Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 6384
CASS
Sentenza 9 marzo 1998

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Per la manifestazione della volontà di comparire all'udienza, di cui al comma secondo dell'art. 599 c.p.p. non è necessaria una richiesta formale di audizione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi modo, purché anteriormente all'inizio dell'udienza della quale si chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore (ai sensi del comma quarto dell'art. 100 c.p.p.), per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest'ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell'imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.. (Nella specie, l'imputata, sottoposta all'obbligo di dimora in comune facente parte di un diverso distretto di corte d'appello rispetto a quello in cui si svolgeva il procedimento, aveva chiesto di comparire alla udienza, poi non tenutasi per impedimento della stessa richiedente, che aveva partorito da pochi giorni. Alla successiva udienza, la corte d'appello, nonostante la richiesta del difensore - in limine - di un ulteriore differimento, respingeva l'istanza sul rilievo che la domanda dell'imputata di presenziare si riferiva ad una precedente udienza, aggiungendo che l'istanza palesata alla successiva udienza era tardiva. La Cassazione ha annullato l'ordinanza dichiarativa dell'irrilevanza dell'impedimento e la sentenza emessa a seguito della celebrazione del processo).

L'art. 599, comma secondo c.p.p., che disciplina la partecipazione all'udienza camerale dell'imputato che abbia manifestato la sua volontà in tal senso, si colloca in una posizione intermedia tra la stessa disciplina dettata dall'art. 486 cpv. per il rito ordinario e quella stabilita dall'art. 127, comma secondo, per tutti i casi di procedimenti in camera di consiglio e trova la sua spiegazione col fatto che il legislatore ha cercato di contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l'esigenza di una maggiore tutela del diritto di autodifesa nell'ambito di un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 6384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6384
    Data del deposito : 9 marzo 1998

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