Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
In tema di giudizio sul danno ulteriore ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., con riguardo al creditore che eserciti attività imprenditoriale (come nel caso dell'attività del farmacista) ben possono essere fatte valere presunzioni connesse con il normale impiego del denaro nel ciclo produttivo, in funzione di autofinanziamento o di copertura endogena del capitale, per cui l'esistenza e l'ammontare approssimativo del danno possono essere desunti con riferimento al costo del danaro, precisamente dallo scarto tra l'interesse legale ed il tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve, cui l'imprenditore sia stato costretto a ricorrere (nella specie la Suprema Corte ha precisato potersi reputare possibile che un farmacista, pur ricorrendo normalmente all'autofinanziamento per pagare i medicinali ai fornitori, possa essere costretto a ricorrere al credito nell'ipotesi in cui lo stesso autofinanziamento sia reso insufficiente dalla circostanza che una U.S.S.L. - ora A.S.L. - ritardi il rimborso dovuto per il prezzo dei medicinali forniti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9518 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Pasquale REALE Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Rel. Consigliere
Dott. Paolo GIULIANI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CREDIFARMA s.p.a. nella qualità di mandataria del dr. PI EL, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Sergio Limongelli di Lecce
- ricorrente -
contro
Gestione Liquidatoria della USL LE/ 9
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 561 dell'1.10.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.05.99 dal Relatore Cons.Luigi Macioce. Udito l'avv. Limongelli per la ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 17.5.91 la soc. ED, in qualità di mandataria del farmacista PI EL, sull'assunto che la USL LE/9 avesse versato con notevole ritardo il rimborso dovuto per il prezzo dei medicinali forniti dal gennaio al novembre 1990, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce la predetta USL onde ottenerne la condanna al pagamento degli interessi legali e del maggior danno subì to ai sensi dell'art. 1224 c.c. Nella dichiarata contumacia della USL LE/9 il Tribunale adì to, con sentenza 2.11.92, condannava la convenuta al pagamento degli interessi moratori dalle scadenze alle date del pagamento oltre al differenziale di rivalutazione pari al 2% annuo. Adì ta dal PI, sempre rappresentato da ED, e costituitasi la USL (in persona dell'amministratore straordinario p.t.), la Corte di Lecce con sentenza 1-10-96 rigettava l'appello che, con unico motivo, censurava la decisione per non avere i primi giudici riconosciuto il maggior danno ex art.1224 c.c. nell'interesse corrisposto a ED (lire interbancaria più un punto) per il finanziamento ricevuto. Osservava la Corte in motivazione che:
- ED agiva quale mandataria e procuratore speciale ex art.1704 c.c. per il recupero innanzi all'AGO dei crediti per sorte capitale ed accessori del farmacista e per l'accredito delle somme sul conto corrente indicato dalla stessa mandataria. - Se era provato il mandato per la riscossione non era provata la fruizione del finanziamento ne' del contratto alla sua origine: era in atti solo una lettera, senza data e timbro, afferente le condizioni del finanziamento e che non costituiva prova del fatto che quel finanziamento fosse stato richiesto ed al PI concesso.
- Non soccorreva al proposito alcuna possibilità di far discendere presunzione di finanziamento dal mandato "in rem propriam", come preteso dall'appellante, che lo individuava nella forma della garanzia atipica accessoria al finanziamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, pienamente fondato, deve essere accolto. All'esame del motivo deve premettersi la dichiarazione di ritualità della notifica del ricorso introduttivo, effettuata al procuratore domiciliatario della gestione liquidatoria della soppressa USL LE/9. Ed infatti, il ricorso di ED per impugnazione della sentenza resa nei confronti della predetta USL soppressa nel corso del giudizio di appello (ai sensi del D.Lgs. 30.12.92 n. 502) è ammissibile perché notificato presso il suo procuratore domiciliatario la cui procura rimane ultrattiva rispetto alla vicenda di soppressione, sino alla eventuale successiva interruzione od alla costituzione dell'Ente subentrato, l'organo liquidatorio designato dalla legge regionale (cfr. Cass. 12196/98- 3694/98- S.U. 2875/84). Venendo, quindi, all'esame del ricorso si rileva che con l'unico motivo ED n.q. denunzia falsa applicazione dell'art. 1224 2° comma c.c. nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di Lecce, disattendendo la costante interpretazione della norma del codice fornita dal S.C., omesso di far discendere dalla indubbia condizione imprenditoriale del farmacista nonché dal dato pacifico del conferimento a ED stessa di mandato all'incasso dei crediti verso la USL, la conseguenza - imposta da univoca e stringente presunzione - del ricorso del farmacista al credito da essa ED erogato e per l'effetto la ulteriore conseguenza di individuare il maggior danno correlato al ritardo (rispetto a quello ristorato dall'interesse legale) nell'importo del costo del finanziamento ricevuto. La censura, che si fonda su argomenti da questa Corte già affrontati (come rilevato in memoria dalla ricorrente) in vicende processuali coinvolgenti analoghe controversie tra ED ed USL LE/9 (cfr. cass. 6963/97 e 6981/97), è assolutamente fondata, avendo la Corte di Lecce indebitamente ed illogicamente negato la possibilità di ragguagliare il maggior danno ex art. 1224 2° c.c. al ricorso al credito della stessa mandataria all'incasso e rappresentante processuale.
Sotto un primo profilo è da richiamare il noto e consolidato principio - del tutto negletto dai Giudici di merito - posto da S.U. 2368/86 (e ribadito da S.U. 5851/93) secondo il quale, al fine di fondare un corretto uso delle presunzioni nel giudizio sul danno ulteriore ex art. 1224 2° c.c. con riguardo ad attività imprenditoriale (nel cui ambito è da ricomprendere l'attività del farmacista) ben "..possono essere fatte valere presunzioni ...connesse con il normale impiego del denaro nel ciclo produttivo (quale autofinanziamento o copertura endogena del capitale), per cui l'esistenza e l'ammontare approssimativo del danno possono essere desunti (...) con riferimento al costo del denaro, precisamente dallo scarto tra interesse legale e tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve...". Di contro la Corte di merito non si è neanche interrogata sul fatto che il farmacista, che pur normalmente ricorra all'autofinanziamento (per il pagamento dei medicinali ai fornitori), può avere necessità di ricorrere al credito nell'ipotesi in cui la "mora" della USL renda insufficiente lo stesso autofinanziamento (e salvo a superare la presunzione di insufficienza di tal fonte sulla base della specifica "floridità" economica del creditore: cfr. sent. 6963/97). Sotto il secondo profilo, poi, la Corte d'Appello, pur avendo dato atto del fatto che il farmacista PI aveva conferito a ED mandato all'incasso per promuovere innanzi ai Giudici le azioni per recuperare i propri crediti e gli accessori e che le somme in tal guisa acquisite sarebbero finite "..sul conto corrente indicato dalla stessa mandataria", ha poi concluso nel senso che, difettando in atti la copia sottoscritta del contratto di finanziamento, questo doveva essere escluso e pertanto doveva ravvisarsi il conferimento in capo a ED del limitato ruolo del mandatario per il recupero dei crediti. Ma in tal guisa la Corte di Lecce ha sotto due profili errato. Da un canto, ha adottato una interpretazione che non avrebbe potuto condurre altro che alla nullità del contratto, essendo stata, secondo quella ricostruzione, conferita a ED una mera ed esclusiva rappresentanza processuale dal PI (cfr. cass. 10765/97- 3463/97 - 1622/97- 1578/95- 3666/90) e non ha fatto ricorso, come avrebbe potuto ed anche al fine di dare al contratto una portata valida ed efficace (art. 1367 c.c.), ad argomenti presuntivi idonei ad individuare quali poteri gestori e negoziali ED avesse comunque ricevuto. Dall'altro canto, i Giudici d'appello, pur avendo registrato-come dianzi detto- il dato afferente il confluire delle somme da ED riscosse sul conto corrente da questa indicato, non ha da tal dato macroscopico (unitamente alla significativa assenza di previsione di alcun rendiconto) tratto alcuna conseguenza in termini di presunzione e si è limitata a registrare la assenza di prova diretta della sottoscrizione PI ai modelli di contratto di finanziamento prodotti. Per le esposte ragioni la sentenza va dunque cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte leccese che, con attenzione immune dai vizi denunziati, dovrà dare applicazione ai principi rammentati e, infine, regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.