Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2000, n. 11260
CASS
Sentenza 12 dicembre 2000

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In tema di riesame, qualora la relativa richiesta, presentata dal detenuto al Direttore del carcere a norma dell'art.123 cod.proc. pen., sia stata indirizzata e trasmessa ad un'autorità giudiziaria diversa da quella competente, il termine stabilito dall'art.309 commi 5 e 10 cod.proc.pen. decorre dal giorno in cui la richiesta è effettivamente ricevuta dalla cancelleria del Tribunale competente. (Nella specie, la Corte di cassazione ha escluso che potesse essere applicata la regola generale secondo la quale il termine in questione decorre dalla presentazione della richiesta di riesame al direttore del carcere poiché la richiesta anziché essere diretta al competente Tribunale del riesame era stata indirizzata e trasmessa al giudice che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2000, n. 11260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11260
    Data del deposito : 12 dicembre 2000

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