevuta dalla Corte di appello di Torino, ufficio contabilità, in data 9 aprile 2015 e protocollata al numero 2675 e successivamente trasmessa alla quarta sezione penale della Corte di appello di Torino in data 10 aprile 2015, pervenuta nella cancelleria alle ore 13,10 dello stesso giorno. La Corte di appello, sul rilievo che l'imputato non era comparso, ha deciso la causa all'udienza del 10 aprile 2015, prima che la dichiarazione del ricorrente di presenziare all'udienza pervenisse alla cancelleria della quarta sezione penale e pertanto senza disporre la traduzione dell'imputato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della 3 libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836). Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'imputato detenuto, sempre che lo richieda, ha il diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se non ricorrono le due condizioni richieste dall'art. 127 cod. proc. pen. (detenzione nella stessa circoscrizione e presentazione della richiesta almeno cinque giorni prima dell'udienza), tanto sul rilievo che l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina il giudizio camerale in grado di appello detta la regola secondo cui "I'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire", con la conseguenza che tale disposizione che non ripete l'inciso "e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice", contenuto nell'art. 127, comma 4, cod. proc. pen. sicché, in quanto norma speciale, deroga alla norma generale di cui all'art. 127 ed è quindi sulla stessa prevalente (Sez. 1, n. 26276 del 23/06/2006, Serena, Rv. 234419; Sez. 5, n. 28867 del 06/06/2002, Rosmini, Rv. 223100; Sez. 6, n. 6384 del 09/03/1998, Ohaeme, Rv. 210906). Questa interpretazione - che trova conferma nelle Carte internazionali (art. va 6, comma terzo, lett. c), d) ed e), della Cedu;
art. 14, comma terzo, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici) e conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1991- è stata ritenuta più conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111 Cost., il quale riconosce la piena espansione del diritto di autodifesa e l'esercizio di facoltà, che solo la presenza dell'imputato nel processo è in grado di assicurare. Per le medesime ragioni le Sezioni Unite hanno escluso che sia necessaria anche la seconda delle due condizioni indicate, ossia che la richiesta di essere presente in udienza debba necessariamente essere fatta entro il termine, rigido e prefissato, di cinque giorni prima dell'udienza stessa previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che anche a questo proposito prevale la norma speciale dell'art. 599 cod. proc. pen. relativa al giudizio di appello, la quale non fissa alcun termine rigido per la manifestazione della volontà di comparire (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, cit., Rv. 247835). Per quanto concerne il termine entro il quale deve essere manifestata al giudice la volontà di comparire all'udienza camerale d'appello, le Sezioni Unite hanno precisato che, pur non esistendo un termine rigido e prefissato, la richiesta di presenziare deve pur sempre essere fatta a meno che l'imputato - non ne sia impedito - in modo tale che sia concretamente possibile disporne ed effettuarne la traduzione per l'udienza, sottolineando che nel giudizio camerale di appello per il quale l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il legittimo - impedimento dell'imputato comporta il rinvio dell'udienza soltanto allorché 4 l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire non vige la regola che l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire, con la conseguenza che, nel giudizio camerale di appello, il legittimo impedimento, ivi compreso quello costituito dallo stato di detenzione, è irrilevante e non produce effetti se l'imputato non adempia l'onere legislativamente impostogli di comunicare al giudice il suo impedimento e la sua volontà di essere presente. Precisato che, a carico dell'imputato detenuto, vige un vero e proprio onere di comunicare la sua volontà di partecipare all'udienza camerale d'appello, le Sezioni Unite hanno chiarito che ciò implica, per far sorgere il diritto, la regolarità e la tempestività dell'adempimento dell'onere, ossia che la comunicazione sia fatta con modalità tali da permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza perché, tralasciando le ipotesi in cui non ricorre un inadempimento dell'onere per impossibilità di rispettarlo, se si consentisse che го l'imputato, pur avendolo potuto fare in precedenza, possa validamente adempiere l'onere e comunicare l'impedimento e la volontà di comparire anche soltanto all'ultimo istante, quando ormai non vi sia più una corretta possibilità di effettuarne la traduzione per l'udienza, allora l'adempimento dell'onere si potrebbe trasformare in realtà in un malizioso o doloso mezzo per rinviare, senza necessità, l'udienza stessa e prolungare indebitamente la durata del processo. Il che darebbe luogo ad una interpretazione certamente non rispettosa del buon andamento processuale e non conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Occorre dunque pervenire ad una interpretazione che soddisfi il bilanciamento tra il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente e la necessità di rispettare le caratteristiche di snellezza e celerità del rito prescelto dal medesimo imputato e di assicurare che la durata del processo non sia : irragionevolmente e senza necessità prolungata per effetto di condotte dell'imputato maliziose o non giustificate. E tale bilanciamento sembra possa essere raggiunto ritenendo che la manifestazione di volontà dell'imputato detenuto non è soggetta ad alcun limite temporale rigido e prefissato, ma debba 3 comunque essere considerata tardiva e non efficace quando sia stata fatta in un momento tale che, nel singolo caso concreto, non vi sia più possibilità di effettuare la traduzione per l'udienza. In tal caso, invero, può ritenersi che l'onere di comunicare la volontà di comparire non sia stato validamente adempiuto e che pertanto difetti il presupposto necessario perché abbia rilievo 5 l'impedimento dell'imputato e perché il giudice abbia l'obbligo di assicurarne la presenza (ovvero può ritenersi - secondo l'impostazione della sentenza Hermi c. Italia della Corte EDU - che legittimamente il giudice può ravvisare nel comportamento dell'imputato una rinuncia a comparire). Non potrebbe invece riscontrarsi un inadempimento dell'onere (con le dette conseguenze) allorché vi sia stata una oggettiva impossibilità di effettuare prima la comunicazione (come, ad esempio, quando la detenzione intervenga nell'immediata prossimità dell'udienza). In questo caso, così come in quello in cui la traduzione, pur oggettivamente possibile, non è avvenuta per disguidi 0 ritardi dell'amministrazione, dovrà essere disposta la traduzione per una successiva udienza. Poiché, però, si tratta pur sempre del diritto fondamentale dell'imputato detenuto di essere presente nell'udienza in cui si decide della sua responsabilità e del trattamento sanzionatorio, il principio appena enunciato deve poi essere interpretato ed applicato in modo rigido, sia nel senso che la richiesta potrà ritenersi tardiva soltanto allorché in concreto non vi sia possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell'appellante, sia nel senso che il giudice, qualora ritenga intempestiva la richiesta, deve dar conto, con adeguata e va congrua motivazione, delle specifiche ragioni per le quali in quel determinato caso non era possibile effettuare la traduzione dell'imputato in udienza, prendendo in considerazione tutte le specifiche circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, il tipo di limitazione della libertà personale, il luogo in cui l'imputato si trova ristretto, e così via. È infatti evidente che diverso è il caso in cui l'imputato sia detenuto in carcere in un'altra città da quello in cui sia agli arresti domiciliari nella stessa città, sicché diversa deve essere la valutazione circa la eventuale tardività della richiesta (Sez. U, n. 35399 del 2010, cit., in motivazione). Ne consegue che, nel giudizio camerale d'appello, l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, cit. Rv. 247837).
3. La Corte Edu, in composizione di Grande Camera, ha considerato, sotto il profilo del diritto a partecipare alle udienze, che la presenza dell'imputato nel procedimento riveste importanza capitale ai fini di un processo penale equo e giusto. Inoltre, anche se non espressamente menzionata nell'art. 6, la facoltà 6 dell'imputato di essere presente in udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dello stesso articolo e alla luce di tale facoltà si leggono le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) del paragrafo 3. Quindi l'art. 6, letto nella sua interezza, riconosce all'accusato il diritto di partecipare realmente al processo, ivi incluse le facoltà di assistervi e di seguire il dibattimento. Però, l'esigenza della comparizione personale dell'imputato va valutata in relazione ai diversi gradi di un processo e alla normativa che li disciplina. Perciò tale comparizione non riveste in appello la stessa importanza decisiva che ha in primo grado. Le modalità di applicazione dell'art. 6 all'appello dipendono dalla specificità del singolo processo, poiché occorre tener conto dell'intero procedimento e del ruolo che vi ha svolto il giudice dell'appello. Peraltro, il trasferimento di un detenuto richiede l'adozione di misure organizzative e di sicurezza, il che giustifica la previsione di un termine per la presentazione della richiesta di traduzione da parte del detenuto stesso (Causa Hermi c. Italia - Grande Camera sentenza 18 ottobre 2006).
3.1. Per quanto qui rileva, la Corte Edu (Seconda sezione, causa Dalla Santa c. Italia sentenza del 15 aprile 2014) ha affermato che la comparizione di un imputato è di fondamentale importanza ai fini di un processo penale equo e giusto (Lala c. Paesi Bassi, 22 settembre 1994, § 33, serie A n. 297-A; Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, § 35, serie A n. 277-A; De RE c. Italia (dec.), n. 69264/01, 12 febbraio 2004), e l'obbligo di garantire all'accusato il diritto di essere presente nella sala di udienza ossia durante il primo procedimento a suo carico - è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 della convenzione (Stoichkov c. Bulgaria, n. 9808/02, § 56, 24 marzo 2005), precisando che né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare volontariamente alle garanzie di un processo equo in maniera espressa o tacita (SK c. Italia (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000). In ogni caso, ai sensi della legge italiana, il diritto di essere presente al dibattimento d'appello è assicurato a condizione che l'imputato chieda di esservi condotto, posto che l'obbligo di segnalare l'intenzione di essere tradotto all'udienza non richiede, per gli imputati detenuti, il compimento di formalità particolarmente complesse, occorrendo rivolgersi all'ufficio matricola che deve trasmettere la richiesta alla competente autorità giudiziaria. Peraltro, il trasferimento di un detenuto comporta l'adozione di misure di sicurezza e deve essere organizzato in anticipo. La Corte Edu ha poi rammentato che dalla formulazione dell'articolo 599, comma 2, del codice di procedura penale e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione risulta che un detenuto che vuole essere presente al dibattimento d'appello nell'ambito di un procedimento che si svolge con rito abbreviato deve 7 segnalare la sua intenzione di esservi condotto cosicché l'omessa presentazione della richiesta di traduzione alla sala di udienza può essere ragionevolmente interpretata come una rinuncia inequivoca, sebbene implicita, al diritto dell'imputato a partecipare al dibattimento di appello. Inoltre, l'avvocato dell'imputato che sia però a conoscenza dell'intenzione del suo assistito di partecipare all'udienza ha l'onere di sollevare la questione dell'assenza del suo cliente e chiedere il rinvio della causa.
4. La giurisprudenza di legittimità, con decisione di poco precedente all'intervento delle Sezioni Unite del 24 giugno 2010, ha affermato che la volontà dell'imputato detenuto di comparire all'udienza di appello celebrata in camera di consiglio in relazione al rito abbreviato svoltosi in primo grado deve essere portata a conoscenza del giudice che procede in tempo utile per predisporre la traduzione e, se manifestata in atto ricevuto dal direttore dell'istituto di pena, non può essere presa in considerazione se non dal giorno in cui è materialmente ricevuta dalla cancelleria del giudice competente (Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P. ed altri, Rv. 248170) In linea con il successivo intervento delle Sezioni Unite, la pronuncia va chiarisce che, nel procedimento in camera di consiglio in relazione al rito abbreviato celebrato in primo grado, la Corte d'appello ha l'obbligo di disporre la traduzione dell'imputato detenuto soltanto se questi ha manifestato la volontà di comparire, come desumibile dall'art. 599 cod. proc. pen., precisando che tale volontà deve essere esternata ritualmente affinché la mancata traduzione si traduca in un non osservato legittimo impedimento e quindi in una nullità assoluta. Occorre cioè che la volontà del detenuto sia portata a conoscenza del giudice che procede in tempo utile per predisporre la traduzione, risolvendosi altrimenti la richiesta in una iniziativa verosimilmente dilatoria, contrastante anche col principio della ragionevole durata del processo, con la conseguenza che se l'istanza di partecipazione al processo è presentata dall'internato al direttore del carcere, ex art. 123 cod. proc. pen., gli effetti di essa si producono soltanto dal giorno in cui è materialmente ricevuta dalla cancelleria dell'organo giudicante competente. A seguito dell'intervento, in precedenza richiamato, delle Sezioni Unite, è stato ribadito il principio secondo il quale la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello dell'imputato sottoposto a misura cautelare detentiva determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza solo nell'ipotesi in cui il detenuto abbia formulato espressa richiesta di comparire all'udienza (Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013, Bagno, Rv. 257876). 8 Le pronunce successive al richiamato intervento delle Sezioni Unite hanno concordemente affermato che l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, a condizione che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all'udienza, ritenendo, per l'effetto, non ottemperato l'onere della tempestiva richiesta nel caso in cui il difensore non abbia chiesto il rinvio dell'udienza, né rappresentato la volontà dell'imputato di comparire (Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936) oppure nel caso di richiesta di presenziare all'udienza avanzata dall'imputato lo stesso giorno dell'udienza (Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna e altro, Rv. 258212) ovvero nel caso in cui il difensore abbia rappresentato soltanto in udienza che lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa, senza addurre alcuna giustificazione in ordine all'omessa istanza di traduzione in tempo tale da consentirne la partecipazione all'udienza (Sez. 2, n. 48704 del 06/12/2012, Romano e altro, Rv. 253847).
5. Tirando le fila del discorso, è possibile concludere, sulla base della ven giurisprudenza europea e di quella di legittimità, che l'imputato detenuto - il quale, nel procedimento in camera di consiglio in relazione al rito abbreviato celebrato in primo grado, abbia tempestivamente chiesto all'autorità giudiziaria competente di presenziare e quindi di assistere al processo a suo carico ha diritto ad essere tradotto nella sala di udienza. Sussiste quindi un preciso onere che deve essere osservato dalla parte interessata ed esso consiste nel comunicare tempestivamente di voler essere presente nella sala di udienza, quando il processo deve essere celebrato, portandone a conoscenza il giudice d'appello procedente affinché possa disporre, in tempo utile, la traduzione. Tale diritto compete sia all'imputato detenuto nella circoscrizione del luogo ove il processo deve essere celebrato e sia all'imputato detenuto fuori della circoscrizione della Corte d'appello procedente. Il difensore dell'imputato - sempre che sia a conoscenza che l'assistito abbia chiesto di presenziare all'udienza e l'istanza non risulti pervenuta alla Corte di appello, che quindi legittimamente procede in assenza presumendo che, in mancanza della richiesta di traduzione, l'interessato abbia rinunciato a presenziare - ha sia l'onere di rendere edotto il giudice d'appello della volontà dell'imputato di comparire e sia di segnalare la tempestività della formulata richiesta. L'istanza con la quale l'imputato detenuto chiede di presenziare al processo a suo carico non è soggetta a termini di decadenza ma deve essere tempestiva, 9 essere indirizzata e pervenire al giudice che procede in tempo utile affinché possa essere disposta la traduzione nella sala di udienza. Se l'istanza è presentata, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., all'ufficio matricola della casa circondariale del luogo di detenzione, essa deve parimenti essere indirizzata all'ufficio giudiziario competente a disporre la traduzione e l'esatta indicazione del giudice competente costituisce, in ogni caso, onere a carico dell'imputato detenuto dalla cui osservanza dipende l'efficacia dell'istanza stessa. -Infatti sebbene le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti, nell'ambito del procedimento, all'imputato detenuto ed effettuate con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia hanno immediata efficacia, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria destinataria (Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013, dep. 23/01/2014, Di Mauro, Rv. 258383) il detenuto, nel presentare al direttore del carcere la sua richiesta, deve indicare correttamente l'Autorità giudiziaria cui la richiesta stessa è destinata, essendo necessario che il destinatario sia precisamente individuato ed espressamente indicato ad opera di chi la propone (Sez. 1, n. 11260 del 12/12/2000, dep. 21/03/2001, Nastasi, in motivazione). ven Non può invece riscontrarsi un inadempimento da parte dell'imputato detenuto dell'onere di tempestiva presentazione dell'istanza di traduzione (con le relative conseguenze) allorché vi sia stata una oggettiva impossibilità di effettuare la comunicazione e, in questo caso, così come in quello in cui la traduzione, pur oggettivamente possibile, non è avvenuta per disguidi o ritardi dell'amministrazione, dovrà essere disposta la traduzione per una successiva udienza o, se si è comunque proceduto in assenza, l'interessato può eccepire ed il giudice rilevare d'ufficio la nullità derivante dalla mancata traduzione nella sala di udienza. Siccome il diritto dell'imputato detenuto di essere presente nella sala di udienza, allorquando si celebra il processo a suo carico, rientra tra i diritti fondamentali della persona perché in quel frangente si decide della sua responsabilità penale e quindi del trattamento sanzionatorio, limitativo della libertà personale, il principio in precedenza enunciato secondo il quale - l'imputato detenuto, che abbia tempestivamente chiesto all'autorità giudiziaria competente di presenziare nel procedimento camerale in grado d'appello, ha diritto ad essere tradotto nella sala di udienza deve essere "interpretato ed - applicato in modo rigido, sia nel senso che la richiesta potrà ritenersi tardiva soltanto allorché in concreto non vi sia possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell'appellante, sia nel senso che il giudice, qualora ritenga intempestiva la richiesta, deve dar conto, con adeguata e congrua motivazione, 10 delle specifiche ragioni per le quali in quel determinato caso non era possibile effettuare la traduzione dell'imputato in udienza, prendendo in considerazione tutte le specifiche circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, il tipo di limitazione della libertà personale, il luogo in cui l'imputato si trova ristretto, e così via. È infatti evidente che diverso è il caso in cui l'imputato sia detenuto in carcere in un'altra città da quello in cui sia agli arresti domiciliari nella stessa città, sicché diversa deve essere la valutazione circa la eventuale tardività della richiesta" (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, cit., in motivazione). A questo fine, occorre anche tenere conto che il trasferimento di un detenuto richiede l'adozione di misure organizzative e di sicurezza, con la conseguenza che tale aspetto va considerato ai fini della valutazione circa la tempestività della presentazione dell'istanza di traduzione da parte del detenuto stesso.
6. Nel caso di specie, il ricorrente se è vero che ha presentato, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., la richiesta di presenziare all'udienza nel primo pomeriggio del giorno precedente la celebrazione del processo a suo carico (ore 14,10 del 9 aprile 2015) - era detenuto presso la casa circondariale di Torino, va ossia nella stessa città in cui il processo a suo carico doveva essere celebrato;
egli aveva correttamente indirizzato l'istanza alla Corte di appello procedente (IV Sezione della Corte di appello di Torino) indicando correttamente anche il numero di registro generale del procedimento (n. 5774/14 RGA) e la data di udienza (10 aprile 2015); l'ufficio matricola ha tempestivamente trasmesso l'istanza alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 44 disp. att. cod. proc. pen., che infatti ha ricevuto la richiesta, protocollandola, il 9 aprile 2015; la traduzione del ricorrente nella sala di udienza poteva essere dunque disposta in tempo utile per il giorno successivo affinché fosse assicurato il diritto dell'imputato ad essere presente nella sala di udienza, posto che detta traduzione, da eseguire nell'ambito della stessa città in relazione al luogo di detenzione ed a quello di udienza, non richiedeva l'adozione di particolari e complesse misure organizzative, trattandosi di procedimento a carico di un solo imputato, per un reato non concernente la criminalità organizzata o per il quale fossero risultate necessarie particolari misure di sicurezza. Non rileva che l'istanza sia stata materialmente ricevuta il 9 aprile 2015 dall'ufficio contabilità e non dalla Cancelleria della IV sezione penale della Corte di appello di Torino, cui essa era correttamente indirizzata, perché non può farsi carico all'imputato né di tale disguido e neppure dell'altro, ossia che detta istanza, erroneamente presa in carico dall'ufficio contabilità della Corte di appello di Torino, in data 9 aprile 2015, sia pervenuta alla Cancelleria della IV sezione penale della Corte di appello di Torino solo alle ore 13,10 del 10 aprile 2015, 11 stesso giorno dell'udienza, e non in tempo utile, nonostante in carico dal giorno precedente all'interno dello stesso ufficio giudiziario, quando la traduzione poteva essere tempestivamente disposta ed il processo addirittura celebrato nello stesso giorno, senza neppure la necessità di un differimento. eraNe consegue che, nel singolo caso concreto, la traduzione * oggettivamente possibile ed essa non è stata disposta solo per disguidi o ritardi dell'amministrazione, non ascrivibili all'imputato detenuto.
8. La mancata traduzione all'udienza camerale dell'imputato detenuto, che abbia richiesto di partecipare, determina, ai sensi degli art. 178 cod. proc. pen., lett. c), e art. 179 cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 07/03/1996, Carlutti, Rv. 203771; Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, cit., Rv. 247836). Come hanno spiegato le Sezioni Unite nelle surrichiamate pronunce, tale conclusione si fonda sul principio secondo cui nell'ipotesi di indagato o imputato detenuto, la cui partecipazione all'udienza camerale è subordinata, come nella specie, ad una positiva manifestazione di volontà in tal senso, l'ordine di ven traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l'avviso dell'udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio. Senza di essi, infatti, l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli è propria, quella della vocatio in iudicium, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere. Di conseguenza, la citazione dell'imputato detenuto realizza un'unica fattispecie complessa, costituita dall'avviso, dalla dichiarazione di volontà dell'interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, atti tutti da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, determina la nullità assoluta e insanabile della udienza e della successiva pronunzia, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, cit., in motivazione).
9. Nel caso di specie, la nullità è stata peraltro eccepita con il ricorso, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino, altra sezione, per nuovo giudizio d'appello. Gli altri motivi di gravame restano assorbiti. 12
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 27/10/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Amedeo Franco 'To decre Aund Freun DEPOSITATA IN CYNOELLERIA IL 23 DIC 2015 IL CANCELLERE 13