Sentenza 12 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di riesame, qualora la relativa richiesta, presentata dal detenuto al Direttore del carcere a norma dell'art.123 cod.proc. pen., sia stata indirizzata e trasmessa ad un'autorità giudiziaria diversa da quella competente, il termine stabilito dall'art.309 commi 5 e 10 cod.proc.pen. decorre dal giorno in cui la richiesta è effettivamente ricevuta dalla cancelleria del Tribunale competente. (Nella specie, la Corte di cassazione ha escluso che potesse essere applicata la regola generale secondo la quale il termine in questione decorre dalla presentazione della richiesta di riesame al direttore del carcere poiché la richiesta anziché essere diretta al competente Tribunale del riesame era stata indirizzata e trasmessa al giudice che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2000, n. 11260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11260 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 12/12/2000
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 7215/2000
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 023980/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS NO N. IL 03/05/1947
avverso ORDINANZA del 25/01/2000 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv. Siracusano e Mormino
LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 25.01.2000 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di AS NO contro l'ordinanza 04.12.1999 con cui il Tribunale di Marsala aveva rigettato l'istanza diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare, disposta dal Tribunale di Marsala con ordinanza 01.05.1999, contestualmente alla emissione di sentenza di condanna alla pena di sei anni di reclusione.
Il ST, sostenendo che la sua richiesta di riesame, proposta fin dal 04.05.1999, non era stata evasa, con istanza 19.11.199 chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura (a sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p) al Tribunale della libertà di Palermo.
Quest'ultimo Tribunale tuttavia, con provvedimento 26/30 novembre 1999, si dichiarava incompetente e trasmetteva gli atti al Tribunale di Marsala quale giudice procedente.
Con l'ordinanza 04.12.1999, il Tribunale di Marsala rilevava che i termini per proporre il riesame non erano mai iniziati a decorrere, perché la dichiarazione di impugnazione proposta ex art. 123 c.p.p. dal detenuto ST non era pervenuta alla cancelleria del Tribunale della libertà; e pertanto rigettava l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura di cui - all'istanza 19.11.99, e nel contempo trasmetteva gli atti al Tribunale della libertà di Palermo perché, finalmente, si pronunciasse sulla istanza di riesame proposta, a suo tempo, dallo stesso AS, in data 04.05.99. (Il riesame è stato poi rigettato dal Tribunale della libertà di. Palermo).
Il ST però ha impugnato (proponendo appello) l'ordinanza 04.12.99 del Tribunale di Marsala e questo appello è stato rigettato, come si è visto, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza 25.01.2000, oggi in esame. Contro quest'ultima ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, e, contestualmente, è stato proposto ricorso per cassazione anche contro l'ordinanza 26/30 novembre 1999 (che il ricorrente sostiene non essergli mai stata notificata) emessa dal Tribunale di Palermo e con la quale era stata ravvisata la competenza del Tribunale di Marsala.
Il ST, tramite il difensore avv. Celestino Cardinale, deduce i seguenti motivi:
Violazione i cui all'art. 606 comma 1 lett. c) per inosservanza dell'art. 309 comma 10 c.p.p. Violazione di cui. all'art. 606 comma 1 lett. e) per difetto di motivazione in ordine alla individuazione del giudice competente a decidere.
Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all'art.178 lett.c) c.p.p. Secondo il ricorrente era erronea l'individuazione, nel Tribunale di. Marsala, del giudice competente a decidere sulla sua istanza, perché all'epoca era ancora pendente, e non definito, il procedimento incidentale relativo alla istanza di riesame;
e quindi ritualmente l'istanza era stata rivolta al Tribunale della libertà (di Palermo). Nè poteva avere rilevanza la (pretesa) inerzia del ricorrente, il quale non aveva impugnato il provvedimento riguardante la competenza e ciò perché quel provvedimento non gli era mai stato notificato. Anzi, proprio per questo, si era verificata una nullità a sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. In ogni caso con il provvedimento impugnato era stata illogicamente respinta l'istanza diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura, dal momento che il Tribunale stesso aveva riconosciuto che fin dal 04.05.1999 il ST aveva proposto una istanza di riesame, cui non era stata data risposta nei termini di legge. Il ricorso non è fondato.
Si premette che il ricorrente formulò due diverse istanze. Con una prima istanza, presentata al direttore del carcere, ove era detenuto, il ST chiese il riesame della misura della custodia cautelare che gli era stata applicata dal Tribunale di Marsala. (A questa istanza, sia pure dopo tormentate vicende processuali, ha dato infine risposta il Tribunale della libertà di Palermo). Con la seconda istanza (che ha dato luogo al provvedimento di cui ora si tratta) il ST chiese la declaratoria di inefficacia della misura.
La prima istanza, formulata il 04.05.99, era indirizzata al Tribunale di Marsala;
la seconda istanza proposta molto tempo dopo, e cioè in data 19.11.1999, era indirizzata al Tribunale della libertà di Palermo.
Entrambe le istanze avevano un difetto di origine: che non erano indirizzate al giudice competente.
Quella di riesame, infatti, proposta dal detenuto in data 04.05.1999, avrebbe dovuto essere indirizzata al Tribunale (del riesame appunto) di Palermo;
mentre la seconda, vertendo su una circostanza che riguardava l'efficacia della misura, avrebbe dovuto essere proposta al giudice procedente: e cioè al Tribunale di Marsala, che già aveva emesso la sentenza di primo grado e che era in possesso degli atti.
Stando così le cose:
1) Quanto alla richiesta di riesame presentata al direttore del carcere ex art. 123 c.p.p. il 04.05.99, non poteva considerarsi decorso il termine di cui all'art. 309 comma 10 c.p.p.. A questa conclusione si perviene per una ragione parzialmente diversa da quella ritenuta dal Tribunale nella motivazione dell'ordinanza impugnata. In tale motivazione infatti si fa riferimento ad una giurisprudenza secondo la quale: "ai fini del computo dei termini di cui all'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p., come "dies a quo" vale quello in cui la richiesta perviene alla cancelleria del Tribunale (del riesame) a nulla rilevando il diverso termine in cui l'indagato detenuto abbia presentato l'istanza al direttore dell'istituto di pena". Senonché tale giurisprudenza è, nella seconda parte della citata affermazione, superata da quella delle Sezioni unite di questa Corte che, in data 26.03.1997 e da ultimo in data
22.03.2000,(Solfrizi), ha affermato che la richiesta di riesame presentata dal detenuto al direttore del carcere a sensi dell'art.123 c.p.p. si considera presentata direttamente, e sin da quel momento, alla Cancelleria del Tribunale del riesame. E tuttavia la conclusione cui perviene il Tribunale con l'ordinanza impugnata è ugualmente da ritenersi esatta perché, nella specie, la richiesta di riesame era indirizzata, come si è visto non già al competente Tribunale del riesame bensì al Tribunale di Marsala. Ora:
la giurisprudenza ha chiarito che anche il detenuto, nel presentare al direttore del carcere la sua richiesta di riesame, deve indicare correttamente l'Autorità giudiziaria cui la richiesta stessa è destinata.("è necessario che il destinatario sia precisamente individuato ed espressamente indicato ad opera di chi propone il gravame della forma suddetta": così Cass. Sez 1^, 24.11.1994, Schiavo).
In tale situazione, dato appunto il vizio di origine dell'atto (indicazione di un Giudice non competente a decidere sulla impugnazione) il termine di cui all'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p. non decorreva di certo dalla data della presentazione della richiesta di riesame al direttore del carcere, ma doveva ritenersi applicabile la regola generale cui sono pervenute da ultimo le Sezioni unite di questa Corte (S.U. 22.03.2000) secondo cui: a seguito della sentenza n. 232/1998 della Corte costituzionale va bensì affermato il principio della decorrenza del termine di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. dalla data di presentazione della richiesta;
ma per data di presentazione della richiesta deve intendersi o quella in cui la richiesta stessa venga direttamente depositata presso la cancelleria del Tribunale del riesame, oppure (qualora vengano utilizzate altre forme di proposizione del gravame) quella in cui l'atto sia stato effettivamente ricevuto dalla cancelleria del Giudice "ad quem".
Nella specie, dunque, il termine non era decorso perché l'atto, per cause anche dipendenti dall'errore iniziale del ricorrente, non era di fatto pervenuto alla cancelleria del Tribunale del riesame. 2) Quanto poi alla seconda istanza, con la quale il ST chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura, essa è stata di fatto correttamente esaminata dal giudice procedente (e che era in possesso degli atti): vale a dire dal Tribunale di Marsala. Inutilmente il ricorrente lamenta che il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo, ritenuta la propria incompetenza, aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Marsala, non gli era stato notificato. Infatti: a parte il rilievo che la mancata notifica è una mera affermazione del ST, non sorretta da alcuna documentazione, è assorbente l'osservazione che, di fatto, sulla istanza, nel regolare contraddittorio tra le parti, ha provveduto il giudice competente, e cioè il Tribunale di Marsala;
e che sull'appello ha deciso, ritualmente, e nel contraddittorio delle parti, il Tribunale della libertà di Palermo.
3) Nel merito, poi, la decisione del Tribunale secondo cui non si era verificata causa alcuna di inefficacia della misura (dato il presupposto sopra indicato: che cioè i termini di cui all'art. 309 c.p.p. non erano decorsi), deve ritenersi, del tutto corretta.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001