Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2002, n. 28867
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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Nei giudizi d'appello che si svolgono in camera di consiglio secondo il disposto dell'art. 599 cod. proc. pen., compresi quelli relativi alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati, l'imputato ristretto nella libertà ha diritto di comparire personalmente e, quando abbia tempestivamente manifestato la propria volontà in tal senso, la mancata traduzione rileva quale legittimo impedimento anche se si tratti di persona detenuta o internata in un diverso distretto di corte d'appello, conseguendo altrimenti dalla violazione del contraddittorio una nullità riconducibile alla lett. c) dell'art. 178 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 599 cod. proc. pen. debba prevalere su quella generale contenuta nel comma 4 dell'art. 127 stesso codice, anche in considerazione del contesto processuale riguardante la colpevolezza dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2002, n. 28867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28867
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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