Sentenza 9 marzo 1998
Massime • 2
Per la manifestazione della volontà di comparire all'udienza, di cui al comma secondo dell'art. 599 c.p.p. non è necessaria una richiesta formale di audizione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi modo, purché anteriormente all'inizio dell'udienza della quale si chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore (ai sensi del comma quarto dell'art. 100 c.p.p.), per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest'ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell'imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.. (Nella specie, l'imputata, sottoposta all'obbligo di dimora in comune facente parte di un diverso distretto di corte d'appello rispetto a quello in cui si svolgeva il procedimento, aveva chiesto di comparire alla udienza, poi non tenutasi per impedimento della stessa richiedente, che aveva partorito da pochi giorni. Alla successiva udienza, la corte d'appello, nonostante la richiesta del difensore - in limine - di un ulteriore differimento, respingeva l'istanza sul rilievo che la domanda dell'imputata di presenziare si riferiva ad una precedente udienza, aggiungendo che l'istanza palesata alla successiva udienza era tardiva. La Cassazione ha annullato l'ordinanza dichiarativa dell'irrilevanza dell'impedimento e la sentenza emessa a seguito della celebrazione del processo).
L'art. 599, comma secondo c.p.p., che disciplina la partecipazione all'udienza camerale dell'imputato che abbia manifestato la sua volontà in tal senso, si colloca in una posizione intermedia tra la stessa disciplina dettata dall'art. 486 cpv. per il rito ordinario e quella stabilita dall'art. 127, comma secondo, per tutti i casi di procedimenti in camera di consiglio e trova la sua spiegazione col fatto che il legislatore ha cercato di contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l'esigenza di una maggiore tutela del diritto di autodifesa nell'ambito di un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 09.03.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N. 309
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 30117/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EM RI Ifeoma, n. 28.08.1969
avverso la sentenza emessa il giorno 14.09.1997 dalla Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore, avv. M. Mercurelli, che ha concluso come in ricorso.
FATTO
Con sentenza camerale del 14.09.1997 la Corte d'appello di Firenze confermava la condanna di EM RI Ifeoma alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e L. 40.000.000 di multa per il delitto ex art. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (importazione e detenzione di Kg. 1,4 di eroina).
Ricorre l'imputata, deducendo col primo motivo la nullità dell'ordinanza di reiezione dell'eccezione relativa alla mancata comparizione di essa prevenuta e la conseguente nullità della sentenza di appello ex art. 178 lett. c) cpp. All'udienza del 14.09.1997, infatti, la ricorrente non si era potuta presentare in quanto sottoposta all'obbligo di dimora nel Comune di Roma e non autorizzata dalla Corte d'appello procedente ad allontanarsi. Quanto alla intenzione di presenziare all'udienza, premesso che nella specie non era applicabile il comma 3 dell'art. 127 cpp., non essendo in atto una misura custodiale, la intenzione stessa era stata manifestata con telegramma del 01.07.1997, ne' poteva sostenersi che tale manifestazione di volontà fosse circoscritta alla udienza del 03.07.1997, per la quale fra l'altro sussisteva un impedimento a comparire per ragioni di salute.
Col secondo motivo la prevenuta lamenta che la Corte del merito ha confermato, in ordine alla determinazione della pena, la valutazione del primo giudice, senza tener conto della condizione personale dell'imputata, incensurata ed esente da precedenti giudiziari di sorta.
DIRITTO
Il primo motivo ricorso è fondato (con conseguente assorbimento del secondo motivo).
Premesso, invero, che, a sensi dell'ult. comma dell'art. 443 cpp., il giudizio di appello avverso sentenza emessa in esito a rito abbreviato, si svolge con le forme previste dall'art. 599 cpp., rilevasi che mentre il primo comma di tale articolo fa rinvio in via generale alle forme previste dall'art. 127 cpp., il secondo comma di esso disciplina in via espressa l'ipotesi del legittimo impedimento dell'imputato, disponendo che lo stesso rileva, al fine dell'obbligo del rinvio dell'udienza, se l'imputato "ha manifestato la volontà di comparire". Tale disciplina si colloca in un certo senso a metà strada fra quella prevista per il dibattimento ordinario (art. 486 Cpv. cpp.), che dà rilievo comunque all'impedimento dell'imputato, e quella stabilita per i procedimenti camerali in generale (art. 127, comma 4, cpp.), secondo la quale l'impedimento rileva solo se l'imputato ha "chiesto di essere sentito personalmente" e non trovasi detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. La scelta del legislatore si spiega col fatto che si è cercato di contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l'esigenza di una maggior tutela del diritto di autodifesa nell'ambito di un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o non della responsabilità dell'imputato. Per effetto di tale scelta mediana, per il rilievo dell'impedimento dell'imputato non occorre, dunque, una richiesta formale di audizione, ma basta una qualunque manifestazione della volontà di comparire. La nozione di "manifestazione di volontà", di cui al secondo comma dell'art. 599 cpp richiamato dall'ultimo comma dell'art. 443 cpp è evidentemente più ampia di quella della "formale richiesta", potendo essa estrinsecarsi in qualunque modo atto a rendere nota la detta volontà. Sotto tale profilo, non sussistono ragioni per ritenere che l'estrinsecazione "de qua", una volta effettuata, debba essere reiterata in caso di rinvio dell'udienza a nuovo ruolo, ovvero - e ciò anche in relazione all'oggetto ("comparire"), certamente meno impegnativo di una personale audizione - per escludere che la estrinsecazione stessa possa avvenire anche a mezzo del difensore, secondo la generale previsione di cui alla prima parte del comma quarto dell'art. 100 cpp. La nozione in parola esclude ancora, in aderenza del resto alla lettera della legge, che valgano per essa termini particolari - neppure nel senso della necessaria preventività rispetto alla allegazione dell'impedimento - tranne quello ovvio dell'inizio dell'udienza della quale si chiede il rinvio (v. in tal senso Cass.26-1-1995, Apollaro), dovendosi al riguardo rilevare che il passato prossimo della locuzione "ha manifestato" si riferisce logicamente solo alla anteriorità della manifestazione rispetto al momento in cui, prendendone il giudice atto, l'udienza "è rinviata", laddove il presente "sussiste", relativo all'impedimento, sottolinea la necessaria attualità dello stesso rispetto al momento delibativo del giudice.
Ciò chiarito in termini generali, si osserva che nella specie l'imputata aveva inequivocamente manifestato l'intenzione di presenziare alla udienza con un telegramma inviato anteriormente alla prima udienza fissata per il 03.07.1997. Poiché la stessa era sottoposta all'obbligo di dimora nel Comune di Roma, la Corte procedente, ritenendo di negarle l'autorizzazione a recarsi al luogo del processo senza scorta, ne ordinò la traduzione. Senonché alla udienza del 03.07.1997 si dovette prendere atto dell'impedimento a comparire della prevenuta (che aveva partorito da pochi giorni) e il processo fu rinviato a nuovo ruolo. Alla successiva udienza del 14.09.1997, non presente l'imputata, il suo difensore chiedeva rinvio per consentire alla sua assistita, gravata da obbligo di dimora in Roma, di intervenire, previa apposita autorizzazione. La Corte respingeva la richiesta sul rilievo che l'istanza di presenziare era stata manifestata dall'interessata in relazione ad una precedente udienza, rinviata a nuovo ruolo, e confermava tale motivazione in sentenza, aggiungendo che la istanza palesata alla successiva udienza era tardiva.
Alla stregua dei principi sopra esposti non si può dubitare che:
- col telegramma inviato prima dell'udienza del 03.07.1997 la EM espresse validamente e inequivocamente la sua intenzione di presenziare al processo;
- tale intenzione, in mancanza di nuove e diverse risultanze, non poteva logicamente non valere anche per l'udienza successiva a cui il processo stesso fu rinviato proprio per l'impedimento della prevenuta;
- con la istanza di rinvio presentata dal difensore all'udienza del 14.09.1997 per dar modo alla sua assistita, gravata da obbligo di dimora in Roma, di intervenire, previa apposita autorizzazione, si confermava e, per quanto utile, si rinnovava la richiesta di comparizione della prevenuta, significando il suo impedimento, risultante del resto "per tabulas";
- la decisione del collegio di ritenere irrilevante l'impedimento della prevenuta per ritenuta mancanza di una tempestiva richiesta della stessa di comparire è, pertanto, affetta da nullità ex art. 178 lett. c) cpp., nullità che inevitabilmente si riverbera, ex art. 185 cpp. sugli atti successivi fino alla sentenza di secondo grado.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998