Sentenza 21 giugno 2013
Massime • 1
La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello dell'imputato sottoposto a misura cautelare detentiva determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza solo nell'ipotesi in cui il detenuto abbia formulato espressa richiesta di comparire all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2013, n. 51517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51517 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 21/06/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI F. M. - rel. Consigliere - N. 1335
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 6714/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA MA N. IL 11.08.1971;
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI del 20 settembre 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. È presente per il ricorrente l'avvocato Alonzi Fabio del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato Villani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20 settembre 2012 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Avellino in data 21 dicembre 2011 appellata da GN RI. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere dell'illecita detenzione al fine di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish.
2. Avverso tale decisione ricorre il GN a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 127, 178 e 599 c.p.p. per non essere stata disposta la traduzione per il giudizio camerale d'appello di esso ricorrente ristretto presso il carcere di S. Maria Capua Vetere;
la violazione dell'art. 192 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per difetto logico di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo osserva la Corte: come precisato dalle SS.UU. (cfr. sentenza n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836) la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza. Tuttavia - come evincibile dalla stessa norma invocata dal ricorrente (art. 599 c.p.p., comma 2) - è necessario che l'imputato abbia manifestato espressa volontà a comparire all'udienza. Nella specie l'imputato - come riconosciuto nello stesso ricorso e come emerge dalla intestazione della gravata sentenza in cui può leggersi: sentenza nel procedimento penale a carico di GN RI, detenuto in carcere per questo titolo, non richiedente la personale comparizione - non ha formulato alcuna richiesta a comparire all'udienza. Il motivo va pertanto disatteso.
Quanto al secondo motivo, secondo cui la gravata sentenza, non avrebbe logicamente motivato in ordine al coinvolgimento del GN nella detenzione dello stupefacente, va osservato che sul punto la Corte territoriale ha espressamente richiamato le deduzioni sul punto del giudice di prime cure che aveva escluso l'alterità della sostanza in sequestro, atteso che i venti panetti sono stati rinvenuti già confezionati all'interno di uno zaino posto nel soggiorno dell'abitazione occupata dall'imputato; lo stesso appellante era appena frettolosamente uscito da quella abitazione in compagnia di un conoscente, nessuno degli intervenuti ha dato atto della pregressa infrazione di un cristallo alla finestra dell'abitazione, la tesi della calunnia reale (sostenuta dall'appellante in sede di interrogatorio ed oggi ripercorsa dal difensore nei motivi di appello) non trova alcuna convincente ragione, attesa la genericità della indicazione difensiva e la illogicità del "sacrificio " patrimoniale di 2 kg. di stupefacente per cagionare la condanna dell'odierno appellante. Ciò posto, va rilevato come in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass. S.U. 31 maggio 2000, Jakani, RV 216260). Nella specie è di tutta evidenza come la gravata sentenza abbia efficacemente evidenziato, con completezza e puntualità di riferimenti, gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la consapevole partecipazione del GN alla vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano prive di pregio.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013