Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, a condizione che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all'udienza. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il difensore non aveva chiesto il rinvio dell'udienza, né aveva rappresentato la volontà dell'imputato di comparire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2014, n. 36128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36128 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 789
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 47661/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP SO N. IL 24/12/1976;
avverso la sentenza n. 603/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. VISCONTE Antonio.
RITENUTO IN FATTO
1. PO NS ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 17-5-2013, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, all'udienza del 17-5-2013, di fronte alla Corte d'appello di Napoli, il difensore ha chiesto rinvio onde consentire al PO, che era stato privato della libertà personale, in data 12-4-2013, per esecuzione pena, di comparire. La Corte d'appello ha negato il rinvio, dando atto a verbale semplicemente della mancata comparizione dell'imputato detenuto a Poggioreale. Dunque il giudice di secondo grado, benché informato dello stato detentivo dell'imputato, non ha ritenuto ne' di rinviare l'udienza ne' di accertare, con una semplice telefonata al carcere, la volontà di comparire o meno dell'imputato. Ciò induce nullità per violazione degli artt. 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen.. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza formulata è manifestamente infondata. In primo grado, infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, il processo si era svolto con rito abbreviato. Dunque il processo d'appello si è tenuto, a norma dell'art. 443 c.p.p., comma 4, nelle forme del giudizio camerale, previsto dall'art. 599 cod. proc. pen.. Orbene, l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente. Ciò, come si evince anche da quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 45 del 1991), è conforme ai principi enucleabili dall'art. 111 Cost.; dall'art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 14, comma 3, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Ne deriva che l'imputato in vinculis deve richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o ad essere ivi accompagnato o tradotto. In difetto di autorizzazione o in caso di rigetto della richiesta da parte del giudice competente, la Corte d'appello procedente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziare all'udienza, è obbligata a disporre la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza. La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, in stato di restrizione della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire, determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U. 35399 del 24-6-2010, Rv. 247835-6-7). È dunque necessaria una tempestiva manifestazione, da parte dell'imputato, della volontà di partecipare all'udienza, che può essere tratta anche da facta concludentia, come, ad esempio, la produzione, da parte del difensore, di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato, con espressa istanza di rinvio, ma deve comunque essere tale da dimostrare univocamente la volontà dell'imputato di presenziare (Sez U. n. 4694 del 27-10-11, Casani, Rv. 251272).
1.1. Nel caso di specie, dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U. n. 21 del 19/7/2012, Bell'Arte) - non risulta che il difensore abbia chiesto il rinvio dell'udienza ne' che abbia rappresentato la volontà dell'imputato di comparire, nonostante la Corte d'appello abbia dato atto che il PO era detenuto presso il carcere di Poggioreale, come emerge dal verbale dell'udienza celebratasi il 17 maggio 2013, di fronte alla Corte d'appello di Napoli. Pertanto, in mancanza di una richiesta in tal senso, da parte della difesa, ritualmente la Corte territoriale, in applicazione dell'art. 599 c.p.p., comma 2, ha proceduto al giudizio. E ciò a prescindere dall'ulteriore questione inerente all'interrogativo se la richiesta di comparire formulata il giorno stesso dell'udienza possa considerarsi o meno tempestiva (per la negativa, Cass. Sez 2 n. 5950 del 22-1-2014, Rv. 258212). Nessun vizio è dunque ravvisabile nel mancato rinvio dell'udienza, da parte della Corte d'appello, in assenza di richiesta della difesa.
2. La manifesta infondatezza della censura formulata comporta l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 13 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2014