Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti, nell'ambito del procedimento, all'imputato in stato detentivo ed effettuate con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia hanno immediata efficacia, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria destinataria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il giudice del merito, ponendo riferimento alla data di deposito presso la cancelleria e non a quella, tempestiva, di presentazione presso l'ufficio del direttore del carcere, aveva rigettato richiesta di giudizio abbreviato ritenendola avanzata oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 458 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 3652
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 40042/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AU RI N. IL 16/06/1967;
avverso la sentenza n. 5845/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9.5.2012, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava Di UR IO colpevole del delitto p. e. p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, esclusa la recidiva, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e Euro 30.000,00 di multa, con la pena accessorie della interdizione legale durante la pena e della sospensione in perpetuo dai pp.uu., con confisca di quanta in sequestra e distruzione della sostanza stupefacente.
Il fatto ascritto all'imputato consisteva nell'avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana a diversi soggetti, dei quali venivano identificati solo CO RE, la cui dose per gr. 1,00 veniva sequestrata, nonché detenuto, già pronte per lo spaccio ed occultate in luogo defilato, altre nove dosi della stessa sostanza per un peso lordo di 10, 1 gr. complessivi e netto di 6,162 gr. (titolo di Delta 9 THC del 13, 9% in peso pari a 0,857 gr. di principia attivo = 34,3 dosi medie singole), sequestrati unitamente alla somma di Euro 30,00 e ad altra dose pronta per essere ceduta all'acquirente UC EG che aveva già pagato;
con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto profittando delle condizioni oggettive (ora tarda) tali da ostacolare la pubblica difesa. In Napoli (via Pallonetto a S.Lucia) la notte tra il 23 e il 24 giugno 2011 dalle ore 22.30 alle ore 00.30 Con la recidiva reiterata anche specifica.
La Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sull'appello dell'imputato, con sentenza del 6.3.2013 depositata il 19.4.2013, in parziale riforma della sentenza impugnata, con le già concesse circostanze attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, rideterminava la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 6000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione nei termini di legge l'imputato, con l'ausilio del proprio difensore, deducendo il seguente, unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art.173 disp. att. c.p.p., comma 1: violazione dell'art. 123 cod. proc. pen. in relazione all'art. 458 cod. proc. pen. in quanto il giudice di merito aveva ritenuto tardiva la richiesta di giudizio abbreviato erroneamente inviata alla cancelleria del giudice monocratico. Il ricorrente chiedeva, pertanto che questa Corte di Cassazione volesse annullare con rinvio la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è fondato e pertanto la sentenza impugnata, in uno con quella del giudice di prime cure, va annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio che tenga conto dell'intervenuta (e tempestiva) richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato.
2. Emerge, infatti, dagli atti che il decreto di giudizio immediato emesso dal Gip di Napoli venne regolarmente notificato il 1.12.2011 all'imputato presso la Casa Circondariale di San Gimignano, ove lo stesso era detenuto.
Vi è poi in atti una nota di trasmissione proveniente dalla Casa Circondariale di San Gimignano datata 14.12.2011 (quindi ancora nel termine di gg. 15 dalla notifica entro cui l'imputato poteva chiedere di accedere al rito abbreviato) di una missiva vergata a mano dall'imputato che reca la data del 9.12.2011 ed è indirizzata al giudice monocratico, ma che il carcere correttamente invia al Gip. Sulla nota vi è un "depositato" del Tribunale di Napoli, di cui, tuttavia, non si comprende l'ufficio. L'11.1.2012 il giudice monocratico annota sulla richiesta "5^ si provvederà in udienza". E quello stesso giorno, in udienza, ritenutala tardiva, rigetta la richiesta di giudizio abbreviato.
Nella sentenza di appello si rileva poi che la richiesta di abbreviato redatta dall'imputato risulta "pervenuta in cancelleria in data 30.12.2011, ben oltre il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 458 cod. proc. pen. a pena di decadenza".
3. Dalle sopra indicate emergenze degli atti, cui questa Corte ha avuto accesso attesa la natura della questione sollevata, si palesa che la richiesta avanzata dal detenuto era stata tempestiva. Ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen. l'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice perle indagini preliminari la richiesta, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. E tale facoltà è stata tempestivamente esercitata dall'imputato detenuto nel momento in cui ha depositato la propria richiesta all'ufficio matricola del carcere.
Ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., infatti: "1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa".
È stato rilevato da questa Corte che la ratio di tale norma è quella di impedire che lo status detentionis si traduca in una menomazione processuale per l'imputato per la difficoltà ad esercitare, nelle forme ordinarie, i diritti riconosciuti dall'ordinamento, accordando al soggetto detenuto od internato la facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste direttamente all'amministrazione penitenziaria o ad un ufficiale di p.g., con efficacia corrispondente alla presentazione diretta all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 42151 del 16/11/2010, rv. 248825.
In definitiva, come si rileva nella pronuncia citata, la legge di rito considera l'ufficio del direttore dello stabilimento di detenzione come una "propaggine" dell'ufficio di cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria, parificando, in ordine alla possibilità pratica di esercitare il diritto di difesa, la situazione dell'imputato detenuto, privato della libertà personale, a quella dell'imputato (indagato) libero, così attuando concretamente l'enunciato dell'art. 24 Cost., comma 2, (v. Sez. U, n. 0000 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208268). La disposizione riguarda pertanto soltanto le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti all'imputato nell'ambito del procedimento - come quella di cui all'odierno processo - e non ogni corrispondenza privata dell'imputato in stato detentivo.
Ininfluente è, dal punto di vista dell'imputato, che l'ufficio matricola abbia o meno provveduto correttamente alle annotazioni della richiesta nel registro. Vi è prova, come detto, che il 14.12.2011, cioè ancora nei termini di legge, l'ufficio matricola del carcere di San Gimignano ha predisposto la nota di trasmissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Napoli in data 9.12.2012 emessa nei confronti dell'imputato Di UR IO e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014