Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
Nei giudizi d'appello che si svolgono in camera di consiglio secondo il disposto dell'art. 599 cod. proc. pen., compresi quelli relativi alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati, l'imputato ristretto nella libertà ha diritto di comparire personalmente e, quando abbia tempestivamente manifestato la propria volontà in tal senso, la mancata traduzione rileva quale legittimo impedimento anche se si tratti di persona detenuta o internata in un diverso distretto di corte d'appello, conseguendo altrimenti dalla violazione del contraddittorio una nullità riconducibile alla lett. c) dell'art. 178 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 599 cod. proc. pen. debba prevalere su quella generale contenuta nel comma 4 dell'art. 127 stesso codice, anche in considerazione del contesto processuale riguardante la colpevolezza dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2002, n. 28867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28867 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/06/2002
1. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICASTRO Francesco - Consigliere - N. 745
3. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 046286/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SM DI N. IL 03/04/1955;
2) SM IO N. IL 25/04/1962;
avverso SENTENZA del 27/09/2001 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci;
che ha concluso per l'annullamento con rinvio o, in subordine, rinvio e rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;
udito il difensore Avv. Giuseppe Nucera del foro di Reggio Calabria, per entrambi i ricorrenti;
che ha chiesto l'annullamento della sentenza di secondo grado;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 27.9.2001, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato, per la parte che qui interessa, il giudizio di colpevolezza reso in data 7.7.2000, in esito a procedimento abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, nei confronti di NI DI e NI GI in ordine ai delitti di associazione di tipo mafioso aggravata ed estorsione continuata in danno di plurimi imprenditori edili della zona, ed il secondo per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, reati tutti commessi nell'anno 1996;
rideterminava le pene, peraltro, in parziale modifica della pronuncia di primo grado, in anni 7 e mesi 10 di reclusione nei confronti del NI DI, ed in anni 7 e mesi 9 di reclusione quanto al NI GI.
Entrambi gli imputati propongono ricorso per Cassazione a mezzo del comune difensore, denunciando: 1) violazione dell'art. 127 cod.proc.pen. sul rilievo che degli imputati, in stato di detenzione all'epoca di celebrazione del dibattimento, non era stata disposta la traduzione ne' alla prima udienza ne' alla seconda, cui la prima era stata rinviata, pure avendo gli stessi formulato espressa richiesta di partecipare personalmente, con l'erronea argomentazione che la presenza degli imputati detenuti al dibattimento sarebbe normativamente prevista per la sola ipotesi in cui questi si trovino ristretti nell'ambito del distretto del giudice procedente;
2) difetto di motivazione in ordine ai giudizi di colpevolezza in ordine ai reati estorsivi ed alla loro riconducibilità all'associazione mafiosa, in quanto fondati sul viziato apprezzamento delle dichiarazioni degli imprenditori edili, effettivamente denegatorie delle estorsioni e viceversa apoditticamente intese come dettate dall'omertà e, dunque, significative della condizione di assoggettamento loro imposta;
3) difetto di motivazione e violazione di legge quanto a: a) disapplicazione dell'art. 649 cod.proc.pen., in presenza di condanna del NI GI divenuta irrevocabile per la violazione dell'art.416 bis cod.pen. "commessa in Reggio Calabria e zone limitrofe fino al 24.11.2000"; b) disapplicazione, quanto al NI GI, della continuazione sulla pena già comminata per i fatti giudicati nel processo "Santa Barbara"; c) disapplicazione della continuazione fra il reato associativo e i reati fine;
d) mancata esclusione dell'aggravante del ruolo direttivo contestata per il reato associativo;
e) diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza;
f) mancata riduzione della pena nel minimo edittale. Il difensore dei ricorrenti ha presentato, nei termini, una "breve memoria", con la quale richiama recente sentenza di questa Corte in punto di diritto dell'imputato detenuto ad essere presente nel giudizio camerale.
Il primo ed assorbente motivo di ricorso deve ritenersi fondato. Nel giudizio di appello - svoltosi, ex art. 443 comma 4 cod.proc.pen., con le forme previste dall'art. 599 stesso codice -
all'udienza dibattimentale del 27.9.2001 (seguita ad una udienza di mero rinvio), la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di personale partecipazione degli imputati detenuti, che avrebbe comportato la traduzione dei medesimi, sul presupposto che "il disposto dell'art. 127 cod.proc.pen. ne prevede la presenza in aula ove detenuti nell'ambito del distretto della Corte di Appello", con evidente riferimento al disposto del comma 4 dell'articolo che configura un legittimo impedimento dell'imputato, comportante il rinvio dell'udienza camerale, se questi ha chiesto di essere personalmente sentito e non è detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice procedente.
Tale motivazione ha sostanzialmente seguito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il diritto a presenziare all'udienza camerale non è assicurato all'imputato ristretto fuori circondario, in tal caso restandogli unicamente riconosciuto il diritto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza (Cass. Sez. 2^, 5.7.1999 n. 9563, Pedrini;
Cass. Sez. 6^ 25.3.1993 n. 5313, Ariostini ed altri), peraltro contrastato da altro di segno diametralmente opposto (Cass. Sez. 6^, 29.1.1991 n. 7373 Mazzupappa) e, successivamente alla pronuncia impugnata recentissimamente, ribadito in sentenza di Cass. Sez. 2^, 7.12.2001/8.1.2002 n. 209 in proc. UZ, nella quale risulta non soltanto decisivamente valorizzata la sentenza della Corte Costituzionale 31.1.1991 n. 45 - che, intervenendo sul rito camerale con riferimento al procedimento di riesame, ha chiarito l'assoluta importanza dell'instaurazione del contraddittorio di fronte al giudice che dovrà assumere la decisione nonché ha riconosciuto che l'imputato detenuto è certamente titolare di un interesse ad essere presente all'udienza per contrastare, se lo voglia, le risultanze probatorie ed indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli, ma ha ulteriormente evidenziato che il dato testuale dell'art. 599 comma 2 cod.proc.pen., specifico per il giudizio camerale in grado di appello, non ripete "le limitazioni soggettive" della legittimità dell'impedimento a comparire all'udienza camerale rappresentate dal locus detentionis secondo lo schema disegnato nell'art. 127 stesso codice.
La sentenza UZ (che si inserisce in un contrasto non talmente consolidato da giustificare il ricorso all'art. 618 cod.proc.pen.), è pienamente condivisibile, dovendosi riaffermare la "diversità" tra la formula dell'art. 599 comma 2 cod.proc.pen. e quella dell'art. 127 comma 4 stesso codice - quale quella già riconosciuta da Cass. Sez. 6^, 9.3.1998 7 n. 6384, Ohaeme che, pure occupandosi della distinta ipotesi dell'efficacia della dichiarazione di voler comparire all'udienza resa dall'imputato, sottoposto a misura cautelare in diverso distretto di Corte di Appello, anche per quelle successive, ha affermato che l'art. 599 comma 2 "si colloca in una posizione intermedia tra la disciplina identica dettata dall'art. 486 cpv. per il rito ordinario e quella stabilita dall'art. 127 comma 4 -
in realtà procedente dallo stesso enunciato del comma 2 del plurimenzionato art. 599 che regola la speciale fattispecie processuale originata dalla richiesta dell'imputato detenuto di partecipare personalmente all'udienza camerale di appello, disegnando indiscutibilmente una vera e propria deroga rispetto alle forme ex art. 127 richiamate al comma 1 della stessa norma;
diversamente, e se così non fosse, al legislatore sarebbe stato sufficiente regolamentare la particolare ipotesi con siffatto richiamo, previsto in termini di totalità, atteso che l'art. 127 detta una disciplina omnicomprensiva dei procedimenti in Camera di consiglio. Del resto, ed oltretutto, il giudice di legittimità, con sentenze 22.11.1995 n. 40, Carlutti e 25.3.1998 n. 9, D'Abramo, ha già sanzionato con pronuncia di nullità assoluta la mancata traduzione, all'udienza di riesame della misura cautelare personale, la mancata traduzione dell'imputato, il quale ne abbia fatto richiesta, e sarebbe veramente "irragionevole" - anche alla luce del principio del giusto processo sancito nel novellato art. 111 Cost. (nè ignorate le regole stabilite dall'art. 420 ter cod.proc.pen. che, per quanto attiene al legittimo impedimento del difensore, ex comma 5 stessa norma, sono state recentemente ritenute applicabili anche con riguardo al procedimento camerale d'appello avverso sentenza resa in giudizio abbreviato: Cass. Sez. 2^, 11.10.2000 n. 13033, Matranga) - che una tale rigorosa tutela del diritto al contraddittorio nel procedimento de libertate non debba parimenti operare nel giudizio in cui è messa in discussione proprio la responsabilità dell'imputato sol perché il luogo di detenzione di costui non si trovi nel circondario in cui ha luogo il giudice procedente.
Pertanto, poiché non è contestato che la richiesta di personale partecipazione all'udienza sia stata tempestivamente proposta (risulta, invero, formulata sin dal 3.9.2001) - e poiché indubbiamente la richiesta va riferita all'udienza in cui l'appello viene effettivamente discusso - la Corte territoriale avrebbe senz'altro dovuto ordinare la traduzione degli imputati, sia pur detenuti in istituto estraneo al circondario del giudice procedente, ovvero, ove la traduzione non fosse materialmente possibile per l'udienza, disporre il rinvio della medesima riconoscendo l'impedimento legittimo degli imputati.
Ciò non essendo avvenuto, si è prodotta una reale violazione del contraddittorio che integra una nullità riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 178 lett. C) cod.proc.pen. (intervento dell'imputato) e, pertanto, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, l'impugnata sentenza non può che essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per il nuovo giudizio (ferma l'efficacia della misura cautelare in corso di applicazione, operando l'art. 624 bis cod.proc.pen. per la sola ipotesi, estranea alla fattispecie, in cui la misura sia stata disposta con la decisione di secondo grado ex art. 275 comma 2 ter cod.proc.pen.:
Cass. Sez. 1^, 4.6.2001, Gallo).
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002
La Corte Suprema di Cassazione sezione Quinta Penale con ordinanza n. 18420/2003 così dispone:
"Correggersi la sentenza sostituendo alla locuzione 'ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria' la seguente: 'alla Corte d'Appello di Messina'".
Roma, il 5 maggio 2003.