Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 9, comma 2, della legge 20 novembre 1971, n.1062 sulla contraffazione delle opere d'arte, secondo la quale quando l'autore dell'opera sia ancora in vita è necessario a formare la prova della falsità dell'opera, assumerlo come testimone impone al giudice un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza costituisce violazione di legge, e non una semplice facoltà della quale il giudice possa ritenere di non avvalersi nei casi in cui la perizia abbia già ritenuto l'opera contraffatta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/1998, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 18/12/1998
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere N.3903
4. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.24367/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 4 marzo 1998 dalla corte d'appello di Trento;
Udita nella pubblica udienza del 18 dicembre 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
La corte d'appello di Trento, con sentenza del 4 marzo 1998, confermò la sentenza emessa il 9 giugno 1994 dal pretore di Trento, che aveva dichiarato GA AN colpevole dei reati di cui: a) all'art. 3 cpv. della legge 20 novembre 1971, n.1062, per avere detenuto e posto in commercio quadri contraffatti;
b) all'art. 640 cod. pen. in danno di AZ RI;
c) all'art. agli artt. 56 e 640 cod. pen. in danno di ON EN, e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione e lire trecentomila di multa, con la sospensione condizionale della pena.
Il GA propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva. Osserva che, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062, il giudice avrebbe dovuto assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte è stata attribuita, sicché la semplice perizia non era sufficiente a provare la falsità delle opere il cui apparente autore era ancora in vita. Nella specie tale principio è stato ignorato pur essendo ancora vivente uno degli autori cui alcune opere erano state attribuite. Inoltre, egli aveva espressamente richiesto la rinnovazione del dibattimento sulla provenienza dei quadri, ma la corte d'appello ha illegittimamente rigettato tale richiesta, peraltro senza motivazione. Vi è quindi stata una omessa assunzione di una prova decisiva, giacché se il maestro CC avesse riconosciuto come propri i quadri sequestrati, esso imputato avrebbe dovuto essere assolto in ordine alla detenzione di tali quadri. Egli aveva poi sempre dichiarato di avere ricevuto i quadri da tale SI IM, persona esistente e la cui residenza era stata indicata, sicché erra la sentenza impugnata laddove afferma che non hanno avuto esito le indagini per identificare il SI, quando invece nessuna indagine è mai stata fatta. Anche sotto questo profilo vi è quindi stata la mancata assunzione di una prova decisiva in ordine all'accertamento del reato di truffa.
Motivi della decisione
In ordine al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che effettivamente l'art. 9, secondo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062, dispone che nei procedimenti penali per i reati previsti dalla legge stessa, "nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma". Il legislatore ha quindi chiaramente disposto che, quando ovviamente l'autore cui l'opera sia stata attribuita sia ancora in vita, la semplice perizia o consulenza tecnica non possano essere di per sè ritenute sufficienti a formare la prova della falsità dell'opera stessa, essendo sempre anche necessario assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma. Si tratta, infatti, di un vero e proprio obbligo imposto al giudice del merito e non di una semplice facoltà, nel senso che egli possa ritenere non necessaria l'audizione dell'autore nei casi in cui la perizia abbia già ritenuto l'opera contraffatta.
Nella specie, invece, il pretore ha completamente ignorato tale principio, emettendo sentenza di condanna senza nemmeno appurare se uno degli autori (ST CC) fosse ancora vivente e, nel caso di risposta positiva, senza assumerlo come testimone. Il motivo con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 20 novembre 1971, n.1062, per mancata assunzione dell'autore dell'opera come testimone sarebbe quindi fondato. Senonché il motivo stesso è inammissibile ai sensi dell'art. dell'art. 606, terzo comma, cod. proc. pen. in quanto esso ha ad oggetto una violazione di legge che non è stata dedotta con i motivi di appello. Con l'impugnazione avverso la sentenza del pretore, infatti, l'imputato si è limitato a contestare l'esistenza del dolo, e cioè della sua consapevolezza di porre in circolazione opere contraffatte. L'imputato, invece, con i motivi di appello, non contestò affatto l'accertamento in punto di fatto della falsità delle opere in questione compiuto dal pretore sulla base di perizia in sede di incidente probatorio, sicché la corte d'appello non era tenuta a portare la sua indagine ed a motivare anche su tale punto, ormai passato in giudicato. Del resto, anche la richiesta di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen, non riguardava affatto il punto della falsità delle opere e tanto meno l'assunzione come testimone del loro autore vivente, essendo stata invero espressamente formulata solo "al fine di chiarire la provenienza dei quadri e accertare l'assoluta buona fede di GA AN sulla autenticità dei quadri".
Quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento sul punto della provenienza dei quadri e della buona fede dell'imputato, la corte d'appello, con un apprezzamento di fatto più che adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto di essere perfettamente in grado di decidere allo stato degli atti, in quanto la sussistenza del dolo emergeva in modo evidente da tutto il complessivo comportamento tenuto dall'imputato, con una pluralità di condotte tutte chiaramente finalizzate a procurarsi un immediato ed ingiusto profitto con altrui danno.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999