Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, a condizione che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non tempestiva la richiesta di presenziare all'udienza avanzata dall'imputato lo stesso giorno dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2014, n. 5950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5950 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/01/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 215
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 29998/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE RO N. IL 16/12/1989;
IO NI N. IL 17/04/1990;
avverso la sentenza n. 5222/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 08/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di BB e per il rigetto di quello di NA.
udito il difensore avv. Spiganelli Valerio per NA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 gennaio 2013, la Corte di appello di Torino, 2A sezione penale, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Verbania appellata da NA RO, BB ON, GL MA e ME MA, con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di una serie di rapine (ed altri reati satelliti) ed erano stati condannati (per quello che in questa sede rileva) BB alla pena di tre anno otto mesi di reclusione e ottocento Euro di multa e NA alla pena di tre anno due mesi di reclusione ed Euro 450 di multa con pena complessiva finale di cinque anni due mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa per la ritenuta continuazione con la sentenza del Tribunale di Novara del 25.5.2011 esecutiva il 2.7.2011.. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati BB e NA, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) BB: manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla confermata valutazione di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale, l'incensuratezza, la giovane età, la dimostrata resipiscenza, circostanze queste che avrebbero giustificato il diverso giudizio di prevalenza, anche al fine di differenziare la sua posizione rispetto a quella dei coimputati;
2) NA: - violazione dell'art. 599 c.p.p., comma 2 in riferimento all'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva rigettato l'istanza di rinvio nonostante il legittimo impedimento a comparire, attestato con certificato medico;
- violazione dell'art. 546 c.p.p. per contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, questione già sollevata con i motivi di appello e non risolta dalla sentenza impugnata, posto che ha confermato quanto statuito dal primo giudice che in dispositivo aveva inflitto la pena di tre anni due mesi di reclusione e quattrocentocinquanta Euro di multa, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Novara del 25.5.2011, rideterminandone la quantificazione in complessivi cinque anni due mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa, mentre in motivazione aveva quantificato la pena per il reato ritenuto più grave, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in quattro anni due mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa aumentata per la continuazione sia interna che esterna (cioè con la pena inflitta dal Tribunale di Novara) di anni tre e mesi sette di reclusione ed Euro 800 di multa pervenendo così alla pena complessiva di sette anni nove mesi di reclusione ed Euro 1.800 di multa, ridotta per il rito a cinque anni due mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa;
- inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche, per omesso riconoscimento della resipiscenza dimostrata con l'offerta di Euro cinquemila/00 in beneficenza alla Parrocchia di San Trifone Martire di Cerignola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di BB ON è inammissibile, perché sollecita una diversa e non consentita valutazione delle circostanze già prese in considerazione dai giudici di merito al fine di formulare la valutazione di equivalenza delle concesse attenuanti generiche, valutazione giustificata con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetti di censura. In particolare la Corte territoriale ha condiviso le considerazioni del primo Giudice relativamente al ruolo rivestito, alla rilevante intensità del dolo e alla spiccata capacità a delinquere dimostrata, nonostante la giovane età, dal BB, circostanze non contestate nella loro realtà effettuale, sicché in questa sede, in difetto di manifesta illogicità dei criteri valutativi adottato, non è consentita censura.
Va ribadito il canone ermeneutico secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
2. Il ricorso di NA RO:
2.1. è infondato per la parte in cui denuncia violazione dell'art. 599 c.p.p., comma 2, perché l'ordinanza pronunciata in udienza dalla
Corte torinese si è adeguata ai criteri indicati da questa Suprema Corte con la sentenza che lo stesso ricorrente invoca (S.U. n. 35399 del 24.6.2010). Ed invero, accertato che la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo dove si trovava agli arresti domiciliari (in Cerignola) per presenziare all'udienza era stata presentata solo alle 8.55 del giorno stesso dell'udienza, i Giudici di merito ne hanno constatato la tardività ed in conseguenza hanno escluso la rilevanza della comunicazione dell'impedimento a comparire per come attestato con certificato del medico curante. L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente,a condizione che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza (cfr. Cass. SU 24.6.2010 n. 35399 che in motivazione, nell'escludere che la richiesta debba rispettare il termine di cinque giorni indicato dall'art. 127 c.p.p., comma 2, ha precisato che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall'art. 111 Cost., dall'art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Cedu, dall'art. 14, comma 3, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e da quanto affermato da Corte cost., sent. n. 45 del 1991). Ne consegue che in difetto di tempestività di tale richiesta, in quanto proposta lo stesso giorno dell'udienza, il dimostrato impedimento a comparire è irrilevante.
Ed invero la sua assenza trova giustificazione nella scelta di non comparire, scelta implicita nel mancato esercizio tempestivo della facoltà che gli è riconosciuta dalla legge di chiedere l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo (ancorché situato fuori del distretto) in cui si trova agli arresti domiciliari;
2.2. è inammissibile per difetto di interesse, per la parte in cui reitera la denuncia di violazione dell'art. 546 c.p.p., per contrasto tra motivazione e dispositivo in punto di determinazione della pena detentiva (la doglianza è infatti limitata in maniera specifica a tale frazione della pena, nulla osservandosi in riferimento a quella pecuniaria). Ed invero dal dispositivo risulta che la pena di tre anni due mesi di reclusione è stata inflitta per effetto della ritenuta continuazione con quella irrogata con la sentenza (esecutiva) del Tribunale di Novara, pena quantificata evidentemente dopo la riduzione per il rito (vale a dire, seguendo i criteri dei giudici di merito, quattro anni due mesi di reclusione per il delitto di cui al capo B, ritenuto più grave e già tenuto conto del giudizio di valenza con le riconosciute generiche, pena che, diminuita di un terzo per il rito, è pari a due anni nove mesi dieci giorni di reclusione e che quindi è stata aumentata di quattro mesi e venti giorni per la continuazione con quella inflitta con la sentenza definitiva). La quantificazione finale in cinque anni e due medi di reclusione è il frutto dell'aumento per la continuazione con i residui reati. Il fatto che in motivazione sia stata effettuata una quantificazione (per effetto della ritenuta continuazione) di tre anni e sette mesi reclusione (prima della riduzione per il rito, perché a seguito dello scomputo di un terzo l'aumento in concreto si riduce a due anni quattro mesi e venti giorni per tutti i reati ulteriori rispetto a quello ritenuto più grave), pur non consentendo di individuare quali siano stati i singoli aumenti di pena per le rapine di cui ai capi A, C, G ed I e per i furti aggravati di cui ai capi D ed H, non comporta la denunciata divergenza fra dispositivo e motivazione, tanto più che il ricorrente non indica quale sia il suo interesse;
2.3. il terzo motivo di ricorso, che formalmente denuncia inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 62 bis c.p. ma che in realtà si duole di mancanza di motivazione in relazione all'omessa considerazione della condotta serbata dopo il reato (in particolare l'offerta in beneficenza della somma di Euro cinquemila), è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale non ha trascurato tale condotta di resipiscenza. Ne ha escluso il rilievo a seguito di valutazione con le altre circostanze già prese in considerazione.
3. In conseguenza il ricorso di NA deve essere rigettato;
quello di BB deve essere dichiarato inammissibile. Entrambi vanno in conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali e BB anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di somma che, in considerazione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di BB ON;
rigetta quello di NA RO;
condanna entrambi al pagamento delle spese processuali e BB anche al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2014