Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente. (La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto dell'eccezione da parte della Corte territoriale, avendo il difensore rappresentato soltanto in udienza che la propria assistita era detenuta per altra causa, senza addurre alcuna giustificazione in ordine all'omessa istanza di traduzione in tempo tale da consentirne la partecipazione all'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2012, n. 48704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48704 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/12/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 3036
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 16597/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AN N. IL 25/07/1987;
2) ME FE N. IL 08/01/1988;
avverso la sentenza n. 4908/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15 luglio 2011, la Corte di appello di Napoli, 7^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da MA NA, ME FE e dal Pubblico Ministero, ritenuta in ordine al fatto contestato al capo 1) la qualificazione giuridica di cui all'art. 628 c.p., commi 1, 2 e 3, riconosciuta alla MA anche L'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. e la prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena per MA in un anno dieci mesi di reclusione e quattrocento euro di multa e per ME in due anni, otto mesi di reclusione e cinquecento euro di multa;
confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli anche del delitto di lesioni volontarie in danno dell'addetto alla sicurezza del supermercato e si erano visti riconoscere le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., e art. 62 c.p., n.
4. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne ha chiesto L'annullamento per i seguenti motivi:
1) ME FE: a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione dell'art. 628 c.p., comma 2. il quale esige che la violenza e la minaccia siano adoperate immediatamente dopo la sottrazione, sicché allorché il furto si sia arrestato a livello di tentativo il reato deve essere qualificato come tentato furto, così come ritenuto dal primo giudice;
2) MA NA: - a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 599, 127 e 420-ter cod. proc. pen. per essere stato disatteso il diritto dell'imputata, detenuta per altro, a partecipare al processo, sull'erroneo presupposto che all'udienza camerale non è necessaria la presenza dell'imputato a meno che non vi sia tempestiva richiesta;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 63 e 133 cod. pen. nonché mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di ME FE è infondato perché la Corte territoriale, con motivazione per questo profilo non criticata, ha ritenuto che la sottrazione della merce asportata dai banchi di vendita si sia consumata, perché gli imputati vennero invitati a fermarsi dal personale del supermercato allorché scattò L'allarme antitaccheggio, dopo cioè il superamento delle casse senza il pagamento delle bottiglie riposte nella borsa di NA MA. In ogni caso va ribadito che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Cass. SU 19.4.2012 n. 34952).
2. Ricorso di MA NA.
2.1. Il primo motivo di ricorso:
Va ribadito che l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente. (Cass. SU 24.6.2010 n. 35399) In motivazione tuttavia la citata sentenza,
nell'escludere che la richiesta debba rispettare il termine di cinque giorni indicato dall'art. 127 c.p.p., comma 2, ha precisato che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall'art. 111 Cost., dall'art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e), della Cedu, dall'art. 14, comma 3, lett. d), c) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e da quanto affermato da Corte cost., sent. n. 45 del 1991. La sentenza citata così si è espressa: "... l'art. 599 c.p.p., comma 2. dispone che il legittimo impedimento dell'imputato comporta il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Analogamente, anche l'art. 127 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 599) dispone ai commi 3 e 4 che l'interessato detenuto deve essere sentito sempre che ne faccia richiesta e che l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente. Nel giudizio camerale di appello, dunque, non vige la regola che l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sè, comunque risulti (o appaia probabile), determina l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire. Nel giudizio ordinario, va sempre assicurata la presenza dell'imputato, salvo che questi inequivocamente vi rinunzi, mentre nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18.10.2006, Hermi c. Italia). Nel giudizio camerale, pertanto, il legittimo impedimento, ivi compreso quello costituito dallo stato di detenzione, è irrilevante e non produce effetti se l'imputato non adempia l'onere legislativamente impostogli di comunicare al giudice il suo impedimento e la sua volontà di essere presente. In questo giudizio non sono di conseguenza applicabili i principi sanciti dalla citata sentenza Arena, e quindi in mancanza della comunicazione della volontà di comparire dell'imputato legittimamente impedito, il giudice non è tenuto ne' a disporne la traduzione ne' a rinviare l'udienza.
Il codice di rito dunque, in considerazione del particolare giudizio adottato, impone a carico dell'imputato detenuto un vero e proprio onere di comunicare la sua volontà di partecipare all'udienza camerale d'appello. Ciò però implica, per far sorgere il diritto, la regolarità e la tempestività dell'adempimento dell'onere, ossia che la comunicazione sia fatta con modalità tali da permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza. Ed invero - tralasciando le ipotesi in cui non ricorre un inadempimento dell'onere per impossibilità di rispettarlo - se si consentisse che l'imputato, pur avendolo potuto fare in precedenza, possa validamente adempiere l'onere e comunicare l'impedimento e la volontà di comparire anche soltanto all'ultimo istante, quando ormai non vi sia più una corretta possibilità di effettuarne la traduzione per l'udienza, allora l'adempimento dell'onere si potrebbe trasformare in realtà in un malizioso o doloso mezzo per rinviare, senza necessità, l'udienza stessa e prolungare indebitamente la durata del processo. Il che darebbe luogo ad una interpretazione certamente non rispettosa del buon andamento processuale e non conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Occorre dunque pervenire ad una interpretazione che soddisfi il bilanciamento tra il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente e la necessità di rispettare le caratteristiche di snellezza e celerità del rito prescelto dal medesimo imputato e di assicurare che la durata del processo non sia irragionevolmente e senza necessità prolungata per effetto di condotte dell'imputato maliziose o non giustificate. E tale bilanciamento sembra possa essere raggiunto ritenendo che la manifestazione di volontà dell'imputato detenuto non è soggetta ad alcun limite temporale rigido e prefissato, ma debba comunque essere considerata tardiva e non efficace quando sia stata fatta in un momento tale che, nel singolo caso concreto, non vi sia più possibilità di effettuare la traduzione per l'udienza. In tal caso, invero, può ritenersi che l'onere di comunicare la volontà di comparire non sia stato validamente adempiuto e che pertanto difetti il presupposto necessario perché abbia rilievo l'impedimento dell'imputato e perché il giudice abbia l'obbligo di assicurarne la presenza (ovvero può ritenersi - secondo l'impostazione della citata sentenza Hermi c. Italia della Corte EDU - che legittimamente il giudice può ravvisare nel comportamento dell'imputato una rinuncia a comparire). Non potrebbe invece riscontrarsi un inadempimento dell'onere (con le dette conseguenze) allorché vi sia stata una oggettiva impossibilità di effettuare prima la comunicazione (come, ad esempio, quando la detenzione intervenga nell'immediata prossimità dell'udienza). In questo caso, così come in quello in cui la traduzione, pur oggettivamente possibile, non è avvenuta per disguidi o ritardi dell'amministrazione, dovrà essere disposta la traduzione per una successiva udienza.
Poiché, però, si tratta pur sempre del diritto fondamentale dell'imputato detenuto di essere presente nell'udienza in cui si decide della sua responsabilità e del trattamento sanzionatorio, il principio appena enunciato deve poi essere interpretato ed applicato in modo rigido, sia nel senso che la richiesta potrà ritenersi tardiva soltanto allorché in concreto non vi sia possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell'appellante, sia nei senso che il giudice, qualora ritenga intempestiva la richiesta, deve dar conto, con adeguata e congrua motivazione, delle specifiche ragioni per le quali in quel determinato caso non era possibile effettuare la traduzione dell'imputato in udienza, prendendo in considerazione tutte le specifiche circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, il tipo di limitazione della libertà personale, il luogo in cui l'imputato si trova ristretto, e così via. È infatti evidente che diverso è il caso in cui l'imputato sia detenuto in carcere in un'altra città da quello in cui sia agli arresti domiciliari nella stessa città, sicché diversa deve essere la valutazione circa la eventuale tardività della richiesta. Sembra opportuno precisare che i principi qui affermati si applicano non solo nel caso in cui l'imputato sia detenuto in un istituto penitenziario, ma anche quando si trovi agli arresti domiciliari o sia comunque soggetto ad altra misura restrittiva della libertà personale che non gli permette di presentarsi liberamente all'udienza".
Nel caso in esame, dallo stesso ricorso risulta che solo all'udienza il difensore ha rappresentato che la sua assistita era detenuta per altra causa e quindi ha chiesto il rinvio dell'udienza per consentirne la traduzione. Non ha rappresentato tuttavia alcuna giustificazione in ordine all'omessa istanza di traduzione in tempo tale da consentire la traduzione all'udienza, sicché correttamente La Corte territoriale ha rigettato L'eccezione.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse perché le attenuanti sono state già riconosciute prevalenti e la pena in conseguenza è stata ridotta.
3. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2012