Sentenza 23 giugno 2006
Massime • 1
L'imputato detenuto, che manifesti la volontà di comparire, ha diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, e pertanto se, nonostante sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, non sia stato tradotto in udienza ed abbia avanzato espressa richiesta in tal senso, la sentenza emessa all'esito è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2006, n. 26276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26276 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/06/2006
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 927
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 43947/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE PO N. IL 01/12/1949;
avverso SENTENZA del 30/05/2005 CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA, che ha concluso per ann.to con rinvio;
Uditi i difensori avv.ti Ciampa e Finocchi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado con cui, all'esito di giudizio abbreviato, RE PP era stato condannato a 30 anni di reclusione per omicidio premeditato della moglie TT NA, avvenuto in Picriche di Trevi il 5.7.2003 mediante esplosione, a non più di due metri di distanza, di un colpo di fucile che attingeva la vittima all'emitorace sinistro. Le questioni investite dal ricorso proposto dal difensore dell'imputato concernono la sussistenza della premeditazione, asseritamente inconciliabile con la deposizione resa dalla teste LI CI e con altre risultanze processuali da cui dovrebbe desumersi che il delitto fu commesso per dolo d'impeto, a seguito di una lite tra i coniugi, già da tempo separati, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche, quantomeno con declaratoria di equivalenza all'aggravante.
Con motivo nuovo personalmente sottoscritto il RE deduceva, inoltre, la nullità del giudizio di appello per la sua mancata traduzione all'udienza, nonostante la richiesta tempestivamente formulata in tal senso.
Con ulteriori motivi nuovi, presentati L. n. 46 del 2006, ex art. 10, comma 5, la difesa lamentava, infine, con riferimento al punto della ritenuta premeditazione, vizio di motivazione risultante dai verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla citata LI CI circa l'intervallo di tempo trascorso fra l'arrivo della vittima a casa del RE e l'esecuzione dell'omicidio e dal verbale di ispezione urgente dello stato del cadavere, indossante una camicia "tutta aperta", asseritamente sintomatica di una pregressa colluttazione, reiterando le censure per il diniego delle attenuanti generiche.
Il motivo pregiudiziale ed assorbente dedotto personalmente dall'imputato è fondato. La questione, ancorché esulante dall'ambito delle censure proposte con il ricorso originario, può essere esaminata da questa corte in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e condiviso dal collegio, relativa alla deduzione di una nullità assoluta, come tale rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado.
In punto di fatto risulta dagli atti che il RE chiese ritualmente di essere tradotto all'udienza di trattazione del giudizio di appello e che il presidente del collegio, essendo il soggetto detenuto in Viterbo (e, dunque, fuori della circoscrizione del giudice procedente), ne dispose l'audizione da parte del competente Magistrato di sorveglianza, innanzi al quale il prevenuto reiterò, senza esito positivo, la richiesta di traduzione.
Sul diritto dell'imputato detenuto a presenziare al giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata in giudizio abbreviato si registra un contrasto giurisprudenziale, essendosi talora ritenuto che il soggetto detenuto fuori della circoscrizione del giudice procedente abbia soltanto il diritto di essere sentito dal M.S. competente in relazione al luogo di detenzione (Cass., ud. 5.7.1999, Pedrini, Cass. pen., 2000, 1289; 13.11.1995, Giurintano, Giust. Pen., 1996, 3^, 650), mentre altre decisioni ne hanno statuito il diritto di presenziare comunque al giudizio di gravame, disponendo indiscriminatamente l'art. 599 c.p.p., comma 2, (senza distinguere tra imputato libero o detenuto) che l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento a comparire (Cass. 7.12.2001, Liuzzo, Cass. Pen. 2003, 1228; 15.5.1992, Cerbara, id., 1994, 82 e 20.1.1992, Mazzapuppa, ibid., 2762) e dovendosi lo stato negativo considerare legittimo impedimento a comparire (v. Cass., sez. 5^, ud. 6.6.2002, Rosmini, Ced Cass., rv. 223.100; sez. 2^, ud.
7.12.2001. Liuzzo, id., rv. 220444 che afferma esplicitamente la natura assoluta della nullità derivante dall'omessa traduzione dell'imputato ovunque detenuto che ne abbia fatta richiesta, facendo altrimenti difetto una vocatio in ius idonea ad instaurare validamente il contraddittorio). L'adesione a tale più rigoroso orientamento, oltre che sulla lettera dell'art. 599, comma 2, cit. da ritenersi prevalente per la sua specificità sulla generale disposizione di cui all'art. 127 c.p.p., comma 4, è giustificata dalla rilevanza del giudizio camerale di appello avverso sentenze pronunciate in giudizio abbreviato, implicante, come nella specie, la decisione di questioni inerenti alla colpevolezza ed al trattamento sanzionatorio dell'ì putato;
detto indirizzo appare, inoltre, conforme ai principi del giusto processo sanciti dal novato art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dall'art. 14, comma 2, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici. In accoglimento di tale motivo la sentenza impugnata va, pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, da celebrare nel rispetto del sopra richiamato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006