Sentenza 26 aprile 2002
Massime • 1
I decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di "aggregazione" di un'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 del T.U. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797), spiegano efficacia limitatamente alla disciplina degli assegni familiari (con la sola eccezione dell'eventuale rilevanza dell'aggregazione al settore industriale ai fini dell'iscrizione dei dirigenti all'INPDAI, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, integrativa della legge 27 dicembre 1953 n. 967), dovendosi escludere, in particolare, che l'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 comporti, in via di interpretazione autentica della previgente normativa, l'attribuzione di un'efficacia generale agli inquadramenti operati ai sensi della normativa sugli assegni familiari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI RAVENNA - Società cooperativa a r.l. - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Isonzo, n. SO, presso l'avv. Giovanni Compagno, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
sul ricorso proposto da
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI RAVENNA - Società cooperativa a r.l. - in persona del legale rappresentante, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 879 in data 1 dicembre 1998 (R.G. 89/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.2.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Fonzo e Claudio Martino per delega dell'avv. Compagno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Ravenna ha accolto l'appello dell'Inps contro la sentenza del Pretore della stessa sede limitatamente alla statuizione relativa alla condanna dell'Istituto al risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali alla società cooperativa Consorzio agrario provinciale di Ravenna;
ha confermato, invece, la sentenza appellata nella parte in cui - per quanto rileva nel giudizio di legittimità - aveva rigettato la domanda proposta in via riconvenzionale dall'Inps per il pagamento della maggiore contribuzione previdenziale dovuta dal Consorzio per effetto della natura industriale e non commerciale dell'attività espletata.
L'accoglimento dell'appello sul risarcimento del maggior danno è motivato con la mancanza di prova del danno subito dal Consorzio, non risultando idonea a fornirla la generica deposizione di un testimone del seguente tenore: il "consorzio si rivolge al credito bancario con le esposizioni indicate nel capitolo".
Il rigetto dell'appello concernente la domanda riconvenzionale è motivato con l'argomentazione che, sebbene il Consorzio svolgesse attività di natura industriale, era stata aggregato al settore commercio con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 34 t.u. sugli assegni familiari al quale andava riconosciuto un effetto di classificazione a tutti i fini previdenziali e assistenziali e non limitato alla disciplina degli assegni familiari e ciò anche sulla base del disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 240 del 1984;
tale inquadramento era rimasto fermo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che aveva confermato gli inquadramenti già in atto per i datori di lavoro che avevano iniziato la loro attività prima della sua entrata in vigore. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps per un unico motivo;
resiste con controricorso il Consorzio e propone ricorso incidentale, anch'esso sulla base di un unico motivo. Il Consorzio ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 C.P.C. Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 34 d.P.R. n. 797 del 1955, della legge 15 giugno 1984, n. 240 e dell'art. 2195 c.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.).
L'istituto sostiene la tesi della limitazione alla disciplina degli assegni familiari degli effetti del decreto ministeriale di aggregazione, con la sola esclusione dei dirigenti per i quali l'efficacia concerne l'intero regime previdenziale, esclusione confermante, a contrario, la lettura della normativa dettata per gli altri dipendenti. La Corte giudica il ricorso principale meritevole di accoglimento.
Il problema è se sia possibile riclassificare una determinata azienda nel settore industria, ai fini contributivi, nonostante che fosse già stata classificata per la Cassa unica assegni familiari come azienda commerciale, in forza del decreto emesso ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 797/1955, ovvero se a questo decreto possa essere riconosciuta una forza espansiva, che ne importa la utilizzabilità per tutto il regime contributivo (escluso comunque quello relativo agli sgravi che resta regolato, pur dopo la legge n. 88/1999, dall'art. 2195 c.c.). La risposta positiva è stata più
volte data dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 20 aprile 1995 n. 4422;. 25 settembre 1995 n. 10148; 27 settembre 1996, n. 8549), indirizzo dal quale si è discostata unicamente una decisione (Cass. 29 marzo 1996, n. 2895), che è pervenuta ad una diversa conclusione.
La Corte ritiene di dover ribadire la prima tesi, per la quale l'efficacia del decreto di aggregazione resta limitato alla disciplina degli assegni familiari.
Già la sentenza 8549/1996, cit., ha analiticamente confutato gli argomenti richiamati a sostegno della tesi opposta e si rinvia alla motivazione della decisione indicata per riferimentì più analitici. I dati normativi che rilevano per la decisione della controversia sono i seguenti.
L'art. 33 d.P.R. 797/1955 dispone che "la misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate...". L'art. 34 dello stesso d.P.R., modificato dall'art. 7 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dispone che con decreto del Ministro del lavoro "sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'art. 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino nelle categorie elencate nell'articolo precisato, ne' tra gli enti contemplati dagli art. 79 e 81".
Da ultimo, l'art. 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44, integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 967, relativamente all'obbligo di iscrizione all'INPDAI, chiarisce che per aziende industriali si intendono le imprese o enti "esercenti le attività di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o attività ausiliaria delle predette, o che risultano assegnati o aggregati quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'INPS". Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie in quanto l'art. 6 della legge 15 giugno 1984, n. 240 - Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici recita che "in deroga all'articolo 3 della legge 29 novembre, 1962, n. 1655, gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967". Dal coordinamento di queste norme si possono far discendere le seguenti considerazioni: a) nel sistema del d.P.R. 797/1955, l'assegnazione (disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 33) e l'aggregazione (disposta dal Ministro del lavoro ai sensi dell'art. 34) sono finalizzate alla determinazione della misura degli assegni familiari e del contributo dovuto a tale riguardo dal datore di lavoro;
b) ai fini della iscrizione dei dirigenti all'INPDAI la natura industriale del datore va determinata ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., ovvero dall'assegnazione o aggregazione, quale esercente attività di natura industriale, alla CUAF;
c) nel regime precedente la legge n. 88/1989, nel mentre, in generale, classificazione e aggregazione operano ai soli fini del regime CUAF, le stesse, se riferite alle imprese industriali e quando si tratti di dirigenti, esplicano la loro efficacia a tutto il regime previdenziale (Cass. 9 maggio 1991, n. 5146). Questa dissonanza, che emerge dalla lettura piana delle norme prese in esame, non è altro che la conferma della estrema frammentazione e disorganicità della disciplina previdenziale unanimamente riconosciute prima della legge n. 88/1989 e perdurante nel regime transitorio (Corte cost. 7 novembre 1994, n. 378), fino al 31 dicembre 1996, giusta quanto disposto dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha reso operante l'art. 3, comma 8, legge 8 agosto 1995, n. 335. Perciò deve ritenersi che, una volta messo in discussione l'inquadramento di un'impresa, l'INPS possa richiedere che la riclassificazione operi a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali e, quindi, rivendicare il pagamento della eventuale maggiore contribuzione conseguente a tanto. Del resto, proprio la specifica previsione, ai fini della iscrizione all'INPDAI, del carattere "espansivo" dell'aggregazione disposta ex art. 34 d.P.R. 797/1955 - se relativa al settore industriale - conferma che non è configurabile tale carattere negli altri casi. L'assenza di un apposita previsione per determinare il regime contributivo generale deve allora indurre a ritenere che, essendo gli art. 33 e 34 riferiti alla sola gestione degli assegni familiari, la classificazione operata a questi fini non può essere vincolante per la qualificazione agli altri fini contributivi.
In linea di massima, quindi, anche quando si abbia un decreto del Ministro, non si tratta di contestare l'aggregazione disposta, ma solo di riconoscerne la operatività ai soli limitati fini della CUAF, per cui, accertata la natura industriale a qualunque fine, l'accertamento deve riflettersi anche sugli altri aspetti del regime contributivo.
D'altra parte, come la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di osservare (Cass 15 dicembre 1995, n. 12866), va considerato che le disposizioni sopra menzionate sul regime contributivo del personale con qualifica dirigenziale, hanno inteso favorire l'iscrizione all'INPDAI dei dirigenti di quelle imprese che vengono a tal fine considerate industriali, o perché sono tali ai sensi dell'art. 2195, n. 1 e 3, c.c., o perché sono ausiliarie delle predette, ovvero perché sono assegnate o aggregate alla CUAF come industriali. In forza di questa disposizione, allora, un'impresa ausiliaria assume la natura di quella ausiliaria, anche se ontologicamente la sua natura sia diversa, ma questo non significa che, a tutti fini contributivi o previdenziali, quella natura, per così dire derivata, valga al di là della iscrizione all'INPDAI dei dirigenti;
per altro verso, l'impresa, che ai sensi dell'art. 2195 c.c. debba considerarsi industriale, ma che, ai fini CUAF, sia stata assegnata o aggregata al settore commercio, è tenuta anch'essa ad iscrivere i propri dirigenti all'INPDAI, proprio perché la legge ha avuto chiaramente lo scopo di attrarre nella gestione di questo ente il maggior numero di dirigenti, allargando all'uopo il novero delle imprese obbligate, sulla base del triplice criterio alternativo adottato. Se, al contrario, il legislatore avesse voluto dar rilievo esclusivo alla classificazione (per assegnazione o per aggregazione) adottata ai fini CUAF - alla quale ogni datore di lavoro era comunque assoggettato - non avrebbe senso il richiamo al criterio concorrente della norma codicistica o della natura ausiliaria dell'attività, se non pensando che quella classificazione è rimasta valida ai soli fini CUAF.
Ovviamente il discorso si pone in termini diversi dopo l'entrata in vigore della l. 88/1989, ma si tratta di una disciplina che non interessa la controversia, che ha per oggetto esclusivamente un periodo precedente alla operatività di quella legge, il cui art. 49, con l'ultima parte del terzo comma, ha il solo scopo di dettare una disciplina intertemporale per conservare validità alle situazioni pregresse fino alla entrata a regime del nuovo assetto, con la conseguenza che resta fermo tutto quello che era regolato e fissato in forza della normativa in atto al marzo 1989.
D'altra parte la giurisprudenza della Corte (ampiamente richiamata da Cass., sez. un., 18 maggio 1994, n. 4837), la cui opinione è pienamente condivisa dalla dottrina, risulta orientata nel senso che l'art. 49 non ha efficacia retroattiva, ne' in qualche modo interpreta autenticamente la normativa precedente. Si deve nondimeno rilevare come la conclusione raggiunta ai fini della decisione della controversia risulti conforme ai contenuti della richiamata decisione delle sezioni unite, atteso che le sezioni unite, sebbene chiamate a decidere in una controversia relativa all'obbligo di iscrizione all'INPDAI ovvero all'INPS di un determinato datore di lavoro, hanno colto l'occasione per un'interpretazione di tutta la complessa normativa, che aveva dato luogo a risposte contrastanti nella stessa giurisprudenza di legittimità. Orbene, di fronte all'interrogativo se, a seguito del provvedimento discrezionale di aggregazione alla categoria del commercio fosse legittimo una classificazione "previdenziale" della stessa impresa diversa da quella risultante dal decreto ministeriale, le sezioni unite - dopo aver richiamato il precedente orientamento per il quale si riteneva legittimo, nonostante il provvedimento di inquadramento adottato dall'INPS ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 797/1955, che la individuazione dei datori di lavoro tenuti ad iscrivere i propri dirigenti all'INPDAI avvenisse in base all'art. 2195 c.c. - hanno letteralmente ed esplicitamente aggiunto che tale principio è estensibile ai decreti emanati dal Ministro del lavoro in forza del successivo art. 34, avendo desunto dal testo della norma che "anche questi ultimi provvedimenti, benché di natura costitutiva, hanno efficacia vincolante limitata all'ambito di applicazione della disciplina degli assegni familiari (e di altre leggi che eventualmente richiamino, ai propri fini l'inquadramento previdenziale disposto aì sensi del citato testo unico sugli assegni familiari del 1955). Ed è appena il caso di aggiungere che, nella disciplina contenuta nella legge n. 44 del 1973 (come si è detto, applicabile al Consorzio in forza dell'art. 6 della legge n. 240 del 1984), sono assimilati gli effetti dell'assegnazione a quelli dell'aggregazione, per cui appare ancor più convincente l'opinione che ritiene indifferente, ai fini della più generale classificazione "previdenziale", il modo attraverso il quale sia stata applicata la disciplina ai fini CUAF.
È, infine, sicuramente erroneo il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al disposto dell'art. 2, comma 2, che recita: Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio. Il Tribunale infatti, ha ignorato il primo comma dello stesso articolo che circoscrive l'ambito della previsione all'inquadramento delle imprese cooperative e loro consorzi, nel settore dell'agricoltura ai fini previdenziali qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, cioè che non si sia in presenza di imprese che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, che sono inquadrate nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata (art. 1, l. 240/1984). Con l'unico motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, comma secondo, c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.).
Si deduce che la natura di imprenditore commerciale e la prova fornita in ordine al ricorso al credito erano elementi sufficienti per comprovare il danno, atteso che era stato limitato all'importo della svalutazione monetaria secondo gli indici Istat (fatto notorio), senza domandare l'importo maggiore del costo del danaro erogato dagli istituti di credito.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha deciso correttamente, negando che la prova del danno superiore all'importo degli interessi legali (di natura moratoria), potesse essere desunta dal fatto notorio del diminuito potere di acquisto della moneta e della mera qualità di imprenditore. Come precisato dalla giurisprudenza prevalente, e comunque maggiormente persuasiva della Corte, nel caso di obbligazioni pecuniarie, l'attribuzione del risarcimento del maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.) presuppone che il creditore deduca che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare e ridurre gli effetti economici depauperativi propri dell'inflazione, restando escluso, ai fini dell'individuazione e della quantificazione di detto danno, che il ricorso a elementi presuntivi e a fatti di comune esperienza possa tradursi nell'applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari, o possa implicare esonero dal suindicato onere di allegazione e di prova, essendo tale ricorso consentito solo in stretta correlazione con la concreta situazione del creditore medesimo e cioè alla stregua di dati personalizzati che devono essere forniti dall'interessato (cfr. Cass., sez. un., 9 aprile 1993, n. 4344; Cass. 4 maggio 1994, n. 4321; 23 agosto 1996, n. 7772). Nè sussiste il denunciato vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto generica la prova fornita mediante una deposizione testimoniale che faceva un semplice riferimento al fatto che il Consorzio si rivolgeva al credito bancario.
Se è vero che, in tema di giudizio sul danno ulteriore art. 1224, secondo comma, c.c., con riguardo al creditore che eserciti attività
imprenditoriale, ben possono essere fatte valere presunzioni connesse con il normale impiego del denaro nel cielo produttivo, il Tribunale ha escluso proprio che fossero stati forniti elementi sui quali fondare la presunzione stessa, e cioè che l'imprenditore fosse stato costretto a ricorrere al credito bancario, subendo pregiudizi maggiori dell'importo degli interessi legalì (cfr. Cass. 8 settembre 1999, n. 9518). In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Per effetto dell'accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché si proceda ad un nuovo giudizio sulla domanda dell'Inps relativa al pagamento del maggiore importo dei contributi previdenziali per effetto della natura industriale dell'attività svolta dal Consorzio nel periodo in contestazione. Il giudice di rinvio si uniformerà al principio di diritto secondo il quale l'inquadramento tra le imprese industriali non è precluso dall'emanazione di un decreto ministeriale che abbia aggregato l'impresa ad un diverso settore ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 797/1955. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2002